4.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/3


REGOLAMENTO (CE) N. 375/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Gli aeromobili soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1592/2002 devono essere in possesso prima del 28 marzo 2007 di un certificato di aeronavigabilità o di un permesso di volo conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2). In assenza di tale certificato o permesso di volo dopo la data sopramenzionata non è autorizzato il loro utilizzo da parte di operatori comunitari nel territorio degli Stati membri.

(2)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1702/2003, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») è tenuta a determinare prima del 28 marzo 2007 il progetto approvato, necessario ai fini del rilascio dei certificati di aeronavigabilità o dei permessi di volo, per gli aeromobili registrati negli Stati membri che non soddisfano le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a). L'Agenzia non ha potuto effettuare tale accertamento entro il termine indicato non avendo ricevuto le necessarie domande da parte dei progettisti.

(3)

Se da un lato i certificati di aeronavigabilità possono essere rilasciati solo quando l'Agenzia sia stata in grado di approvare il progetto dopo una valutazione tecnica del prodotto, i certificati di aeronavigabilità limitata, dall'altro, possono essere rilasciati per un periodo di tempo limitato al fine di consentire il proseguimento dell’attività di tali aeromobili e di permettere all’Agenzia di esaminarne il progetto.

(4)

Per motivi di tempo l'Agenzia non ha potuto adottare le apposite specifiche di aeronavigabilità prima del 28 marzo 2007. È tuttavia possibile determinare un progetto approvato con riferimento a quello dello Stato di progettazione come è già avvenuto per la maggior parte degli aeromobili in possesso di un certificato di omologazione del tipo rilasciato da uno Stato membro prima del 28 settembre 2003.

(5)

Tale determinazione dovrebbe essere effettuata solo per gli aeromobili per i quali gli Stati membri abbiano rilasciato certificati di aeronavigabilità, esclusi i certificati di aeronavigabilità limitata e i permessi di volo, per garantire che detti aeromobili siano almeno conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale.

(6)

Al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e limitare distorsioni della concorrenza, la misura prevista dovrebbe applicarsi esclusivamente agli aeromobili per i quali gli Stati membri abbiano rilasciato un certificato di aeronavigabilità e che fossero presenti nel registro di tali Stati membri alla data in cui il regolamento (CE) n. 1703/2003 è divenuto applicabile negli stessi (3). I proprietari degli aeromobili in questione non erano a conoscenza, all'epoca della registrazione, del rischio di non poter continuare le operazioni dopo il 28 marzo 2007. Al contrario, i proprietari di aeromobili registrati in uno Stato membro dopo la data in cui il regolamento (CE) n. 1703/2003 è divenuto applicabile in tale Stato erano a conoscenza, al momento della registrazione, del fatto che tali aeromobili non avrebbero potuto continuare a operare dopo il 28 marzo 2007, a meno che l'Agenzia non fosse riuscita a approvare il loro progetto entro tale data.

(7)

Si ritiene necessario garantire che gli aeromobili ammissibili alla misura prevista siano esclusivamente aeromobili per i quali l’autorità competente dello Stato di progettazione si impegni, mediante un accordo di lavoro conforme al disposto dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1592/2002, ad assistere l’Agenzia per assicurare la sorveglianza continua del progetto approvato così determinato.

(8)

La misura prevista dovrebbe avere carattere temporaneo per ridurre i rischi legati alle limitate conoscenze tecniche che l'Agenzia ha del progetto dei prodotti interessati. È inoltre necessario istituire incentivi per i progettisti affinché assistano l'Agenzia nel determinare il progetto approvato necessario per integrare pienamente i loro aeromobili nel sistema comunitario. Inoltre l'applicazione di regimi di regolamentazione diversi ad aeromobili che operano nello stesso contesto potrebbe sollevare problemi di concorrenza sleale nel mercato interno e non può essere continuata indefinitamente. La validità della misura dovrebbe pertanto essere limitata a un periodo di 12 mesi, che potrà essere prorogato fino a un massimo di 18 mesi, purché sia stato avviato un processo di certificazione e che esso possa essere portato a termine nel periodo in questione.

