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13.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 73/9 |
REGOLAMENTO (CE) n. 245/2007 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2007
che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la Bulgaria, la Romania e la Malaysia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 10 e 19,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 stipula che un elenco di paesi terzi da cui i movimenti di animali da compagnia nella Comunità possono essere autorizzati sia indicato nella parte C dell'allegato II del suddetto regolamento, purché siano rispettate determinate condizioni. |
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(3) |
L'elenco di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 comprende i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri. |
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(4) |
Da informazioni fornite dalle autorità competenti della Malaysia sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da tale paese non sia superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere la Malaysia nell'elenco di cui alla parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003. |
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(5) |
In considerazione del fatto che la Bulgaria e la Romania sono Stati membri dal 1o gennaio 2007, ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria occorre sopprimere i riferimenti a tali paesi nella parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 a decorrere dalla data di adesione. |
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(6) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve dunque essere modificato di conseguenza. |
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(7) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è modificata come segue:
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1) |
sono soppresse le seguenti voci: «BG — Bulgaria RO — Romania»; |
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2) |
è inserita la seguente voce: «MY — Malaysia». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 1, si applica a partire dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2006 della Commissione (GU L 274 del 5.10.2006, pag. 3).