17.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/15


REGOLAMENTO (CE) N. 288/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

che fissa le misure transitorie da adottare nell’ambito dell’adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda le prescrizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione di alcuni prodotti a base di latte e uova a norma del regolamento (CE) n. 1043/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (1), stabilisce che, affinché sia concessa la restituzione, le merci a base di latte e uova devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (2), e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3). A norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 853/2004 le merci devono, in particolare, essere state preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni specifiche relative alla bollatura sanitaria.

(2)

La decisione 2007/30/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania (4), prevede misure intese ad agevolare la transizione dal regime esistente in tali paesi a quello che entrerà in vigore con l’applicazione della normativa veterinaria della Comunità. A norma dell’articolo 3 della suddetta decisione, gli Stati membri devono autorizzare dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 gli scambi di prodotti ottenuti in stabilimenti della Bulgaria e della Romania autorizzati prima della data di adesione ad esportare prodotti a base di latte o uova nella Comunità, a condizione che detti prodotti rechino il bollo sanitario comunitario dello stabilimento in questione e siano accompagnati da un documento che certifichi che sono stati prodotti in conformità alla decisione 2007/30/CE.

(3)

È pertanto opportuno derogare all’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005, fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni di tale regolamento, e disporre che le merci conformi all’articolo 3 della decisione 2007/30/CE di cui sono autorizzati gli scambi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007 possano beneficiare di una restituzione all’esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005, le merci ottenute prima della data dell’adesione in stabilimenti della Bulgaria e della Romania autorizzati ad esportare nella Comunità prima della data dell’adesione ed esportate dalla Comunità nel periodo tra la data dell’adesione e il 31 dicembre 2007 possono beneficiare di una restituzione all’esportazione, a condizione che soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione 2007/30/CE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 59.