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18.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 411/2007 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 145, lettere c), d) e d) quater,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico a partire dal 2005. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2013/2006, definisce le norme relative agli aiuti disaccoppiati e all'integrazione del sostegno per le banane nel regime di pagamento unico. È quindi necessario adottare le relative modalità di applicazione che devono essere in sintonia con le modalità già stabilite dal regolamento (CE) n. 795/2004 per l'olio d'oliva, il tabacco, il cotone, il luppolo, la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria. |
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(3) |
In virtù dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Spagna, la Francia e il Portogallo hanno deciso di escludere dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti erogati agli agricoltori delle regioni ultraperiferiche. Di conseguenza le regole relative all'inserimento nel regime di pagamento unico del sostegno per la banana non si applicano a tali regioni. |
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(4) |
L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede le modalità applicabili agli agricoltori che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o che hanno affittato terreni a lungo termine. È opportuno adeguare tali disposizioni per tener conto della situazione particolare degli agricoltori del settore della banana che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o hanno sottoscritto contratti d'affitto a lungo termine prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2013/2006. |
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(5) |
L'inserimento degli importi di riferimento per le banane nel regime di pagamento unico è stato deciso con il regolamento (CE) n. 2013/2006. Gli Stati membri dispongono pertanto di un periodo di tempo molto limitato per porre in atto le misure necessarie per provvedere a tale inserimento. Occorre adottare pertanto misure intese a garantire una transizione armoniosa tra il precedente regime di aiuti compensativi per le banane e l'inserimento di tale settore nel regime di pagamento unico. In particolare è opportuno adoperarsi per garantire agli agricoltori la possibilità di avvalersi dei propri diritti entro un periodo di tempo ragionevole. Se tale possibilità fosse compromessa è necessario che gli Stati membri proroghino i termini fissati dal regolamento (CE) n. 1782/2003. |
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(6) |
A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la riserva nazionale deve essere alimentata attraverso una riduzione lineare di tutti gli importi di riferimento. Occorre stabilire le norme intese a chiarire in che modo gli Stati membri che già hanno applicato il regime pagamento unico nel 2005 e nel 2006 devono procedere per far confluire l'importo di riferimento relativo alle banane nella riserva nazionale. |
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(7) |
È opportuno adattare le norme specifiche previste dagli articoli 48 quater e 48 quinquies del regolamento (CE) n. 795/2004 per inserire il settore della banana nel regime di pagamento unico. |
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(8) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004. |
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(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:
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1. |
l'articolo 21 è modificato come segue:
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2. |
il titolo del capitolo 6 ter è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 6 ter INSERIMENTO NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO DEI PAGAMENTI PER IL TABACCO, L'OLIO DI OLIVA, IL COTONE, IL LUPPOLO E DEL SOSTEGNO A FAVORE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, DELLA CANNA DA ZUCCHERO, DELLA CICORIA E DELLA BANANA»; |
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3. |
l'articolo 48 quater è modificato come segue:
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4. |
l'articolo 48 quinquies è modificato come segue:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (OJ L 384 del 29.12.2006, pag. 13).
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 373/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 13).