(9)

L’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1702/2003 concerne esclusivamente gli aeromobili ai quali è stato rilasciato un certificato di omologazione del tipo. Tuttavia per una serie di aeromobili ai quali è applicabile la misura specificata nell’articolo in questione non è mai stato rilasciato un certificato di omologazione del tipo perché siffatto documento non era richiesto dalle norme ICAO applicabili all’epoca in cui sono stati progettati e certificati. È necessaria pertanto una chiarificazione per garantire che a tali aeromobili possano continuare a ottenere il rilascio di un certificato di aeronavigabilità.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1702/2003 dovrebbe essere modificato per evitare confusione e garantire la certezza del diritto in relazione ai punti 21A.173(b)(2) e 21A.184 dell'allegato del citato regolamento, che si riferiscono a «particolari specifiche di certificazione» anziché ad «apposite specifiche di aeronavigabilità» di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1592/2002.

(11)

In deroga alle norme per il rilascio dei certificati di aeronavigabilità, l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1592/2002 dispone il rilascio di un permesso di volo. Questo permesso viene generalmente rilasciato quando un certificato di aeronavigabilità è temporaneamente non valido, ad esempio a seguito di un danno, o quando non può essere rilasciato un certificato di aeronavigabilità, ad esempio quando l'aeromobile non soddisfi i requisiti essenziali di aeronavigabilità o quando la conformità a tali requisiti non sia stata ancora dimostrata ma l'aeromobile sia comunque in grado di volare in tutta sicurezza.

(12)

Dopo la fine del periodo transitorio per i permessi di volo è necessario adottare requisiti e procedure amministrative comuni per il rilascio di tali permessi, in modo che siano presenti tutte le condizioni necessarie a ridurre i rischi di scostamento dai requisiti essenziali, garantendo pertanto il riconoscimento dei permessi di volo da parte di tutti gli Stati membri conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1592/2002.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri formulati dall'Agenzia (4) conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato come segue.

1)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Omologazione di prodotti, parti e pertinenze

1.   È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nella parte 21.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nei capitoli H e I della parte 21. Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni del capitolo P della parte 21, tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell'aeromobile.

3.   Laddove nell'allegato (parte 21) si faccia riferimento all’applicazione e/o all’osservanza delle disposizioni dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione e uno Stato membro abbia deciso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b), di tale regolamento, di non applicare detta parte fino al 28 settembre 2008, fino a tale data si applicano le norme nazionali corrispondenti.

Articolo 2 bis

Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità

1.   Per quanto concerne i prodotti in possesso di un certificato di omologazione o di un documento che autorizza il rilascio di un certificato di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il prodotto si considera dotato di un certificato di omologazione rilasciato conformemente al presente regolamento quando:

i)

la sua base di omologazione era costituita:

dalla base dell'omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA, oppure

per gli altri prodotti, dalla base di omologazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, quando lo Stato di progettazione era:

uno Stato membro, a meno che l’Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo i codici di aeronavigabilità utilizzati e l’esperienza di servizio, determini che tale base di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento di base e dal presente regolamento, oppure

uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, o un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base ai codici di aeronavigabilità dello Stato di progettazione, a meno che l’Agenzia non determini che tali codici di aeronavigabilità o l'esperienza in materia di assistenza o il sistema di sicurezza di tale Stato di progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 1592/2002 e dal presente regolamento.

L’Agenzia effettuerà una prima valutazione delle implicazioni delle disposizioni di cui al secondo trattino al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento;

ii)

i requisiti di protezione ambientale erano quelli elencati nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili al prodotto;

iii)

le direttive di aeronavigabilità applicabili erano quelle dello Stato di progettazione;

b)

il progetto di un singolo aeromobile, presente nel registro di uno Stato membro prima del 28 settembre 2003, si ritiene approvato in conformità del presente regolamento, quando:

i)

il progetto del tipo di base era un certificato di omologazione di cui alla lettera a);

ii)

tutte le modifiche del progetto del tipo di base che non rientravano nella responsabilità del titolare del certificato di omologazione erano state approvate; e

iii)

erano rispettate le direttive di aeronavigabilità emesse o adottate dallo Stato membro di registrazione prima del 28 settembre 2003, compresa qualsiasi variazione alle direttive di aeronavigabilità dello Stato di progettazione approvate dallo Stato membro di registrazione;

c)

l'Agenzia stabilisce il certificato di omologazione per i prodotti non corrispondenti ai requisiti di cui alla lettera a) prima del 28 marzo 2007;

d)

L'Agenzia stabilisce la scheda tecnica acustica del certificato di omologazione per tutti i prodotti di cui alla lettera a) prima del 28 marzo 2007. Fino a tale decisione dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare a rilasciare certificati acustici secondo le normative nazionali applicabili.

2.   Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:

a)

qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;

b)

non si applicano i punti 21A.15 lettere a), b) e c) della parte 21;

c)

in deroga al punto 21A.17(a) della parte 21, la base per la certificazione di omologazione del modello è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione;

d)

le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.20, lettere a) e b), della parte 21.

3.   Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere conforme al presente regolamento, si procede come segue:

a)

qualora un processo di approvazione venga portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;

b)

non si applica il punto 21A.93 della parte 21;

c)

la base di certificazione applicabile è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;

d)

le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.103 lettera a), comma 2) e lettera b) della parte 21.

4.   Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di grande entità condotto da uno Stato membro non risultasse compiuto all’epoca in cui il certificato di omologazione doveva essere determinato in conformità al presente regolamento, le verifiche di conformità effettuate sulla base delle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.433(a) della parte 21.

5.   Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità con un certificato di omologazione di cui al paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento.

Articolo 2 ter

Mantenimento della validità dei certificati di omologazione supplementare

1.   Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari emessi da uno Stato membro in conformità alle procedure JAA o alle procedure nazionali applicabili e in relazione alle modifiche dei prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, approvato da uno Stato membro in base alle procedure nazionali applicabili, e qualora il certificato supplementare di omologazione o le modifiche fossero validi al 28 settembre 2003, si supporrà che il certificato supplementare di omologazione o le modifiche siano stati rispettivamente rilasciati e ammesse in conformità al presente regolamento.

2.   Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari per i quali al 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure JAA applicabili per i certificati di omologazione supplementari e in relazione altresì alle modifiche di grande entità ai prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, per le quali alla data del 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure nazionali applicabili, si procede come segue:

a)

qualora un processo di certificazione sia stato portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;

b)

non si applicano i punti 21A.113 lettere a) e b) della parte 21;

c)

la certificazione di base applicabile è quella fissata dalla JAA o, ove applicabile, dagli Stati membri alla data della richiesta del certificato di omologazione supplementare o dell'approvazione della modifica di grande entità;

d)

le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.115(a) della parte 21.

Articolo 2 quater

Proseguimento dell’attività di taluni aeromobili registrati negli Stati membri

1.   Con riferimento a un aeromobile che non si può considerare dotato di un certificato di omologazione rilasciato in conformità dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera a), per il quale uno Stato membro abbia rilasciato un certificato di aeronavigabilità prima che il regolamento (CE) n. 1702/2003 diventasse applicabile in tale Stato membro (5), che risultava presente nel registro di detto Stato membro a quella data e nel registro di uno Stato membro al 28 marzo 2007, le apposite specifiche di aeronavigabilità emanate in conformità del presente regolamento laddove si ritengono costituite dalla combinazione di quanto segue:

a)

la scheda tecnica di omologazione e la scheda tecnica acustica di omologazione, o documenti equivalenti, dello Stato di progettazione, a condizione che lo Stato di progettazione abbia concluso con l'Agenzia un accordo di lavoro, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1592/2002, ai fini del mantenimento dell’aeronavigabilità del progetto di detto aeromobile;

b)

i requisiti per la protezione ambientale elencati nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili all’aeromobile in questione;

c)

le informazioni obbligatorie trasmesse dallo Stato di progettazione per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità.

2.   Le apposite specifiche di aeronavigabilità consentono il proseguimento del tipo di attività che l’aeromobile era autorizzato a effettuare al 28 marzo 2007 e sono valide fino al 28 marzo 2008, a meno che dette specifiche non siano sostituite da un’approvazione di progetto e ambientale rilasciata dall'Agenzia in conformità del presente regolamento. Certificati di aeronavigabilità limitata per l'aeromobile in questione sono rilasciati dagli Stati membri ai sensi del capitolo H della parte 21 quando sia attestata la conformità con dette specifiche.

3.   La Commissione può prorogare il periodo di validità di cui al paragrafo 2 di un massimo di 18 mesi per aeromobile di un certo tipo, purché l'Agenzia abbia avviato un processo di certificazione di tale tipo di aeromobile anteriormente al 28 marzo 2008 e essa ritenga che tale processo possa concludersi entro il periodo addizionale di validità. In tale caso l'Agenzia notifica le proprie conclusioni alla Commissione.

Articolo 2 quinquies

Mantenimento della validità dei certificati concernenti parti e pertinenze

1.   Le approvazioni di parti e pertinenze rilasciate da uno Stato membro e valide al 28 settembre 2003 si considerano rilasciate conformemente al presente regolamento.

2.   Con riferimento alle parti e pertinenze per le quali fosse in corso un processo di approvazione o autorizzazione da parte di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:

a)

qualora un processo di autorizzazione fosse portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;

b)

non si applica il punto 21A.603 della parte 21;

c)

i requisiti relativi ai dati applicabili ai sensi del punto 21A.605 della parte 21 sono quelli stabiliti dal pertinente Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione o dell’autorizzazione;

d)

gli accertamenti di conformità compiuti dal pertinente Stato membro si considerano effettuati dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.606(b), della parte 21.

Articolo 2 sexies

Permesso di volo

Le condizioni determinate anteriormente al 28 marzo 2007 dagli Stati membri in relazione ai permessi di volo, o a altri certificati di aeronavigabilità, rilasciati per aeromobili non dotati di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità limitata rilasciati conformemente al presente regolamento, si considerano determinate conformemente al presente regolamento, a meno che l'Agenzia stabilisca prima del 28 marzo 2008 che tali condizioni non garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 1592/2002 o dal presente regolamento.

Il permesso di volo o altro certificato di aeronavigabilità rilasciati dagli Stati membri anteriormente al 28 marzo 2007 per aeromobili non dotati di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità limitata rilasciati conformemente al presente regolamento si considerano come permesso di volo rilasciato conformemente al presente regolamento fino al 28 marzo 2008.»

2)

L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

(2)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

(3)  UE 15: 28 settembre 2003; UE 10: 1o maggio 2004; UE 2: 1o gennaio 2007.

(4)  Pareri 1/2007 del 30 gennaio 2007 e 2/2007 dell'8 febbraio 2007.

(5)  UE 15: 28 settembre 2003; UE 10: 1o maggio 2004 e UE 2: 1o gennaio 2007.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

1)

Al punto 21A.139 è aggiunta la seguente lettera b)(1)(xvii):

«xvii)

Rilascio di un permesso di volo e approvazione delle condizioni di volo associate.»

2)

Al punto 21A.163 è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

secondo le procedure concordate con la sua autorità competente per la produzione e ove la stessa impresa di produzione controlli, in base alla sua approvazione dell’impresa di produzione, la configurazione dell’aeromobile e ne attesti la conformità alle condizioni di progetto approvate per il volo, rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21A.711(c) compresa l'approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21A.710(b).»

3)

Al punto 21A.165 sono aggiunte le seguenti lettere j) e k):

«j)

Se applicabile in virtù del privilegio di cui al punto 21A.163(e), determinare le condizioni alle quali può essere rilasciato un permesso di volo.

k)

Se applicabile in virtù del privilegio di cui al punto 21A.163(e), stabilire la conformità con il punto 21A.711, lettere b) e d) prima di rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) per un aeromobile.»

4)

Il titolo del capitolo H della sezione A è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO H —   CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA»

5)

Al punto 21A.173(b), comma 2), l'espressione «determinate specifiche di certificazione» è sostituita dall'espressione «determinate specifiche di aeronavigabilità».

6)

Al punto 21A.173 la lettera c) è soppressa.

7)

Al punto 21A.174 la lettera d) è soppressa.

8)

La lettera b) del punto 21A.179 è sostituita dalla seguente:

«b)

Se è cambiata la proprietà dell'aeromobile e quest'ultimo dispone di un certificato di aeronavigabilità limitata non conforme a un certificato di omologazione ristretto, il certificato di aeronavigabilità può essere trasferito insieme all'aeromobile a patto che quest'ultimo rimanga sullo stesso registro, o essere emesso solo e esclusivamente con il consenso formale dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione a cui è trasferito.»

9)

Al punto 21A.184, l'espressione «determinate specifiche di certificazione» è sostituita dall'espressione«determinate specifiche di aeronavigabilità».

10)

Il punto 21A.185 è soppresso.

11)

La lettera b) del punto 21A.263 è sostituita dalla seguente:

«b)

Fatte salve le disposizioni del punto 21A.257(b), l'Agenzia accetta senza ulteriori verifiche i seguenti documenti di conformità presentati dal richiedente al fine di ottenere:

1.

l'approvazione delle condizioni di volo richieste per un permesso di volo; oppure

2.

un certificato di omologazione o l'approvazione di una modifica di grande entità a un progetto di tipo; oppure

3.

un certificato di omologazione supplementare; oppure

4.

un'autorizzazione ETSO in conformità al punto 21A.602B(b)(1); oppure

5.

un'approvazione di un progetto di riparazione di grande entità;»

12)

Al punto 21A.263(c) sono aggiunti i seguenti commi 6) e 7):

«6.

approvare le condizioni alle quali un permesso di volo può essere rilasciato conformemente al punto 21A.710(a)(2),

i)

fatta eccezione per i voli iniziali di

un nuovo tipo di aeromobile, oppure

un aeromobile modificato in modo tale che la modifica venga classificata come modifica di grande entità o certificato di omologazione supplementare di una certa rilevanza, oppure

un aeromobile le cui caratteristiche di volo e/o pilotaggio possono aver subito modifiche significative;

ii)

fatta eccezione per i permessi di volo da rilasciare ai fini del punto 21A.701(a)(15).

7.

Rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21A.711(b) per un aeromobile che ha progettato o modificato e, qualora l'impresa di progettazione stessa in virtù della propria approvazione dell'impresa di progettazione (DOA) controlli la configurazione dell'aeromobile e ne attesti la conformità con le condizioni di progetto approvate per il volo.»

13)

Al punto 21A.265 sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

«f)

Se applicabile in virtù del privilegio di cui al punto 21A0.263(c)(6), stabilire le condizioni in cui è possibile rilasciare un permesso di volo.

g)

Se applicabile in virtù del privilegio di cui al punto 21A0.263(c)(7), stabilire la conformità con le parti 21A.711, lettere b) e d) prima di rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) per un aeromobile.»

14)

Il capitolo P della sezione A è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO P —   PERMESSO DI VOLO

21A.701   Campo d'applicazione

Il permesso di volo è rilasciato conformemente al presente capitolo a aeromobili non conformi — o per i quali non è stata provata la conformità — alle specifiche di aeronavigabilità applicabili, ma in grado di volare in sicurezza in determinate condizioni e per i seguenti fini:

1.

Sviluppo.

2.

Dimostrazione della conformità con regolamenti o specifiche di certificazione.

3.

Formazione del personale di imprese di progettazione o produzione.

4.

Voli di officina di aeromobili di nuova produzione.

5.

Voli di aeromobili in corso di produzione tra le diverse strutture di produzione.

6.

Voli finalizzati a ottenere l'accettazione da parte dei clienti.

7.

Consegna o esportazione dell'aeromobile.

8.

Voli finalizzati a ottenere l'autorizzazione delle autorità.

9.

Indagini di mercato, inclusa la formazione degli equipaggi del cliente.

10.

Mostre ed esibizioni aeree.

11.

Voli per spostare l'aeromobile in strutture di manutenzione o nelle quali effettuare la revisione dell'aeronavigabilità o in un luogo di deposito.

12.

Voli di aeromobili di peso superiore al peso massimo certificato al decollo per tratte superiori a quelle normali sopra superfici acquatiche o zone di terra sprovviste di idonee strutture per l'atterraggio o carburante adeguati.

13.

Tentativi di stabilire nuovi record, competizioni aeree o analoghe.

14.

Voli con aeromobili rispondenti ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità prima che ne sia stata accertata la conformità ai requisiti ambientali.

15.

Attività di volo non commerciali su aeromobili individuali non complessi o tipi per i quali non è previsto un certificato di aeronavigabilità o un certificato di aeronavigabilità limitata.

21A.703   Ammissibilità

Tutte le persone fisiche o giuridiche possono richiedere un permesso di volo eccetto quando tale permesso sia richiesto ai fini del punto 21A.701(a)(15), nel qual caso il richiedente deve essere il proprietario. Una persona ammessa a presentare domanda di permesso di volo può presentare anche domanda di approvazione delle condizioni di volo.

21A.705   Autorità competente

In deroga al punto 21.1 del presente capitolo, per “autorità competente” si intende:

a)

l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione; oppure

b)

in caso di aeromobili non registrati, l'autorità designata dallo Stato membro che ha imposto i contrassegni di identificazione.

21A.707   Domanda di permesso di volo

a)

Ai sensi del punto 21A.703 e quando al richiedente non sia stato concesso il privilegio di rilasciare un permesso di volo, la domanda di permesso di volo è presentata all'autorità competente nella forma e con le modalità stabilite da quest'ultima.

b)

Le domande permesso di volo devono indicare:

1.

lo o gli scopi del volo o dei voli conformemente al punto 21A.701;

2.

i motivi per i quali l'aeromobile non è conforme ai requisiti applicabili di aeronavigabilità;

3.

le condizioni di volo approvate conformemente al punto 21A.710.

c)

Qualora le condizioni di volo non siano state approvate al momento di presentazione della domanda di permesso di volo, deve essere presentata una domanda di approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21A.709.

21A.708   Condizioni di volo

Le condizioni di volo comprendono:

a)

la o le configurazioni per cui è richiesto il permesso di volo;

b)

le eventuali condizioni o limitazioni necessarie per l'utilizzo sicuro dell'aeromobile, tra cui:

1.

le condizioni o limitazioni imposte per le rotte o gli spazi aerei utilizzati per il volo, o entrambi;

2.

le condizioni o limitazioni imposte agli equipaggi per utilizzare un dato aeromobile;

3.

eventuali limitazioni al trasporto di persone diverse dai membri dell'equipaggio;

4.

le limitazioni operative, le procedure specifiche o le condizioni tecniche da rispettare;

5.

lo specifico programma di prove in volo (se pertinente);

6.

le disposizioni specifiche di aeronavigabilità continua, incluse le istruzioni di manutenzione e il regime nel quale devono essere eseguite;

c)

le prove che l'aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni o limitazioni di cui alla lettera b);

d)

il metodo usato per il controllo della configurazione dell'aeromobile in modo da garantire il rispetto delle condizioni stabilite.

21A.709   Domanda di approvazione delle condizioni di volo

a)

Ai sensi del punto 21A.707(c), e quando il richiedente non disponga del privilegio di approvare le condizioni di volo, deve essere presentata una domanda di approvazione delle condizioni di volo:

1.

quando l'approvazione delle condizioni di volo è relativa alla sicurezza di progetto, all'Agenzia nella forma e con le modalità da essa stabilite; oppure

2.

quando l'approvazione delle condizioni di volo non è relativa alla sicurezza di progetto, all'autorità competente nella forma e con le modalità da essa stabilite.

b)

Le domande di approvazione delle condizioni di volo devono includere:

1.

le condizioni di volo proposte;

2.

la documentazione giustificativa di tali condizioni; e

3.

una dichiarazione attestante che l'aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni o limitazioni di cui al punto 21A.708(b).

21A.710   Approvazione delle condizioni di volo

a)

Quando l'approvazione delle condizioni di volo è relativa alla sicurezza del progetto, le condizioni di volo sono approvate:

1.

dall'Agenzia; oppure

2.

da un'impresa di progettazione debitamente autorizzata ai sensi del privilegio di cui al punto 21A.263(c)(6).

b)

Quando l'approvazione delle condizioni di volo non è relativa alla sicurezza del progetto, le condizioni di volo sono approvate dall'autorità competente o da dall'impresa di progettazione debitamente approvata che rilascia anche il permesso di volo.

c)

Prima di approvare le condizioni di volo, l'Agenzia, l'autorità competente o l'impresa di progettazione approvata devono accertarsi che l'aeromobile sia in grado di operare in sicurezza tenuto conto delle limitazioni e condizioni specifiche. L'Agenzia o l'autorità competente possono effettuare o richiedere al richiedente di effettuare tutte le ispezioni o le prove necessarie a tal fine.

