24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/34


REGOLAMENTO (CE) N. 321/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 396/92 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al punto 4 dell'allegato del regolamento della Commissione (CEE) n. 396/92 (2) alcuni veicoli con una benna rinforzata, ribaltabile idraulicamente, sono stati classificati nella nomenclatura combinata con il codice NC 8704 31 91 . Secondo lo stesso punto la flessibilità e la complessità della costruzione della benna ribaltabile non permettono di considerare l'articolo come un autocarro a cassone del codice NC 8704 10 .

(2)

Nella sentenza pronunciata nella causa C-396/02 (3) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che il fatto che un veicolo munito di cassone sia provvisto di un meccanismo di ribaltamento complesso, flessibile e preciso, non osta alla sua classificazione quale autocarro «dumper» ai sensi della sottovoce 8704 10 della nomenclatura combinata.

(3)

Dato che la misura di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 396/92 non è conforme alla summenzionata sentenza della Corte, che dichiara non corretto il punto 4, questa deve essere modificata nella parte in cui classifica i veicoli ribaltabili idraulicamente nel codice NC 8704 31 . Pertanto risulta corretto abrogare il punto 4 e revocarlo dalla data del 10 marzo 1992.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 396/92 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 10 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).

(2)   GU L 44 del 20.2.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 705/2005 (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 18).

(3)  Sentenza del 16 settembre 2004, causa C-396/02, DFDS, Racc. 2004, pag. I-8439.