23.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/6


REGOLAMENTO (CE) N. 311/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.

(2)

Le modifiche proposte derivano da decisioni prese dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità incaricate di garantire che la legislazione in materia di sicurezza sociale sia applicata conformemente al diritto comunitario.

(3)

L’allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, conformemente alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del medesimo regolamento.

(4)

È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 5 e gli allegati 7, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2007.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

1.

L’allegato 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue.

a)

La rubrica «C. DANIMARCA» è sostituita dal testo seguente:

«C.

DANIMARCA:

1.

Socialministeren (ministro degli Affari sociali), Copenaghen

2.

Beskæftigelsesministeriet (ministero dell’Occupazione), Copenaghen

3.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Interni e della salute), Copenaghen

4.

Finansministeren (ministro delle Finanze), Copenaghen

5.

Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender (ministro della Famiglia e dei consumatori), Copenaghen».

b)

La rubrica «S. POLONIA» è sostituita dal testo seguente:

«S.

POLONIA:

1.

Minister Pracy i Polityki Społecznej (ministro del Lavoro e delle politiche sociali), Varsavia

2.

Minister Zdrowia (ministro della Sanità), Varsavia».

c)

La rubrica «Y. REGNO UNITO» è sostituita dal testo seguente:

«Y.

REGNO UNITO:

1.

Secretary of State for Work and Pensions (ministro del Lavoro e delle pensioni), Londra

1 bis.

Secretary of State for Health (ministro della Sanità), Londra

1 ter.

I commissari fiscali e doganali (Commissioners of HM Revenue and Customs) o il loro rappresentante ufficiale, Londra

2.

Secretary of State for Scotland (ministro per la Scozia), Edimburgo

3.

Secretary of State for Wales (ministro per il Galles), Cardiff

4.

Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Belfast

Department of Health, Social Services and Public Safety (ministero della Salute, dei servizi sociali e della sicurezza pubblica), Belfast

5.

Principal Secretary, Social affairs (primo segretario agli Affari sociali), Gibilterra

6.

Chief Executive of the Gibraltar Health Authority (direttore dell’autorità sanitaria di Gibilterra)».

2.

L’allegato 2 è modificato come segue.

a)

La rubrica «C. DANIMARCA» è modificata come segue.

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   

Malattia e maternità

a)   

Prestazioni in natura:

1)

In generale:

La regione competente

2)

Per i richiedenti pensione, i pensionati e i loro familiari residenti in un altro Stato membro, si vedano le disposizioni del titolo III, capitolo 1, parti 4 e 5, del regolamento e gli articoli da 28 a 30 del regolamento d’applicazione:

Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), Copenaghen

b)

Prestazioni in denaro:

Amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario».

b)

La rubrica «I. IRLANDA» è modificata come segue.

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Prestazioni in natura:

Health Service Executive Dublin-Mid Leinster (Direzione dei servizi sanitari Dublin-Mid Leinster), Tullamore, Co. Offaly

Health Service Executive Dublin-North East (Direzione dei servizi sanitari Dublin-North East), Kells, Co. Meath

Health Service Executive South (Direzione dei servizi sanitari Sud), Cork

Health Service Executive West (Direzione dei servizi sanitari Ovest), Galway».

c)

La rubrica «J. ITALIA» è modificata come segue.

Il punto 3.B è sostituito dal testo seguente:

«B.   

Lavoratori autonomi:

a)

per i medici:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

b)

per i farmacisti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

c)

per i veterinari:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari

d)

per gli infermieri, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAP)

e)

per gli ingegneri e gli architetti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti

f)

per i geometri:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti

g)

per gli avvocati e i procuratori:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

h)

per i commercialisti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

i)

per i ragionieri e periti commerciali:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

j)

per i consulenti del lavoro:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

k)

per i notai:

Cassa nazionale del notariato

l)

per gli agenti doganali:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie (FASC)

m)

per i biologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi

n)

per gli addetti e gli impiegati in agricoltura:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura

o)

per gli agenti e i rappresentanti di commercio:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

p)

per i periti industriali:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali

q)

per gli attuari, chimici, agronomi, forestali e geologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi

r)

per gli psicologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi

s)

per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

t)

per i lavoratori autonomi occupati nel settore agricolo, artigianale e commerciale:

Istituto nazionale della previdenza sociale — sedi provinciali».

d)

La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue.

