6.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/3


REGOLAMENTO (CE) N. 235/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2), istituisce l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(2)

In conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 (3), uno Stato membro ha chiesto di aggiornare l’elenco comunitario.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni pertinenti ai fini dell’aggiornamento dell’elenco comunitario di cui trattasi. Anche alcuni paesi terzi hanno comunicato informazioni pertinenti. In base a tali informazioni, l'elenco comunitario deve essere aggiornato.

(4)

La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della supervisione regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione che imponga ai vettori il divieto operativo nella Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell’elenco comunitario.

(5)

La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere commenti per iscritto e di presentare verbalmente entro 10 giorni lavorativi una relazione alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (4).

(6)

La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della supervisione regolamentare nei confronti dei vettori aerei interessati.

(7)

Esistono gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico dell'aeromobile IL-76, con marchio di registrazione ST-EWX, l'unico aeromobile della compagnia Air West autorizzato a operare nella Comunità. Tali carenze sono state individuate dalla Germania nel corso di un'ispezione a terra effettuata nell’ambito del programma SAFA (5).

(8)

La Germania ha comunicato alla Commissione l'adozione di un divieto operativo immediato nei confronti dell'intera flotta di Air West, tenendo conto dei criteri comuni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(9)

Inoltre, la Germania ha presentato alla Commissione una richiesta di aggiornare l'elenco comunitario in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e, come prescritto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006, per estendere alla Comunità europea il divieto operativo per l'intera flotta di Air West.

(10)

Pertanto, sulla base dei criteri comuni, è stato concluso che la compagnia Air West Co. Ltd non soddisfa le pertinenti norme di sicurezza. Il vettore dovrebbe essere soggetto a divieto per la totalità delle sue operazioni e rimanere quindi sull’elenco di cui all’allegato A.

(11)

Le autorità del Kazakistan hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato il certificato di operatore aereo al vettore BGB Air. Poiché il vettore in questione, certificato nel Kazakistan, ha in seguito cessato le attività, dovrebbe essere ritirato dall’elenco di cui all'allegato A.

(12)

Le misure adottate nei confronti di Dairo Air Services dell'Uganda dovrebbero essere applicate anche a DAS Air Cargo (DAZ).

(13)

Dairo Air Services/DAS Air Cargo ha presentato alla Commissione un piano di azione correttivo di ampia portata, che è già in corso di applicazione, per risolvere le carenze sistemiche del vettore sotto il profilo della sicurezza. Inoltre, le autorità competenti dell'Uganda hanno approvato il piano di azione del vettore, stabilendo per il 2007 un dettagliato piano di supervisione annuale delle attività di sorveglianza nei confronti della compagnia aerea.

(14)

La Commissione ha contattato le autorità competenti del Kenya per ottenere la conferma che il certificato di operatore aereo rilasciato dal Kenya a DAS Air Cargo è stato ritirato. La Commissione dovrebbe richiedere ulteriori chiarimenti in proposito.

(15)

Sulla base dei criteri comuni, è stato concluso che la compagnia Dairo Air Services/DAS Air Cargo dovrebbe essere autorizzata a operare nella Comunità e quindi dovrebbe essere rimossa dall'elenco di cui all'allegato A. Gli Stati membri intendono effettuare ulteriori verifiche dell’effettivo rispetto delle pertinenti norme di sicurezza mediante sistematiche ispezioni a terra del vettore in questione.

(16)

Le autorità competenti dell'Uganda hanno confermato che la principale sede commerciale del vettore si trova a Entebbe. La Commissione riesaminerà la situazione del vettore per quanto riguarda la capacità delle autorità competenti dell'Uganda di svolgere le attività di supervisione. Il vettore e le autorità competenti dell'Uganda hanno accettato di sottoporsi a un audit, se necessario.

(17)

Le autorità del Kazakistan hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato il certificato di operatore aereo al vettore GST Aero. Poiché il vettore in questione, certificato nel Kazakistan, ha in seguito cessato le attività, dovrebbe essere ritirato dall'elenco di cui all’allegato A.

