16.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/16


REGOLAMENTO (CE) N. 276/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione (2) e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione (3), le restituzioni all’esportazione non sono concesse per determinate destinazioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 61/2007 della Commissione, del 25 gennaio 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), ha escluso, a partire dal 26 gennaio 2007, il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia e le isole Færøer dal beneficio di una restituzione, includendo tali territori nell’elenco delle zone L 20 e L 40 fra le destinazioni che non possono beneficiare di restituzioni all’esportazione. Le medesime destinazioni devono essere pertanto escluse dalle restituzioni all’esportazione fissate mediante gara dai regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I prodotti di cui al primo comma sono destinati all’esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione di Andorra, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Liechtenstein, comuni di Livigno e Campione d’Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.»

Articolo 2

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 582/2004, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (*1), in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex 0402 10 19 9000, destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Liechtenstein, comuni di Livigno e Campione d’Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).

(3)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).

(4)   GU L 19 del 26.1.2007, pag. 8.