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   

Malattia e maternità

a)

Prestazioni in natura:

per le persone tenute ad assicurarsi presso un organismo assicurativo a norma dell’articolo 2 della legge sull’assicurazione malattia: l’organismo assicuratore presso il quale l’interessato ha stipulato un’assicurazione malattia, ai sensi della legge sull’assicurazione malattia

per le persone non comprese nella categoria indicata al trattino precedente che risiedono all’estero e che, in virtù del regolamento o dell’accordo SEE o dell’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera, hanno diritto all’assistenza sanitaria nel loro paese di residenza in applicazione della legislazione olandese:

1.

per la registrazione e il prelievo dei contributi obbligatori: il College voor zorgverzekeringen, a Diemen;

2.

per la richiesta di prestazioni: Agis Zorgverzekeringen, Amersfoort

b)

Prestazioni in denaro:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati), Amsterdam

c)

Prestazioni per assistenza sanitaria:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht».

e)

La rubrica «S. POLONIA» è modificata come segue.

Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6.

Prestazioni familiari:

centro regionale per la politica sociale con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora per le persone aventi diritto alle prestazioni».

f)

La rubrica «X. SVEZIA» è modificata come segue.

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   

In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

a)

in generale:

gli uffici regionali della Cassa d’assicurazione sociale che è l’istituzione competente per la materia in questione (Försäkringskassans länsorganisation som är behörig att handlägga ärendet)

b)

per i marittimi non residenti in Svezia:

la Cassa d’assicurazione sociale, Western Götaland per tutte le questioni ad eccezione di pensioni, indennità compensative per malattia e per disabilità e indennità compensative a lungo termine per infortuni professionali (Försäkringskassans länsorganisation Västra Götaland)

c)

per l’applicazione degli articoli da 35 a 59 del regolamento di applicazione alle persone non residenti in Svezia:

la Cassa d’assicurazione sociale Gotland (Försäkringskassans länsorganisation Gotland)

d)

per l’applicazione degli articoli da 60 a 77 del regolamento di applicazione ad eccezione dei marittimi non residenti in Svezia:

la Cassa d’assicurazione sociale del luogo in cui è avvenuto l’infortunio sul lavoro o si è manifestata la malattia professionale (Försäkringskassan på den ort där olycksfallet i arbete inträffade eller där arbetssjukdomen visade sig)

e)

per l’applicazione degli articoli da 60 a 77 del regolamento di applicazione ai marittimi non residenti in Svezia:

la Cassa d’assicurazione sociale Gotland (Försäkringskassans länsorganisation Gotland)».

g)

La rubrica «Y. REGNO UNITO» è modificata come segue.

Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   

Prestazioni familiari:

Gran Bretagna:

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Child Benefit Office (Ufficio per le prestazioni familiari), Newcastle upon Tyne

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d’imposta), Preston

Irlanda del Nord:

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Child Benefit Office (Ufficio per le prestazioni familiari), (NI) Belfast

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d’imposta), Belfast

Gibilterra:

Principal Secretary, Social affairs (primo segretario agli Affari sociali), Gibilterra».

3.

L’allegato 3 è modificato come segue

a)

La rubrica «C. DANIMARCA» è modificata come segue.

Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   ISTITUZIONI DEL LUOGO DI SOGGIORNO

a)   

Malattia e maternità:

i)

per l’applicazione degli articoli 19 bis, 20, 21 e 31 del regolamento d’applicazione:

La regione competente

ii)

per l’applicazione dell’articolo 24 del regolamento d’applicazione:

Amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario

b)   

Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

i)

per l’applicazione del titolo IV, capitolo 4, ad esclusione dell’articolo 64, del regolamento d’applicazione:

Arbejdsskadestyrelsen (Ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), Copenaghen

ii)

per l’applicazione dell’articolo 64 del regolamento d’applicazione:

Amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario

c)   

Disoccupazione:

i)

per l’applicazione del titolo VI, capitolo 6, ad esclusione dell’articolo 83, del regolamento d’applicazione:

La cassa di disoccupazione competente

ii)

per l’applicazione dell’articolo 83 del regolamento d’applicazione:

L’ufficio di collocamento statale situato nel comune nel quale risiede il beneficiario».

b)

La rubrica «I. IRLANDA» è modificata come segue.

