20.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 426/2007 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2007
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate il 17 aprile 2007 nell’ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 2402/96 per la fecola di manioca originaria della Thailandia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 10 000 tonnellate di fecola di manioca (numero d’ordine 09.4065). |
(2) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2402/96, risulta che le domande presentate entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del 17 aprile 2007, secondo il disposto dell’articolo 9 dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti. |
(3) |
È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2402/96 per il periodo contingentale in corso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo d’importazione per la fecola di manioca nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2402/96, presentata entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del 17 aprile 2007, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 59,78761 %.
2. È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 17 aprile 2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/2006 (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 44).