21.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/20


REGOLAMENTO (CE) N. 439/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2007

di attuazione della decisione 2006/526/CE del Consiglio sulle relazioni tra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2006/526/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro (1), in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/526/CE (di seguito «la decisione») richiede l’adozione ad opera della Commissione delle misure di attuazione relative alla seconda parte della decisione medesima sulla base di una stretta consultazione fra il governo autonomo della Groenlandia e il governo della Danimarca nell’ambito della procedura di partenariato.

(2)

Le misure adottate dalla Commissione in forza dell’articolo 9 della decisione devono essere conformi ai principi della sana gestione finanziaria, del partenariato, della complementarità e della sussidiarietà; esse garantiscono la titolarità, da parte del governo autonomo della Groenlandia, del processo di sviluppo, unitamente alle attività di monitoraggio e di audit da parte del governo autonomo della Groenlandia e della Commissione.

(3)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della decisione, e tenuto conto delle specifiche necessità e capacità del governo autonomo della Groenlandia e delle sue modalità di gestione della spesa pubblica, l’assistenza finanziaria viene accordata sotto forma di sostegno di bilancio.

(4)

Occorre stabilire le misure per la preparazione e l’adozione, da parte del governo autonomo della Groenlandia e della Commissione, del documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia di cui all’articolo 6 della decisione e per le attività di attuazione, seguito, valutazione, revisione e relazione ivi connesse. Dette misure prevedono la partecipazione della Commissione alle suddette attività.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono state oggetto di consultazione con il governo autonomo della Groenlandia e con il governo della Danimarca.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato Groenlandia di cui all’articolo 10 della decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure in materia di programmazione, attuazione, monitoraggio, revisione e valutazione dell’assistenza finanziaria della Comunità a favore della Groenlandia gestita dalla Commissione dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, conformemente alle disposizioni di cui alla decisione 2006/526/CE e al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 2

Complementarità e partenariato

1.   Le attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, revisione e valutazione dell’assistenza vengono svolte sulla base di una stretta consultazione fra il governo autonomo della Groenlandia, il governo della Danimarca e la Commissione.

2.   Il governo autonomo della Groenlandia veglia affinché le autorità locali e la società civile siano adeguatamente consultate durante il processo di programmazione.

3.   Il governo autonomo della Groenlandia, il governo della Danimarca e la Commissione garantiscono il coordinamento e la coerenza tra le misure adottate in forza del presente regolamento, le misure adottate grazie ai contributi in ambito FES e le operazioni condotte dalla Banca europea per gli investimenti da una parte, e i contributi del governo della Danimarca, dall’altra.

Articolo 3

Programmazione

1.   Successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, le operazioni finanziate tramite l’assistenza comunitaria nell’ambito della decisione vengono programmate quanto prima mediante l’adozione di un documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia (di seguito «DPSS»), strutturato in conformità del modello allegato al presente regolamento.

2.   Dopo aver consultato le parti interessate al processo di sviluppo, il governo autonomo della Groenlandia prepara una proposta di DPSS prendendo spunto dagli insegnamenti tratti e dalle migliori prassi.

La proposta di DPSS risponde ai bisogni e alla specifica situazione della Groenlandia. Essa individua le attività prioritarie e assicura la titolarità dei programmi di cooperazione da parte delle autorità locali.

La proposta è presentata alla Commissione entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

3.   La proposta di DPSS è soggetta ad uno scambio di vedute tra il governo autonomo della Groenlandia, il governo della Danimarca e la Commissione, tenendo conto della responsabilità della Commissione per quanto riguarda la strategia di risposta.

Il governo autonomo della Groenlandia fornisce tutte le necessarie informazioni, ivi comprese le risultanze di eventuali studi di fattibilità, affinché la Commissione possa valutare il DPSS nel modo più efficace possibile.

Viene presa nota di eventuali divergenze tra l’analisi del governo autonomo della Groenlandia e l’analisi della Commissione.

4.   La Commissione valuta la proposta di DPSS entro 30 giorni dalla presentazione della medesima da parte del governo autonomo della Groenlandia al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi richiesti per l’adozione della decisione di finanziamento annuale di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della decisione, nonché la coerenza del DPSS con gli intenti della decisione, del presente regolamento e delle rilevanti politiche comunitarie.