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Prestazioni in natura

Health Service Executive Dublin-Mid Leinster (Direzione dei servizi sanitari Dublin-Mid Leinster), Tullamore, Co. Offaly

Health Service Executive Dublin-North East (Direzione dei servizi sanitari Dublin-North East), Kells, Co. Meath

Health Service Executive South (Direzione dei servizi sanitari Sud), Cork

Health Service Executive West (Direzione dei servizi sanitari Ovest), Galway».

c)

La rubrica «J. ITALIA» è modificata come segue.

Il punto 3.B è sostituito dal testo seguente:

«B.   

Lavoratori autonomi:

a)

per i medici:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

b)

per i farmacisti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

c)

per i veterinari:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari

d)

per gli infermieri, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)

e)

per gli ingegneri e gli architetti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti

f)

per i geometri:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti

g)

per gli avvocati e i procuratori:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

h)

per i commercialisti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

i)

per i ragionieri e periti commerciali:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

j)

per i consulenti del lavoro:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro

k)

per i notai:

Cassa nazionale notariato

l)

per gli agenti doganali:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie (FASC)

m)

per i biologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi

n)

per gli addetti e gli impiegati in agricoltura:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura

o)

per gli agenti e i rappresentanti di commercio:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

p)

per i periti industriali:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali

q)

per gli attuari, chimici, agronomi, forestali e geologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi

r)

per gli psicologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi

s)

per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

t)

per i lavoratori autonomi occupati nel settore agricolo, artigianale e commerciale:

Istituto nazionale della previdenza sociale — sedi provinciali».

d)

La rubrica «S. POLONIA» è modificata come segue.

i)

Al punto 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a)

per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati alle lettere c), d) ed e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o Malta

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (ufficio I di Varsavia — ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda o Regno Unito»;

ii)

il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   

Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a)

Prestazioni in natura:

Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Fondo sanitario nazionale — Ufficio regionale) della regione di residenza o dimora dell’interessato

b)   

Prestazioni in denaro:

i)

in caso di malattia:

Uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora

Sedi regionali della Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS — Fondo d’assicurazione sociale nel settore agricolo) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora

ii)   

invalidità o decesso della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia:

per le persone che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome (ad eccezione degli agricoltori autonomi):

I servizi dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto d’assicurazione sociale) il cui elenco figura al punto 2, lettera a)

per le persone che hanno svolto di recente attività di agricoltore autonomo:

I servizi del Fondo d’assicurazione sociale nel settore agricolo (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) il cui elenco figura al punto 2, lettera b)

per i militari di carriera che hanno compiuto periodi di servizio in Polonia, se l’ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio citato e a periodi assicurativi maturati all’estero:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), terzo trattino

per i funzionari di cui al punto 2, lettera d), che hanno compiuto periodi di servizio in Polonia, se l’ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio in una delle formazioni elencate al punto 2, lettera d), e a periodi assicurativi maturati all’estero:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del ministero degli Interni e dell’amministrazione di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), quarto trattino

per gli appartenenti alla polizia penitenziaria che hanno compiuto periodi di servizio in Polonia, se l’ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio citato e a periodi assicurativi maturati all’estero:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Servizio penitenziario di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), quinto trattino

per i giudici e i pubblici ministeri:

Enti specializzati del ministero della Giustizia

per le persone che hanno maturato esclusivamente periodi assicurativi nell’ambito di una legislazione estera:

I servizi dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto d’assicurazione sociale) il cui elenco figura al punto 2, lettera g)».

e)

La rubrica «Y. REGNO UNITO» è modificata come segue.

Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   

Prestazioni familiari:

Per l’applicazione dell’articolo 73 e dell’articolo 74 del regolamento:

Gran Bretagna:

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Child Benefit Office (Ufficio per le prestazioni familiari), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d’imposta), Preston, PR1 0SB

Irlanda del Nord:

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Child Benefit Office (NI) (Ufficio per le prestazioni familiari dell’Irlanda del Nord), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d’imposta), Dorchester House, 52-58 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF

Gibilterra:

Department of Social Services (ministero dei Servizi sociali), 23 Mackintosh Square, Gibilterra».

