21.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/16


REGOLAMENTO (CE) N. 437/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta, se necessario, ad adottare misure per l’applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (2) è il primo atto che ha stabilito tali misure.

(2)

Le misure previste dal regolamento (CE) n. 622/2003 devono essere riviste alla luce delle loro conseguenze operative per gli aeroporti e del loro impatto sui passeggeri.

(3)

Conformemente al regolamento (CE) n. 2320/2002, le misure di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono considerate riservate e pertanto non sono state pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che recano modifiche a detto regolamento.

(4)

Il regolamento (CE) n. 622/2003 va modificato conseguentemente.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato al regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

L’articolo 3 di detto regolamento si applica per quanto riguarda la riservatezza dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1862/2006 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 36).


ALLEGATO

A norma dell’articolo 1, il presente allegato è segreto e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.