(18)

La compagnia Pakistan International Airlines ha presentato alla Commissione un piano di azione correttivo per risolvere le carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza individuate da vari Stati membri nel corso di ispezioni a terra effettuate nell’ambito del programma SAFA. Inoltre, le autorità competenti del Pakistan hanno approvato il piano di azione del vettore, stabilendo un dettagliato piano di supervisione annuale delle attività di sorveglianza nei confronti del vettore.

(19)

Un gruppo di esperti europei ha svolto una missione esplorativa in Pakistan dal 12 al 16 febbraio 2007 per valutare l'attuazione del piano di azione presentato. La relazione elaborata indica che alcune azioni necessarie per risolvere la situazione della compagnia in relazione al rispetto delle norme di sicurezza devono essere ancora portate a termine, in particolare per gli aeromobili di tipo Boeing 747 e Airbus A-310. Attualmente la situazione è soddisfacente per quanto riguarda gli aeromobili della flotta del tipo B-777, in cui non sono state riscontrate le carenze sistemiche di cui al considerando 18, e il mantenimento della navigabilità è assicurato mediante disposizioni adeguate.

(20)

Pertanto, sulla base dei criteri comuni è stato concluso che Pakistan International Airlines non soddisfa le norme di sicurezza pertinenti, tranne che per i voli effettuati con i Boeing B-777 della flotta, e che quindi dovrebbe essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato B in relazione alle altre operazioni (6). Inoltre, gli Stati membri intendono effettuare ulteriori verifiche dell’effettivo rispetto delle pertinenti norme di sicurezza mediante sistematiche ispezioni a terra del vettore in questione.

(21)

Le autorità della Liberia hanno fornito alla Commissione le prove che il certificato di operatore aereo dell'unico vettore aereo attualmente ancora certificato in Liberia — Weasua Airlines — è scaduto il 31 dicembre 2006 e che le autorità in questione hanno rifiutato di rinnovarlo. Pertanto, visto che la compagnia ha cessato le attività, dovrebbe essere ritirata dall'elenco di cui all'allegato A.

(22)

Per quanto riguarda il piano di azione correttivo avviato dalla Liberia per adeguare la propria capacità di supervisione della sicurezza aerea alle norme di sicurezza pertinenti, la documentazione trasmessa alla Commissione indica che sono ancora necessari ulteriori sforzi per la sua piena attuazione. Questo significa che le eventuali compagnie alle quali l'autorità dell'aviazione civile della Liberia dovesse rilasciare un certificato di operatore aereo sarebbero inserite nell'elenco di cui all'allegato A.

(23)

Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno comunicato alla Commissione di aver rilasciato un certificato di operatore aereo ai seguenti vettori: African Air Services Commuter SPRL, El Sam Airlift, Espace Aviation Services, Piva Airlines e Safe Air Company. Questi vettori aerei devono essere citati esplicitamente nell'elenco di cui all'allegato A.

(24)

Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato il certificato di operatore aereo ai vettori seguenti: Entreprise World Airways (E.W.A.), Uhuru Airlines, Central Air Express, Global Airways, African Company Airlines e CO-ZA Airways. Poiché i vettori in questione, certificati nella Repubblica democratica del Congo, hanno in seguito cessato le attività, dovrebbero essere ritirati dall’allegato A.

(25)

La compagnia Hewa Bora Airways ha acquistato un nuovo aeromobile per sostituire quello citato precedentemente all'allegato B. Il Belgio ha informato la Commissione della propria intenzione di continuare ad applicare lo stesso regime provvisorio di ispezioni a terra e di sorveglianza nei confronti di questo nuovo aeromobile come nel caso di quello precedente. Di conseguenza, l'aeromobile del tipo Lockheed L-1011, cons. n. 193H-1206, marchio di registrazione 9Q-CHC, è sostituito nell'elenco di cui all'allegato B dall'aeromobile Boeing B767-266 ER cons. n. 23 178, marchio di registrazione 9Q-CJD.

