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24.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 84/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 321/2007 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2007
recante modifica del regolamento (CEE) n. 396/92 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al punto 4 dell'allegato del regolamento della Commissione (CEE) n. 396/92 (2) alcuni veicoli con una benna rinforzata, ribaltabile idraulicamente, sono stati classificati nella nomenclatura combinata con il codice NC 8704 31 91 . Secondo lo stesso punto la flessibilità e la complessità della costruzione della benna ribaltabile non permettono di considerare l'articolo come un autocarro a cassone del codice NC 8704 10 . |
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(2) |
Nella sentenza pronunciata nella causa C-396/02 (3) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che il fatto che un veicolo munito di cassone sia provvisto di un meccanismo di ribaltamento complesso, flessibile e preciso, non osta alla sua classificazione quale autocarro «dumper» ai sensi della sottovoce 8704 10 della nomenclatura combinata. |
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(3) |
Dato che la misura di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 396/92 non è conforme alla summenzionata sentenza della Corte, che dichiara non corretto il punto 4, questa deve essere modificata nella parte in cui classifica i veicoli ribaltabili idraulicamente nel codice NC 8704 31 . Pertanto risulta corretto abrogare il punto 4 e revocarlo dalla data del 10 marzo 1992. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il punto 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 396/92 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 10 marzo 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).
(2) GU L 44 del 20.2.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 705/2005 (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 18).
(3) Sentenza del 16 settembre 2004, causa C-396/02, DFDS, Racc. 2004, pag. I-8439.