4.

L’allegato 4 è modificato come segue.

a)

La rubrica «C. DANIMARCA» è modificata come segue.

i)

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

a)

Prestazioni in natura di malattia, di maternità e di nascita:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Interni e della salute), Copenaghen

b)

Prestazioni di malattia in denaro:

Arbejdsdirektoratet (direzione nazionale del Lavoro), Copenaghen

c)

Prestazioni in denaro per maternità e nascita:

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (ministero della Famiglia e dei consumatori), Copenaghen»;

ii)

il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

Prestazioni di riabilitazione:

Arbejdsdirektoratet (Direzione nazionale del Lavoro), Copenaghen»;

iii)

il punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7.

Pensioni in virtù della “loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)” (legge sulle pensioni complementari per i lavoratori dipendenti):

Arbejdsmarkedets Tillægs Pension, ATP (Ufficio delle pensioni complementari per i lavoratori dipendenti), Hillerød».

b)

La rubrica «I. IRLANDA» è modificata come segue.

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Prestazioni in natura:

Health Service Executive (Direzione dei servizi sanitari), Naas, Co. Kildare»

c)

La rubrica «S. POLONIA» è modificata come segue.

Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   

Prestazioni in denaro:

a)

malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale — sede principale), Varsavia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — Centrala (KRUS — Fondo d’assicurazione sociale nel settore agricolo — sede principale), Varsavia

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Servizio delle pensioni del ministero dell’Interno e dell’amministrazione), Varsavia

b)

disoccupazione:

Minister Pracy i Polityki Społecznej (ministero del Lavoro e delle politiche sociali), Varsavia

c)

prestazioni familiari e altre prestazioni a carattere non contributivo:

Minister Pracy i Polityki Społecznej (ministero del Lavoro e delle politiche sociali), Varsavia».

d)

La rubrica «Y. REGNO UNITO» è sostituita dal testo seguente:

«Y.   REGNO UNITO:

Gran Bretagna:

a)

contributi e prestazioni in natura per i lavoratori distaccati:

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

b)

tutte le altre questioni:

Department of Work & Pensions (ministero del Lavoro e delle pensioni), The Pension Service (Servizio pensioni), International Pension Centre (Centro pensioni internazionali), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne, NE98 1BA

Irlanda del Nord:

a)

contributi e prestazioni in natura per i lavoratori distaccati:

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

b)

tutte le altre questioni:

Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale), Network Support Branch (Servizio di sostegno alla rete), Overseas Benefits Unit (Unità delle prestazioni all’estero), Level 2, James House, 2-4 Cromac Street, Belfast, BT7 2JA

Gibilterra:

Department of Work and Pensions (ministero del Lavoro e delle pensioni), The Pension Service (Servizio pensioni), International Pension Centre (Centro pensioni internazionali), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne, NE98 1BA».

5.

L’allegato 5 è modificato come segue.

a)

La rubrica «16. BELGIO-PAESI BASSI» è sostituita dal testo seguente:

«16.   BELGIO-PAESI BASSI

a)

L’accordo del 21 marzo 1968 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale, nonché l’accordo amministrativo del 25 novembre 1970, in esecuzione di detto accordo.

b)

L’accordo del 13 marzo 2006 sull’assicurazione sanitaria.

c)

L’accordo del 12 agosto 1982 sull’assicurazione malattia, maternità, invalidità.»

b)

La rubrica «51. DANIMARCA-SPAGNA» è sostituita dal testo seguente:

«51.   DANIMARCA-SPAGNA

Nulla».

c)

La rubrica «54. DANIMARCA-ITALIA» è sostituita dal testo seguente:

«54.   DANIMARCA-ITALIA

Accordo del 18 novembre 1998 relativo al rimborso dei costi delle prestazioni in natura a norma degli articoli 36 e 63. L’accordo ha effetto dal 1o gennaio 1995.»

d)

La rubrica «110. ESTONIA-REGNO UNITO» è sostituita dal testo seguente:

«110.   ESTONIA-REGNO UNITO

Accordo del 29 marzo 2006 tra le autorità competenti delle Repubblica d’Estonia e del Regno Unito, conformemente all’articolo 36, paragrafo 3, e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, che fissa altri metodi di rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogate in virtù di tale regolamento nei due paesi a decorrere dal 1o maggio 2004.»

e)

La rubrica «195. ITALIA-REGNO UNITO» è sostituita dal testo seguente:

«195.   ITALIA-REGNO UNITO

Accordo del 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti delle Repubblica italiana e del Regno Unito, conformemente all’articolo 36, paragrafo 3, e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, che fissa altri metodi di rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogate in virtù di tale regolamento nei due paesi a decorrere dal 1o gennaio 2005.»

