22.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/22


REGOLAMENTO (CE) N. 306/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2007 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (2), la Commissione, con regolamento (CE) n. 1539/2006 della Commissione (3), ha adottato il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2007 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità. Il piano definisce in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’attuazione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento.

(2)

È opportuno adattare il piano suddetto per consentire la partecipazione della Romania a questa azione comunitaria nel 2007. Per la Romania, l’adattamento deve riguardare, da un lato, l’attribuzione di mezzi finanziari e l’assegnazione di prodotti da ritirare dalle scorte d’intervento e, dall’altro, l’autorizzazione, nelle condizioni previste all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92, di trasferimenti intracomunitari per permettere l’esecuzione del piano modificato.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1539/2006.

(4)

Il presente regolamento deve essere applicabile a partire dal 1o gennaio 2007, data a partire dalla quale la Romania e la Bulgaria sono divenute membri dell’Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 1539/2006 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

(2)  GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 21).

(3)  GU L 283 del 14.10.2006, pag. 14.


ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1539/2006 è modificato come segue.

1)

L’allegato I è modificato come segue:

a)

la tabella che figura alla lettera a) è modificata come segue:

i)

la seguente riga è inserita dopo la riga relativa al Portogallo:

«România

16 649 889»

ii)

l’ultima riga è sostituita dalla seguente:

«Totale

275 563 261»

b)

la tabella che figura alla lettera b) è modificata come segue:

i)

la seguente riga è inserita dopo la riga relativa al Portogallo:

«România

96 712

 

 

11 986»

ii)

l’ultima riga è sostituita dalla seguente:

«Totale

667 018

61 541

30 026

45 210»

2)

Nell’allegato III, la tabella è sostituita dalla seguente:

Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell’ambito del piano per il 2007

 

Prodotto

Quantità

(t)

Detentore

Destinatario

«1.

Frumento tenero

2 207

MMM, Suomi/Finland

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti

2.

Frumento tenero

11 760

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

3.

Frumento tenero

110 000

ONIGC, France

FEGA, España

4.

Frumento tenero

103 429

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

5.

Frumento tenero

19 036

AMA, Österreich

AGEA, Italia

6.

Frumento tenero

5 637

MMM, Suomi/Finland

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

7.

Frumento tenero

1 550

ONIGC, France

National Research and Development Centre, Malta

8.

Frumento tenero

20 000

ONIGC, France

INGA, Portugal

9.

Frumento tenero

96 712

MVH, Magyarország

Paying and Intervention Agency for Agriculture, România

10.

Frumento tenero e altri cereali

2 610

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

11.

Riso

23 641

OPEKEPE, Elláda

ONIGC, France

12.

Riso

20 000

OPEKEPE, Elláda

Ente Risi, Italia

13.

Riso

14 000

OPEKEPE, Elláda

INGA, Portugal

14.

Burro

3 511

Department of Agriculture and Food, Ireland

Office de l’Elevage, France

15.

Zucchero

3 338

FEGA, España

ONIGC, France

16.

Zucchero

2 760

ARR, Polska

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

17.

Zucchero

1 435

FEGA, España

INGA, Portugal

18.

Zucchero

11 986

MVH, Magyarország

Paying and Intervention Agency for Agriculture, România

19.

Zucchero

500

ARR, Polska

MMM, Suomi/Finland»