(26)

Le autorità della Guinea equatoriale hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato dei vettori aerei in possesso di un certificato di operatore aereo. Attualmente, gli unici vettori aerei certificati nella Guinea equatoriale sono i seguenti: Euroguineana de Aviación y Transportes, General Work Aviación, Guinea Airways, Guinea Equatorial de Transportes Aéreos e Unión de Transportes Aéreos (UTAGE). Di conseguenza, l'elenco comunitario dovrebbe essere aggiornato e i vettori in questione dovrebbero essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato A.

(27)

Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione informazioni indicanti il rilascio di un certificato di operatore aereo ai vettori aerei seguenti: Air Central Asia, Esen Air, Air Manas e World Wing Aviation. Visto che questi nuovi vettori aerei sono certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan, che non si sono dimostrate capaci di attuare un'adeguata supervisione della sicurezza, dovrebbero essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato A.

(28)

Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione le prove dell'avvenuto ritiro del certificato di operatore aereo ai vettori aerei seguenti: Anikai Air, Country International Airlines, FAB Air, Kyrgyz Airways, Kyrgyz Trans Avia, Reem Air e Sun Light. Poiché i vettori in questione, certificati nella Repubblica del Kirghizistan, hanno successivamente cessato le attività, dovrebbero essere ritirati dall'elenco di cui all'allegato A.

(29)

Dopo che la Commissione e gli Stati membri hanno analizzato la documentazione fornita da Phuket Airlines in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione correttivo e a seguito dell'approvazione e della valutazione positiva fornite in proposito dalle autorità competenti del Regno di Thailandia, sussistono prove sufficienti che dimostrano che il vettore ha completato con successo la maggior parte degli interventi previsti dal piano di azione correttivo globale a seguito della sua inclusione nel primo elenco comunitario pubblicato nel marzo 2006.

(30)

Sulla base dei criteri comuni è stato concluso che la compagnia Phuket Air ha adottato tutte le misure necessarie per soddisfare le pertinenti norme di sicurezza e che pertanto può essere ritirata dall’elenco di cui all’allegato A.

(31)

Phuket Air ha dichiarato che non intende operare verso l'Europa nel futuro immediato; qualora il vettore dovesse decidere di riprendere qualsiasi tipo di operazione verso il territorio della Comunità, ne informerà preventivamente la Commissione, che avrà il diritto di effettuare le verifiche necessarie per accertare l'effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti. In occasione della riunione del 21 febbraio con il comitato per la sicurezza aerea, sia il vettore che le autorità competenti del Regno di Thailandia si sono dichiarati disposti ad accettare queste condizioni, compresa la possibilità di ispezioni in loco, se richieste dalla Commissione.

(32)

La Commissione ha preso atto delle informazioni presentate dall'EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) e dalle competenti autorità di Cipro a proposito della sospensione del certificato di operatore aereo del vettore A Jet Aviation e del successivo ritiro. Per quanto riguarda l'esercizio della supervisione da parte delle autorità competenti di Cipro, alla luce dei risultati dell'ultima visita congiunta svolta dall'EASA e dal JAA nel gennaio 2007 relativa a questioni riguardanti la navigabilità, la manutenzione, i requisiti operativi e la certificazione del personale di bordo, la Commissione ha preso atto dei notevoli progressi compiuti, che tuttavia devono proseguire. La Commissione dovrebbe monitorare gli sviluppi in proposito.

(33)

La Commissione ha riesaminato la situazione di Johnsons Air in base alla documentazione presentata dalle autorità dell'aviazione civile del Ghana, compreso il programma di supervisione del vettore in questione, ed è del parere che le norme di sicurezza pertinenti siano rispettate. Pertanto, la Commissione ritiene che Johnsons Air non deve essere inclusa nell'elenco comunitario.

