24.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/24


REGOLAMENTO (CE) N. 445/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare (1), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 557/97 della Commissione del 1o aprile 1997 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (3) è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2991/94 dispone che le denominazioni di vendita dei prodotti indicati all'articolo 1 sono quelle figuranti nel suo allegato. Tuttavia sono previste deroghe a tale regola. Essa in particolare non si applica alle denominazioni di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto. È opportuno attuare questa disposizione introducendo talune modalità di applicazione.

(3)

A tale riguardo, è necessario rispettare l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2991/94, facendo in modo che l'applicazione di detto regolamento lasci impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1898/87. I due regolamenti in parola perseguono essenzialmente lo stesso scopo, cioè quello di evitare nel consumatore qualsiasi confusione quanto alla vera natura dei prodotti di cui trattasi. Occorre quindi, ai fini della coerenza della normativa comunitaria, predisporre in un unico testo modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 e del regolamento (CEE) n. 1898/87 relativamente all'utilizzazione della denominazione «burro».

(4)

Per delimitare con precisione le deroghe previste nel regolamento (CE) n. 2991/94, è opportuno compilare un elenco completo delle denominazioni considerate, con una descrizione dei prodotti cui esse si riferiscono.

(5)

Il primo criterio di applicazione della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 2991/94 riguarda il carattere tradizionale di una denominazione. Ciò può essere ritenuto comprovato quando una denominazione viene utilizzata da un periodo di tempo, pari almeno a quello generalmente attribuito a una generazione umana, trascorso prima del 9 aprile 1997. Per non snaturare il carattere tradizionale, la deroga deve essere limitata ai prodotti per i quali la denominazione è stata effettivamente utilizzata.

(6)

Il secondo criterio di applicazione di detta deroga riguarda l'impiego delle denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94 allo scopo di descrivere una qualità caratteristica del prodotto in commercio. In questo caso è logico che la deroga riguardi prodotti che, in quanto tali, non fanno parte di quelli indicati nell'allegato.

(7)

È opportuno limitare la detta deroga ai prodotti che erano in commercio il 9 aprile 1997. Entro tale data gli Stati membri avevano comunicato alla Commissione l'elenco dei prodotti che consideravano conformi, sul loro territorio, ai criteri delle deroghe citate.

(8)

La decisione 88/566/CEE della Commissione, del 28 ottobre 1988, che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio (5) contiene già alcune deroghe relative alla denominazione «burro» ed è opportuno tenerne conto.

(9)

Nell'elenco comunitario di cui al regolamento (CE) n. 2991/94 è necessario enumerare le denominazioni dei prodotti di cui trattasi unicamente nella lingua comunitaria nella quale possono essere utilizzate.

(10)

Le denominazioni delle derrate contenenti come ingredienti prodotti definiti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94 o prodotti concentrati quali quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino, del medesimo possono fare riferimento, nell'etichettatura, alle corrispondenti denominazioni indicate nello stesso allegato, nella misura in cui siano rispettate le disposizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (6) e non è pertanto necessario includerle nell'elenco della deroga suddetta.

(11)

Tenuto conto delle attuali condizioni tecniche, l'esigenza di indicare con assoluto rigore il tenore di grassi comporterebbe considerevoli difficoltà pratiche. Occorre pertanto fissare norme specifiche in proposito.

(12)

I prodotti composti di cui il burro costituisce una parte fondamentale sono contemplati dal regolamento (CE) n. 2991/94 e dal regolamento (CEE) n. 1898/87 ed è quindi necessario trattarli secondo un orientamento coerente, pur nel rispetto dell'approccio definito dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1898/87. Di conseguenza, è utile precisare il campo d'applicazione di detto paragrafo relativamente ai prodotti composti di cui il burro costituisce una parte fondamentale, introducendo un criterio obiettivo per determinare se il burro costituisce effettivamente una parte fondamentale del prodotto in questione e se la denominazione «burro» sia quindi giustificata. Il criterio più adatto a questo scopo sembra essere un tenore minimo di grassi del latte pari al 75 % del prodotto finale.

(13)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 2991/94 le denominazioni di vendita che figurano nell'allegato del citato regolamento sono riservate ai prodotti che rispondono ai criteri previsti nello stesso allegato. Pertanto l'uso di marchi che utilizzano dette denominazioni può essere ammesso solo se detti prodotti rispondono ai criteri di cui trattasi.

(14)

L'andamento del mercato dimostrerà se sarà necessario prendere altre misure per i prodotti composti la cui componente principale sia la margarina o i grassi composti.

(15)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 2991/94 figura all'allegato I del presente regolamento.

2.   Il presente regolamento non si applica alle denominazioni elencate nell'allegato della decisione 88/566/CEE che contengono il termine «burro» in una delle lingue comunitarie.

Articolo 2

1.   L'indicazione del tenore di grassi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2991/94 è conforme alle seguenti modalità:

a)

il tenore medio di grassi è espresso senza decimali;

b)

il tenore medio di grassi non può discostarsi di oltre ± 1 punto dalla percentuale dichiarata. I singoli campioni non possono discostarsi di oltre ± 2 punti dalla percentuale dichiarata;

c)

in ogni caso, il tenore medio di grassi deve rispettare i limiti fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94.

2.   In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato, parti A1, B1 e C1, del regolamento (CE) n. 2991/94, il tenore dichiarato deve corrispondere al tenore minimo di grassi del prodotto.

3.   Il metodo da applicare per verificare il rispetto del paragrafo 1 figura nell'allegato II.

Articolo 3

1.   Per un prodotto composto di cui il burro costituisce una parte fondamentale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1898/87, si può utilizzare la denominazione «burro» se il prodotto finale contiene almeno il 75 % di grassi del latte e se è stato fabbricato esclusivamente con burro ai sensi dell'allegato, casella A, punto 1, del regolamento (CE) n. 2991/94 e con il componente o i componenti aggiunti indicati nella denominazione.