6.

L’allegato 7 è modificato come segue.

a)

La rubrica «H. FRANCIA» è sostituita dal testo seguente:

«H.

FRANCIA:

Nessuna».

b)

La rubrica «V. SLOVACCHIA » è sostituita dal testo seguente:

«V.

SLOVACCHIA:

Nessuna».

7.

L’allegato 9 è modificato come segue.

a)

La rubrica «C. DANIMARCA» è sostituita dal testo seguente:

«C.   DANIMARCA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi istituiti dalla legge sul servizio sanitario pubblico, dalla legge sul servizio ospedaliero e, per quanto riguarda il costo delle prestazioni di riadattamento, dalla legge sulla politica sociale attiva e dalla legge sulle misure per l’occupazione attiva.»

b)

La rubrica «I. IRLANDA» è sostituita dal testo seguente:

«I.   IRLANDA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni in natura (servizi sanitari) fornite dallo Health Service Executive (Direzione dei servizi sanitari) di cui all’allegato 2, in conformità delle disposizioni degli Health Acts (leggi sulla sanità) dal 1947 al 2004.»

c)

La rubrica «S. POLONIA» è sostituita dal testo seguente:

«S.   POLONIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi istituiti dalla legge sui servizi di assistenza sanitaria finanziati dalle risorse pubbliche, dalla legge sul servizio nazionale di emergenza medica e, per quanto riguarda il costo delle prestazioni di riadattamento, dalla legge sul regime di sicurezza sociale e dalla legge sulla sicurezza sociale degli agricoltori.»

8.

L’allegato 10 è modificato come segue.

a)

La rubrica «B. REPUBBLICA CECA» è modificata come segue.

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. a)

Per l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento:

Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale)

1. b)

Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento e dell’articolo 10, lettera b), dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, dell’articolo 12, lettera a), dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81 e dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento d’applicazione, l’istituzione designata dall’articolo 4, paragrafo 10, del regolamento d’applicazione:

Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale) e il suo ufficio regionale».

b)

La rubrica «D. GERMANIA» è modificata come segue.

Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.

Per l’applicazione:

dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14 ter, paragrafo 1, del regolamento e, nel caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 11 del regolamento d’applicazione,

dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14 ter, paragrafo 2, del regolamento e, nel caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 11 bis del regolamento d’applicazione,

dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e dell’articolo 14 quater, lettera a), del regolamento e, in caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 12 bis del regolamento d’applicazione:

 

i)

persone iscritte all’assicurazione malattia:

l’istituzione alla quale sono iscritte per questa assicurazione, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli

ii)

persone non iscritte all’assicurazione malattia e non coperte da un regime pensionistico di un’associazione di categoria:

l’istituzione competente d’assicurazione, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli

iii)

persone non iscritte all’assicurazione malattia ma coperte da un regime pensionistico di un’associazione di categoria:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Consorzio di regimi pensionistici di associazioni di categoria), Colonia, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli».

c)

La rubrica «I. IRLANDA» è modificata come segue.

Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.

a)

Per l’applicazione dell’articolo 110 del regolamento di applicazione (per le prestazioni in denaro):

Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia)

b)

Per l’applicazione dell’articolo 110 (per le prestazioni in natura) e dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Health Service Executive Dublin-Mid Leinster (Direzione dei servizi sanitari Dublin-Mid Leinster), Tullamore, Co. Offaly

Health Service Executive Dublin-North East (Direzione dei servizi sanitari Dublin-North East), Kells, Co. Meath

Health Service Executive South (Direzione dei servizi sanitari Sud), Cork

Health Service Executive West (Direzione dei servizi sanitari Ovest), Galway».

d)

La rubrica «J. ITALIA» è modificata come segue.

Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   

Per l’applicazione degli articoli 11 bis e 12 del regolamento d’applicazione:

per i medici:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

per i farmacisti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

per i veterinari:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari

per gli infermieri, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia

per gli agenti e i rappresentanti di commercio:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

per i biologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi

per i periti industriali:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali

per gli psicologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi

per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”

per gli attuari, chimici, agronomi, forestali e geologi:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi

per gli addetti e gli impiegati in agricoltura:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura

per gli ingegneri e gli architetti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti

per i geometri:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

per gli avvocati e i procuratori:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

per i commercialisti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

per i ragionieri e periti commerciali:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

per i consulenti del lavoro:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

per i notai:

Cassa nazionale notariato

per gli agenti doganali:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali

per i lavoratori autonomi occupati nel settore agricolo, artigianale e commerciale:

Istituto nazionale della previdenza sociale — sedi provinciali».

e)

La rubrica «M. LITUANIA» è modificata come segue.

i)

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 14 quinquies, paragrafo 3, e dell’articolo 17 del regolamento e dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10 ter, dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11 bis, dell’articolo 12 bis, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 85, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento d’applicazione:

“Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba” (Ufficio per le prestazioni estere del Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali)»;

ii)

il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.   

Per l’applicazione dell’articolo 110 del regolamento d’applicazione:

a)

prestazioni in natura a norma dei capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento:

Valstybine ligonių kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius

b)

prestazioni in denaro a norma dei capitoli da 1 a 4 e del capitolo 8 del titolo III del regolamento:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba (Ufficio per le prestazioni estere del Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali)

c)

prestazioni in denaro a norma del capitolo 6 del titolo III del regolamento:

Lietuvos darbo birža (Ufficio del lavoro lituano)

d)

prestazioni in denaro a norma dei capitoli 5 e 7 del titolo III del regolamento:

Savivaldybių socialines paramos skyriai (Dipartimenti municipali di assistenza sociale)».

f)

La rubrica «S. POLONIA» è modificata come segue.

Il punto 12 è sostituito dal testo seguente:

«12.

Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d’applicazione e dell’articolo 70 del regolamento:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (ministero del Lavoro e delle politiche sociali), Varsavia».

g)

La rubrica «X. SVEZIA» è sostituita dal testo seguente:

«X.   SVEZIA

1.

In tutti i casi, ad eccezione di quelli precisati nel seguito:

Uffici regionali di Försäkringskassan (Cassa d’assicurazione sociale)

2.

per i marittimi non residenti in Svezia:

Försäkringskassans länsorganisation Västra Götaland (Cassa d’assicurazione sociale, Western Götaland)

3.

Per l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento:

Försäkringskassans länsorganisation Gotland (Cassa d’assicurazione sociale, Gotland)

4.

Per l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento a gruppi di persone:

Försäkringskassans länsorganisation Gotland (Cassa d’assicurazione sociale, Gotland)

5.

Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

a)

Ufficio centrale della Försäkringskassan (Cassa d’assicurazione sociale)

b)

Per le indennità di disoccupazione — Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ispettorato dell’assicurazione disoccupazione)».

h)

La rubrica «Y. REGNO UNITO »è modificata come segue.

i)

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   

Per l’applicazione dell’articolo 14 quater, dell’articolo 14 quinquies, paragrafo 3, e dell’articolo 17 del regolamento e dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, dell’articolo 12 bis, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81, dell’articolo 82, paragrafo 2, e dell’articolo 109 del regolamento d’applicazione:

Gran Bretagna:

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

Irlanda del Nord:

Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale), Network Support Branch (Servizio di sostegno alla rete), Overseas Benefits Unit (Unità delle prestazioni all’estero), Level 2, James House, 2-4 Cromac Street, Belfast, BT7 2JA

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ»;

ii)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.   

Per l’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2, dell’articolo 86, paragrafo 2, e dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento d’applicazione:

Gran Bretagna:

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Child Benefit Office (Ufficio per le prestazioni familiari), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d’imposta), Preston, PR1 0SB

Irlanda del Nord:

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Child Benefit Office (Belfast) (Ufficio per le prestazioni familiari di Belfast), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW

HM Revenue & Customs (Amministrazione fiscale e doganale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d’imposta di Belfast), Dorchester House, 52-58 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF».