15.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 269/2007 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2007
relativo al rilascio di licenze per l’importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l’11 aprile 2007 e l’8 novembre 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1),
visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2),
visto il regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) (3), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi per i quali sono state presentate domande di licenza a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 658/2004, da parte di importatori tradizionali e di altri importatori, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese (PRC). |
(2) |
È ora necessario fissare, per ciascuna categoria di importatori, la percentuale del quantitativo oggetto di una domanda che è possibile importare mediante licenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le licenze d’importazione richieste a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2004 sono concesse, percentualmente rispetto ai quantitativi richiesti, nella misura indicata nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l’11 aprile 2007 e si applica sino all’8 novembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2007.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).
(2) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1).
(3) GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67.
ALLEGATO
Origine dei prodotti |
Assegnazioni percentuali |
|||
Repubblica popolare cinese |
Altri paesi terzi |
|||
|
27,884 % |
N/A |
||
|
3,898 % |
N/A |