22.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 306/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2007 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (2), la Commissione, con regolamento (CE) n. 1539/2006 della Commissione (3), ha adottato il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2007 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità. Il piano definisce in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’attuazione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento. |
(2) |
È opportuno adattare il piano suddetto per consentire la partecipazione della Romania a questa azione comunitaria nel 2007. Per la Romania, l’adattamento deve riguardare, da un lato, l’attribuzione di mezzi finanziari e l’assegnazione di prodotti da ritirare dalle scorte d’intervento e, dall’altro, l’autorizzazione, nelle condizioni previste all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92, di trasferimenti intracomunitari per permettere l’esecuzione del piano modificato. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1539/2006. |
(4) |
Il presente regolamento deve essere applicabile a partire dal 1o gennaio 2007, data a partire dalla quale la Romania e la Bulgaria sono divenute membri dell’Unione europea. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 1539/2006 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).
(2) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 21).
(3) GU L 283 del 14.10.2006, pag. 14.
ALLEGATO
Il regolamento (CE) n. 1539/2006 è modificato come segue.
1) |
L’allegato I è modificato come segue:
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2) |
Nell’allegato III, la tabella è sostituita dalla seguente: Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell’ambito del piano per il 2007
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