29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/40


REGOLAMENTO (CE) N. 335/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1592/2002 è aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della convenzione di Chicago, garantendo un’applicazione comune e uniforme delle disposizioni di detta convenzione.

(2)

Le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2).

(3)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che è previsto il rilascio di certificati per prodotti, parti e pertinenze, come specificato all’allegato (parte 21).

(4)

L’appendice VI dell’allegato (parte 21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 presenta il modello AESA 45 da utilizzare per il rilascio dei certificati acustici.

(5)

Il volume I dell’allegato 16 alla convenzione di Chicago è stato modificato il 23 febbraio 2005 per quanto riguarda le norme e gli orientamenti per la gestione della documentazione relativa ai certificati acustici.

(6)

È necessario apportare alcune modifiche alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1702/2003 per adeguarne l’allegato al volume I modificato dell’allegato 16.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento su basano sul parere espresso dall’Agenzia in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

1)

Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 1, punto ii), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa.

2)

Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 2, punto i), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa.

3)

L’appendice VI è sostituita dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)   GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

(2)   GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).


ALLEGATO

Appendice VI — il modello AESA 45 «Certificato acustico» dell’allegato (parte 21) è sostituito dal seguente:

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