21A.711   Rilascio del permesso di volo

a)

L'autorità competente rilascia un permesso di volo:

1.

dietro presentazione delle informazioni richieste al punto 21A.707; e

2.

se le condizioni di cui al punto 21A.708 sono state approvate conformemente al punto 21A.710; e

3.

quando l'autorità competente, attraverso proprie indagini, che possono includere ispezioni, o mediante procedure concordate con il richiedente, ha accertato che l'aeromobile è conforme al progetto di cui al punto 21A.708 prima del volo.

b)

Un'impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21A.263(c)(7), quando le condizioni di cui al punto 21A.708 sono state approvate conformemente al punto 21A.710.

c)

Un'impresa di produzione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21A0.163(e), quando le condizioni di cui al punto 21A.708 sono state approvate conformemente al punto 21A.710.

d)

Il permesso di volo deve specificare lo o gli scopi e le eventuali condizioni o limitazioni approvate ai sensi del punto 21A.710.

e)

Per i permessi rilasciati ai sensi delle lettere b) o c), una copia del permesso di volo deve essere presentata all'autorità competente.

f)

Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21A.723(a) non è soddisfatta in relazione al permesso di volo che un'impresa ha rilasciato a norma del punto 21A.711, lettere b) o c), l'impresa revoca il permesso di volo.

21A.713   Modifiche

a)

Ogni modifica che invalidi le condizioni di volo o la documentazione associata stabilita ai fini del permesso di volo deve essere approvata conformemente al punto 21A.710. Se pertinente, la domanda deve essere presentata conformemente al punto 21A.709.

b)

Ogni modifica che incida sul contenuto del permesso di volo richiede il rilascio di un nuovo permesso di volo conformemente al punto 21A.711.

21A.715   Lingua

I manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili, devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea ritenute accettabili dall'autorità competente.

21A.719   Trasferibilità

a)

Un permesso di volo non è trasferibile.

b)

In deroga alla lettera a), nel caso di un permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21A.701(a)(15), qualora sia cambiata la proprietà di un aeromobile, il permesso di volo viene trasferito insieme all'aeromobile purché quest'ultimo resti sullo stesso registro, oppure è rilasciato soltanto previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione al quale è trasferito.

21A.721   Ispezioni

Il titolare o il richiedente di un permesso di volo deve garantire l'accesso all'aeromobile interessato su richiesta dell'autorità competente.

21A.723   Durata e validità

a)

Un permesso di volo viene rilasciato per un massimo di 12 mesi e resta valido a condizione che:

1.

sia mantenuta la conformità con le condizioni e limitazioni di cui al punto 21A.711(d) associate al permesso di volo;

2

il permesso di volo non sia ceduto o revocato a norma del punto 21B0.530;

3

l'aeromobile rimanga sullo stesso registro.

b)

In deroga alla lettera a), un permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21A.701(a)(15) può essere rilasciato a tempo indeterminato;

c)

In caso di cessione o revoca, il permesso di volo deve essere restituito all'autorità competente.

21A.725   Rinnovo del permesso di volo

Il rinnovo del permesso di volo è trattato alla stregua di una modifica conformemente al punto 21A.713.

21A.727   Obblighi del titolare di un permesso di volo

Il titolare di un permesso di volo deve garantire che siano soddisfatte e mantenute tutte le condizioni e limitazioni associate al permesso di volo.

21A.729   Conservazione della documentazione

a)

Il titolare dell'approvazione delle condizioni di volo deve tenere a disposizione dell'Agenzia e dell'autorità competente tutti i documenti prodotti per determinare e giustificare le condizioni di volo e deve conservarli al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile.

b)

La corrispondente impresa approvata deve tenere a disposizione dell'Agenzia o dell’autorità competente tutti i documenti relativi al rilascio dei permessi di volo in virtù del privilegio concesso alle imprese approvate, ivi compresi documenti di ispezione, documenti giustificativi dell’approvazione delle condizioni di volo e lo stesso permesso di volo, e deve conservarli al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile.»

15)

Il punto 21B.20 è sostituito dal seguente:

«21B.20   Obblighi dell'autorità competente

L'autorità competente di uno Stato membro è responsabile dell'esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H, I e P, solo nei riguardi di richiedenti e titolari la cui principale sede di attività sia nel proprio territorio.»