2.   Per un prodotto composto che ha un tenore di grassi del latte inferiore al 75 % ma non inferiore al 62 %, si può utilizzare la denominazione «burro» se sono rispettate le altre condizioni elencate nel paragrafo 1 e se la denominazione del prodotto contiene i termini «preparazione a base di burro».

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, si può utilizzare la denominazione «burro» in associazione con una o più parole per designare i prodotti elencati nell'allegato III che contengono almeno il 34 % di grassi del latte.

4.   L'utilizzazione della denominazione «burro» di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è subordinata all'indicazione, nell'etichettatura e nella presentazione del prodotto, del tenore di grassi del latte nonché, se altri componenti aggiunti contengono grassi, del tenore totale dei grassi.

5.   I termini «preparazione a base di burro» di cui al paragrafo 2 e l'indicazione di cui al paragrafo 4 debbono essere apposti in un punto evidente ed essere facilmente visibili e chiaramente leggibili.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 577/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato V.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.

(2)  GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 1994.

(3)  GU L 87 del 2.4.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/1999 (GU L 70 del 17.3.1999, pag. 11).

(4)  Cfr. allegato IV.

(5)  GU L 310 del 16.11.1988, pag. 32. Decisione modificata dalla decisione 98/144/CE (GU L 42 del 14.2.1998, pag. 61).

(6)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).


ALLEGATO I

I.

(spagnolo)

«Mantequilla de Soria» o «Mantequilla de Soria dulce» o «Mantequilla de Soria azucarada» per un prodotto lattiero zuccherato, aromatizzato, avente tenore minimo di grassi lattieri pari al 39 %

II.

(danese)

III.

(tedesco)

«Butterkäse»: per un formaggio di latte vaccino a pasta semi molle, di consistenza grassa, avente tenore di grassi lattieri nella sostanza secca di almeno il 45 %

Kräuterbutter: per una preparazione a base di burro contenente erbe e avente tenore minimo di grassi lattieri del 62 %

Milchmargarine: per una margarina avente un tenore di almeno il 5 % in peso di latte intero, di latte magro o di prodotti lattieri appropriati

IV.

(greco)

V.

(inglese)

«Brandy butter» — «Sherry butter» — «Rum butter» per un prodotto zuccherato, con aggiunta di alcole, avente un tenore minimo di grassi lattieri del 20 %

Buttercream per un prodotto zuccherato contenente al minimo 22,5 % di grassi lattieri

VI.

(francese)

«Beurre d'anchois, de crevettes, de langouste, de homard, de crabe, de langoustine, de saumon, de saumon fumé, de coquille Saint-Jacques, de sardine» per un prodotto contenente prodotti del mare e un minimo del 10 % di grassi lattieri

VII.

(italiano)

VIII.

(neerlandese)

IX.

(portoghese)

X.

(finlandese)

«Munavoi»: prodotto contenente uova e avente un tenore minimo di grassi lattieri del 35 %

XI.

(svedese)

«flytande margarin»: per un prodotto di consistenza liquida, con un tenore minimo dell'80 % di grassi vegetali come la margarina, ma la cui composizione rende il prodotto non spalmabile

«messmör»: per un prodotto talvolta zuccherato a base di siero di latte con un tenore minimo di grassi lattieri del 2 %

«vitlökssmör, persiljesmör, pepparrotssmör» per un prodotto contenente aromi e con un tenore minimo di grassi lattieri del 66 %


ALLEGATO II

Controllo del tenore medio di grassi dichiarato dei grassi da spalmare

Si prelevano a caso cinque campioni dalla partita da controllare e da sottoporre ad analisi. Si applicano i seguenti metodi:

a)

la media aritmetica dei cinque risultati ottenuti viene comparata con il tenore di grassi dichiarato. Il tenore di grassi dichiarato si considera rispettato se la media aritmetica del tenore di grassi riscontrata presenta una deviazione non superiore a 1 punto percentuale rispetto al tenore di grassi dichiarato;

b)

i cinque risultati vengono confrontati uno per uno con la tolleranza (± 2 punti percentuali del tenore di grassi dichiarato) indicata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). Se la differenza tra il valore massimo e il valore minimo dei cinque singoli risultati è inferiore o uguale a 4 punti percentuali, si ritiene rispettato il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Qualora si constati che le condizioni previste ai punti a) e b) sono rispettate, la partita controllata si ritiene soddisfare la condizione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), anche se uno dei cinque valori si situa al di fuori della tolleranza di ± 2 punti percentuali.


ALLEGATO III

Prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Tipo di prodotto

Composizione del prodotto

Tenore minimo di grassi

Burro alcolico (burro contenente bevande alcoliche)

Burro, bevanda alcolica, zucchero

34 %


ALLEGATO IV

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modifiche successive

Regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione

(GU L 87 del 2.4.1997, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 1278/97 della Commissione

(GU L 175 del 3.7.1997, pag. 6)

Regolamento (CE) n. 2181/97 della Commissione

(GU L 299 del 4.11.1997, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 623/98 della Commissione

(GU L 85 del 20.3.1998, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 1298/98 della Commissione

(GU L 180 del 24.6.1998, pag. 5)

Regolamento (CE) n. 2521/98 della Commissione

(GU L 315 del 25.11.1998, pag. 12)

Regolamento (CE) n. 568/1999 della Commissione

(GU L 70 del 17.3.1999, pag. 11)


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 577/97

Presente regolamento

Articoli da 1 a 3

Articoli da 1 a 3

Articolo 5

Articolo 5 bis

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Allegati da I a III

Allegati da I a III

Allegato IV

Allegato V