(34)

A seguito delle informazioni trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti della Bulgaria a proposito dei risultati di un certo numero di ispezioni a terra nell'ambito del programma SAFA, il 21 febbraio 2007 la Commissione ha deciso di modificare con effetto immediato il certificato di operatore aereo di cinque vettori aerei bulgari utilizzati per il trasporto cargo. Attualmente la Bulgaria limita le operazioni dei vettori in questione nella Comunità europea e in Norvegia, Islanda e Svizzera. Pertanto, a partire dalla data summenzionata e fino a ulteriore notifica, Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Skorpion Air e Vega Airlines non sono autorizzate a operare verso gli altri Stati membri della Comunità né verso la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera.

(35)

Le autorità competenti della Bulgaria si sono impegnate a riesaminare entro due mesi le misure in questione sulla base delle adeguate azioni correttive che i vettori in oggetto devono attuare e a seguito della verifica e dell'approvazione delle autorità competenti. La Commissione ha preso atto delle misure adottate dalle autorità competenti della Bulgaria e dovrebbe controllare attentamente nei prossimi mesi la situazione dei vettori in questione così come l'esercizio delle responsabilità di supervisione da parte delle autorità con l'assistenza dell'EASA e degli Stati membri.

(36)

La Commissione ha contattato le autorità russe per riesaminare la situazione del vettore «Rossya», che dal 1o novembre 2006 ha sostituito Pulkovo Airlines. Visto lo stato di attuazione del piano di azione correttivo da parte del vettore, la Commissione ritiene necessario continuare a monitorare attentamente il vettore in questione. A tal fine sarà eseguito un audit nel mese di aprile 2007.

(37)

La Commissione ha preso atto dello stato di attuazione delle azioni correttive delle autorità competenti della Federazione russa, attuate a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1543/2006, e della loro decisione del 12 febbraio di imporre restrizioni operative su nove vettori dopo aver ricevuto informazioni dalla Commissione indicanti le loro carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza. Pertanto, a partire dalla data summenzionata i vettori russi Aero Rent, Tatarstan, Atlant Soyuz, Aviakon Zitotrans, Centre Avia, Gazpromavia, Lukoil, Russian Sky (Russkoe Nebo) e Utair non possono effettuare voli singoli e voli charter verso la Comunità. Tali voli possono essere effettuati soltanto previa verifica e autorizzazione specifica, rilasciata in via eccezionale da parte della autorità competenti della Federazione russa, nonché previa accettazione formale dello Stato membro dell'aeroporto di destinazione. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati tempestivamente prima del rilascio dell'autorizzazione. Lo Stato membro interessato deve effettuare adeguate ispezioni a terra nell'aeroporto di destinazione nella Comunità. L'autorizzazione di volo deve essere conservata a bordo per agevolare lo svolgimento delle ispezioni a terra.

(38)

Inoltre, la Commissione prende atto del fatto che la disposizione summenzionata è temporanea e che le autorità competenti della Federazione russa presenteranno la situazione delle operazioni di ogni vettore interessato, compresi quelli di linea, e un piano di azione correttivo per prendere una decisione finale sui vettori in questione entro la fine di aprile 2007. Gli Stati membri intendono assicurare una verifica permanente dell'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti mediante ispezioni a terra sistematiche su tutte le operazioni dei vettori in questione.

(39)

Tenendo conto delle varie misure adottate dalle autorità competenti della Federazione russa, la Commissione intende verificare la situazione a proposito della sicurezza dei vettori summenzionati. A tal fine intende svolgere una visita nei prossimi mesi con l'assistenza degli Stati membri e delle autorità competenti della Federazione russa.

(40)

Visto che i vettori rimossi dall'elenco dopo la dichiarazione di cessazione delle attività possono ricomparire utilizzando un'altra identità o nazionalità, la Commissione dovrebbe continuare a monitorare attivamente i trasferimenti e i movimenti connessi ai soggetti in questione.

(41)

A tutt'oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la Commissione non ha avuto alcuna prova della piena attuazione di adeguate misure correttive da parte degli altri vettori aerei inclusi nell'elenco comunitario aggiornato il 12 ottobre 2006, né da parte delle autorità responsabili della supervisione regolamentare dei suddetti vettori aerei. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, la Commissione conclude che questi vettori aerei devono continuare a essere soggetti a un divieto operativo.