16)

La lettera a) del punto 21B0.25 è sostituita dalla seguente:

«a)

Generalità

Lo Stato membro deve designare un'autorità competente incaricata dell'esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H, I e P, con procedure, struttura organizzativa e personale documentati.»

17)

Il titolo del capitolo H della sezione B è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO H —   CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA»

18)

La lettera a) del punto 21B.325 è sostituita dalla seguente:

«a)

Accertata l'ottemperanza ai requisiti della sezione A, capitolo H, l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o emenda, a seconda dei casi, il certificato di aeronavigabilità (modulo 25 AESA, cfr. appendice) o il certificato di aeronavigabilità limitata (modulo 24 AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio.»

19)

Il punto 21B.330 è sostituito dal seguente:

«21B.330   Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati di aeronavigabilità limitata

a)

Se vi è prova evidente che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21A.181(a) non è soddisfatta, l'autorità competente dello Stato membro di registrazione sospende o revoca il certificato di aeronavigabilità;

b)

alla notifica di sospensione o revoca di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità limitata, l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rende noti i motivi alla base del provvedimento di sospensione o revoca e informa il titolare del certificato in merito al suo diritto di presentare ricorso.»

20)

Il capitolo P della sezione B è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO P —   PERMESSO DI VOLO

21B.520   Accertamenti

a)

L'autorità competente deve eseguire accertamenti sufficienti a giustificare il rilascio o la revoca del permesso di volo.

b)

L'Autorità competente deve predisporre procedure di valutazione che includano quantomeno gli elementi seguenti:

1.

verifica dell'ammissibilità del richiedente;

2.

verifica dell'ammissibilità della domanda;

3.

valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;

4.

ispezione dell'aeromobile;

5.

approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21A.710(b).

21B.525   Rilascio del permesso di volo

L'autorità competente rilascia un permesso di volo (modulo AESA 20a, cfr. appendice) una volta accertata l'ottemperanza ai requisiti applicabili della sezione A, capitolo P.

21B.530   Revoca del permesso di volo

a)

Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21A.723(a) non è soddisfatta in relazione a un permesso di volo da essa rilasciato, l'autorità competente revoca il permesso.

b)

Alla notifica di revoca del permesso di volo, l'autorità competente rende noti i motivi alla base del provvedimento di revoca e informa il titolare del permesso di volo in merito al suo diritto di presentare ricorso.

21B.545   Conservazione della documentazione

a)

L'autorità competente istituisce un sistema di archiviazione dei documenti che consente un'adeguata tracciabilità dell'iter di emissione e revoca dei singoli permessi di volo.

b)

L'archivio deve contenere quantomeno:

1.

i documenti forniti dal richiedente;

2.

i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21B0.520(b) e;

3.

una copia del permesso di volo.

c)

La documentazione deve essere conservata per almeno sei anni dopo la scadenza del permesso di volo.»

21)

L'elenco delle appendici è sostituito dal seguente:

 

«Appendice I — Modulo AESA 1 Certificato di ammissione in servizio

 

Appendice II — Modulo AESA 15a Certificato di revisione dell'aeronavigabilità

 

Appendice III — Modulo AESA 20a Permesso di volo

 

Appendice IV — Modulo AESA 20b Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate)

 

Appendice V — Modulo AESA 24 Certificato di aeronavigabilità limitata

 

Appendice VI — Modulo AESA 25 Certificato di aeronavigabilità

 

Appendice VII — Modulo AESA 45 Certificato acustico

 

Appendice VIII — Modulo AESA 52 Dichiarazione di conformità dell'aeromobile

 

Appendice IX — Modulo AESA 53 Certificato riammissione in servizio

 

Appendice X — Modulo AESA 55 Certificato di approvazione dell'impresa di produzione

 

Appendice XI — Modulo AESA 65 Autorizzazione a procedere [Produzione senza approvazione dell'impresa di produzione]»

22)

Il modulo AESA 20 è sostituito dal seguente:

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»

23)

È aggiunto il seguente modulo AESA 20b:

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»

24)

Il foglio B del modulo AESA 55 è sostituito dal seguente:

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»