5.   Il governo autonomo della Groenlandia è responsabile della stesura finale del DPSS. Il governo autonomo della Groenlandia e la Commissione sono congiuntamente responsabili dell’adozione del DPSS. La Commissione adotta il DPSS dopo aver ascoltato il parere del comitato Groenlandia conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della decisione.

Articolo 4

Attuazione

1.   La spesa a fronte dell’assistenza finanziaria a favore della Groenlandia di cui alla decisione viene impegnata dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e all’articolo 11, paragrafo 3, della decisione.

2.   Nell’ambito del campo d’applicazione del DPSS, l’impegno di spesa interviene successivamente a una decisione di finanziamento annuale della Commissione a copertura del sostegno di bilancio settoriale, cui fa seguito una convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione e il governo autonomo della Groenlandia. La Commissione adotta la decisione di finanziamento annuale dopo aver ascoltato il parere del comitato Groenlandia conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della decisione.

3.   Un importo indicativo pari all’1 % massimo dell’importo complessivo annuo è destinato a finanziare le risorse necessarie per consentire alla Commissione una gestione efficace degli aiuti.

Articolo 5

Monitoraggio, revisione e valutazione

1.   Fatta salva la responsabilità della Commissione relativa alla gestione dell’assistenza finanziaria della Comunità, il governo autonomo della Groenlandia si assume la responsabilità primaria del controllo finanziario di detta assistenza.

La Commissione e il governo autonomo della Groenlandia cooperano e coordinano i piani, le metodologie e la realizzazione dei controlli al fine di ottimizzare l’utilità dei controlli eseguiti. Essi si comunicano senza indugio le risultanze dei controlli effettuati.

2.   Il governo autonomo della Groenlandia controlla l’attuazione del DPSS.

Al fine di verificare che l’assistenza venga erogata nel rispetto dell’efficacia e della qualità, il governo autonomo della Groenlandia segue e valuta i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi specifici del DPSS.

Il governo autonomo della Groenlandia esegue il monitoraggio in funzione degli indicatori specificati nel DPSS e della convenzione di finanziamento annuale. Gli indicatori sono consoni al carattere specifico del programma e ai suoi obiettivi.

3.   Il governo autonomo della Groenlandia redige e inoltra alla Commissione relazioni annuali di attuazione conformemente al calendario di cui alle convenzioni di finanziamento concluse ogni anno tra la Commissione e il governo medesimo.

Le relazioni annuali di attuazione vengono prodotte localmente; la loro stesura finale viene ultimata dal governo autonomo della Groenlandia e dalla Commissione entro un termine di 60 giorni.

Le relazioni constano in particolare:

a)

di una valutazione dei risultati conseguiti nel o nei settori focali in funzione degli obiettivi individuati nel DPSS, degli indicatori di monitoraggio e degli impegni strategici settoriali;

b)

di una valutazione dell’attuazione delle operazioni in corso come previsto nelle convenzioni di finanziamento e del rispetto delle scadenze relative a impegni e pagamenti;

c)

di un attestato di legalità e regolarità.

4.   Nell’ambito del riesame intermedio di cui all’articolo 13 della decisione, vengono esaminati i risultati iniziali del DPSS, la loro rilevanza e il grado di realizzazione degli obiettivi; vengono inoltre valutati l’uso fatto delle risorse finanziarie, le operazioni di monitoraggio e di attuazione, il ritmo dei versamenti e la cooperazione globale tra il governo autonomo della Groenlandia e la Commissione.

Detto riesame viene eseguito sotto la responsabilità della Commissione, in cooperazione con il governo autonomo della Groenlandia e il governo della Danimarca, sulla base di criteri individuati nel DPSS, specie per quanto riguarda la dotazione finanziaria, e tenendo conto delle relazioni annuali di attuazione di cui al paragrafo 3.

5.   La valutazione del DPSS verte sull’impiego delle risorse, sull’efficacia e sull’efficienza dell’assistenza e sul suo impatto; vengono tratte inoltre conclusioni e raccomandazioni, avvalendosi in particolare dei risultati delle valutazioni già disponibili.

Detta valutazione tiene conto dei fattori di successo o di insuccesso dell’attuazione, nonché delle realizzazioni e dei risultati, compreso il loro carattere sostenibile.

La valutazione del DPSS compete alla Commissione, in coordinamento con il governo autonomo della Groenlandia e con il governo della Danimarca.

Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

Articolo 6

Misure di salvaguardia

1.   La Commissione sospende i versamenti e richiede, motivando la sua richiesta, al governo autonomo della Groenlandia di presentare le proprie osservazioni, ed eventualmente apportare delle rettifiche, entro un dato termine, dopo aver eseguito i necessari controlli, qualora giunga alle seguenti conclusioni:

a)

che il governo autonomo della Groenlandia non ha assolto ai propri obblighi;

b)

che il DPSS non giustifica, in tutto o in parte, né una parte né la totalità del contributo comunitario;

c)

che i sistemi di gestione o di controllo presentano insufficienze tali da poter condurre ad irregolarità sistematiche.

2.   Il termine entro il quale il governo autonomo della Groenlandia può rispondere alla richiesta di presentare osservazioni, ed eventualmente apportare delle rettifiche, è di due mesi, tranne i casi debitamente giustificati in cui la Commissione può accordare un periodo più lungo.

3.   Laddove il governo autonomo della Groenlandia contesti le osservazioni mosse dalla Commissione, il governo medesimo e il governo della Danimarca sono invitati dalla Commissione ad una riunione di partenariato in occasione della quale tutte le parti tentano di giungere ad un accordo in merito alle osservazioni di cui sopra e alle conclusioni che vanno tratte dalle medesime.

Qualora il governo autonomo della Groenlandia contesti le osservazioni mosse dalla Commissione e venga convocata una riunione di partenariato ad hoc, il termine di tre mesi di cui al paragrafo 5 entro il quale la Commissione addiviene ad una decisione decorre dalla data della suddetta riunione.

4.   Nei casi in cui la Commissione propone rettifiche finanziarie, al governo autonomo della Groenlandia viene data la possibilità di dimostrare, mediante l’esame delle pratiche interessate, che la portata reale delle irregolarità è più esigua di quanto stimato dalla Commissione.

Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per detto esame è limitato ad termine ulteriore di due mesi, decorrente dalla fine del termine di due mesi di cui al paragrafo 2. La Commissione tiene conto di eventuali prove fornite dal governo autonomo della Groenlandia entro detti termini.

5.   Allo scadere del termine di cui al paragrafo 2, laddove non sia stato raggiunto un accordo e il governo autonomo della Groenlandia non abbia apportato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto di eventuali osservazioni presentate dal governo medesimo e dal governo della Danimarca, può, entro tre mesi, decidere alternativamente di:

a)

ridurre i versamenti;

b)

apportare le rettifiche finanziarie richieste sopprimendo la totalità della dotazione o parte di essa.

6.   Fermi restando i paragrafi da 1 a 5, la Commissione può, previa debita verifica, sospendere in tutto o in parte un pagamento intermedio laddove constati che una grave irregolarità nelle spese interessate non è stata ancora rettificata e ritenga indispensabile intervenire immediatamente.

La Commissione informa il governo autonomo della Groenlandia delle azioni intraprese e delle relative motivazioni. Se, decorsi cinque mesi, i motivi della sospensione persistono o se il governo autonomo della Groenlandia non ha notificato alla Commissione di aver adottato provvedimenti volti a rettificare la grave irregolarità, gli importi dovuti possono essere recuperati conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 7

Informazione e pubblicità

1.   Il governo autonomo della Groenlandia provvede affinché i programmi finanziati ai sensi della decisione ricevano adeguata pubblicità sensibilizzando l’opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità in relazione ai suddetti programmi.

2.   Il governo autonomo della Groenlandia si adopera, in particolare, affinché venga garantita una presenza adeguata dei rappresentanti delle istituzioni comunitarie alle attività pubbliche più importanti connesse ai programmi sovvenzionati.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

Per la Commissione

Louis MICHEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 29.7.2006, pag. 28.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

STRUTTURA DI MASSIMA DEL DOCUMENTO INDICATIVO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA GROENLANDIA

Il testo, nella sua interezza, si limita approssimativamente a 15 pagine, compresi la sintesi e i capitoli da 1 a 5 ed esclusi gli allegati.

Parte A:   Strategia di cooperazione

Sintesi

Il DPSS è introdotto da una sintesi di una mezza pagina che rende conto delle principali problematiche di medio e lungo termine cui si confronta la Groenlandia, dei maggiori obiettivi del documento e delle motivazioni principali della scelta del settore focale.

Capitolo 1:   obiettivi della cooperazione comunitaria

Il capitolo esplicita gli obiettivi globali della cooperazione comunitaria quali stabiliti dal trattato CE, dalla decisione e dalla relativa dichiarazione congiunta sulle relazioni tra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro.

Capitolo 2:   programma strategico del governo autonomo della Groenlandia

Il capitolo riprende concisamente gli scopi e gli obiettivi stabiliti dal governo autonomo della Groenlandia nei documenti strategici ufficiali (per settore), nei piani di medio e lungo termine, nelle strategie di riforma o nei programmi di sviluppo. Esso indica inoltre il modo in cui il governo autonomo della Groenlandia intende perseguire detti obiettivi e una previsione della relativa copertura di bilancio settoriale. È inoltre compresa una valutazione concisa della capacità istituzionale.

Capitolo 3:   valutazione della contingenza politica, economica e sociale

Il capitolo indica i maggiori sviluppi/temi di politica interna e i rilevanti aspetti del contesto estero e rende conto della contingenza politica, delle questioni commerciali, della situazione socio-economica, degli aspetti ambientali e, infine, del carattere sostenibile delle attuali linee politiche e delle sfide di medio e lungo termine. Viene prestata particolare attenzione alla valutazione della politica macro-economica e della gestione della spesa pubblica della Groenlandia.

Capitolo 4:   strategia di risposta della CE

Vengono qui illustrate le scelte strategiche della cooperazione comunitaria, precisando i settori/comparti in cui si concentrano gli aiuti. Dette scelte sono la conseguenza logica:

degli obiettivi politici comunitari,

di un’analisi della situazione della Groenlandia e della sua strategia di sviluppo, che determina la rilevanza e la sostenibilità della strategia di sostegno,

del volume indicativo dei fondi disponibili,

della complementarità con l’assistenza erogata da altri partner principali e nell’ambito dei programmi del governo autonomo della Groenlandia, che devono essere illustrati in modo conciso.

Parte B:   Programma indicativo

Capitolo 5:   programma indicativo

Il capitolo illustra il programma indicativo della Groenlandia, basato sull’analisi strategica e perfettamente in linea con la medesima. Il programma costituisce parte integrante del DPSS e consta delle seguenti sezioni:

   obiettivi e risultati previsti: la sezione illustra brevemente gli obiettivi e gli scopi generali del programma da finanziare per il periodo 2007-2013, indicando i risultati previsti,

   dotazioni finanziarie: la sezione comprende una suddivisione degli stanziamenti indicativi per il settore focale (ed eventuali altri settori) per il periodo 2007-2013, da utilizzare a sostegno delle priorità individuate nella strategia. Gli importi sono indicati in euro,

   settore focale: la sezione fornisce informazioni sugli obiettivi specifici e sui risultati previsti per il settore focale (ed eventuali altri settori), nonché sui principali interventi di assistenza pianificati. Vanno inoltre indicati i provvedimenti strategici/di accompagnamento che il governo autonomo della Groenlandia intende adottare per contribuire all’attuazione della strategia di risposta. Deve essere indicato l’importo previsto per il settore focale (ed eventuali altri settori) e occorre individuare le parti interessate,

   modalità di finanziamento: la sezione contiene un’analisi dei meriti del sostegno di bilancio settoriale e indica le modalità di questa impostazione,

   rischi e ipotesi: la sezione indica le ipotesi formulate, unitamente ai possibili rischi connessi all’attuazione del programma e alle misure di attenuazione individuate,

   indicatori: la sezione individua gli indicatori di input, output, risultato e, possibilmente, di impatto per i comparti strategici coperti dal settore focale. Detti indicatori sono specifici, misurabili nel breve/medio termine, raggiungibili, realistici e parametrati in base al tempo; essi prevedono un livello di partenza, un obiettivo e un calendario preciso, in modo tale da consentire il confronto in occasione dei riesami annuali, intermedi e finali,

   monitoraggio dei risultati: la sezione illustra nelle grandi linee il metodo di monitoraggio dei risultati basato su informazioni di immediata fruizione,

   questioni trasversali: nei settori interessati dall’assistenza, devono trovare spazio le questioni trasversali (genere, ambiente, sviluppo istituzionale, potenziamento delle capacità),

   dati sintetici: devono essere allegati dati sintetici sulla Groenlandia unitamente ad eventuali informazioni rilevanti.