(42)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è modificato come segue:

1)

l'allegato A è sostituito dall'allegato A al presente regolamento;

2)

l'allegato B è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1543/2006 (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 27).

(3)  GU L 84 del 23.3.2005, pag. 8.

(4)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176).

(5)  LBA/D-2006-510.

(6)  La flotta di Boeing B-777 è attualmente composta dagli aeromobili seguenti: 2 B-777-340ER con marchio di registrazione AP-BHV e AP-BHW; 4 B-777-240ER con marchio di registrazione AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL e AP-BHX; 2 B-777-240LR con marchio di registrazione AP-BGY e AP-BGZ.


ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Nome dell’entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

AIR KORYO

Sconosciuto

KOR

Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Repubblica del Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Repubblica islamica d'Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Repubblica di Suriname

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Sconosciuto

VRB

Repubblica del Ruanda

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Repubblica democratica del Congo (RDC), con l’eccezione di Hewa Bora Airways1 (2), compresi i seguenti:

 

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR TROPIQUES s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Firma ministeriale (ordinanza 78/205)

LCG

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANSPORTS AÉRIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Guinea equatoriale, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica di Guinea equatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACIÓN Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Repubblica di Guinea equatoriale

GENERAL WORK AVIACIÓN

002/ANAC

Non disponibile

Repubblica di Guinea equatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AÉREOS

739

GET

Repubblica di Guinea equatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

Non disponibile

Repubblica di Guinea equatoriale

UTAGE — UNIÓN DE TRANSPORTES AÉREOS DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Repubblica di Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare del Kirghizistan, compresi i seguenti:

 

Repubblica del Kirghizistan

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Repubblica del Kirghizistan

AIR MANAS

17

MBB

Repubblica del Kirghizistan

ASIA ALPHA

31

SAL

Repubblica del Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Repubblica del Kirghizistan

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Repubblica del Kirghizistan

BOTIR AVIA

10

BTR

Repubblica del Kirghizistan

BRITISH GULF INTERNATIONAL AIRLINES FEZ

18

BGK

Repubblica del Kirghizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Repubblica del Kirghizistan

DAMES

20

DAM

Repubblica del Kirghizistan

ESEN AIR

2

ESD

Repubblica del Kirghizistan

GALAXY AIR

12

GAL

Repubblica del Kirghizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Repubblica del Kirghizistan

INTAL AVIA

27

INL

Repubblica del Kirghizistan

ITEK AIR

04

IKA

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZ GENERAL AVIATION

24

KGB

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZSTAN ALTYN

03

LYN

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Repubblica del Kirghizistan

MAX AVIA

33

MAI

Repubblica del Kirghizistan

OHS AVIA

09

OSH

Repubblica del Kirghizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Repubblica del Kirghizistan

SKY WAY

21

SAB

Repubblica del Kirghizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Repubblica del Kirghizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Repubblica del Kirghizistan

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Repubblica del Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Liberia

 

Repubblica di Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Sierra Leone, compresi i seguenti:

Repubblica di Sierra Leone

AIR RUM, Ltd

Sconosciuto

RUM

Repubblica di Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) Ltd

Sconosciuto

BVU

Repubblica di Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Sconosciuto

DTY

Repubblica di Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica di Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE Ltd

Sconosciuto

ORJ

Repubblica di Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Sconosciuto

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES Ltd

Sconosciuto

SVT

Repubblica di Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica di Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare dello Swaziland, compresi i seguenti:

Regno dello Swaziland

AERO AFRICA (Pty) Ltd

Sconosciuto

RFC

Regno dello Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Sconosciuto

OSW

Regno dello Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Sconosciuto

RSN

Regno dello Swaziland

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Sconosciuto

Sconosciuto

Regno dello Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Sconosciuto

SWX

Regno dello Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Sconosciuto

SZL

Regno dello Swaziland


(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(2)  Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare l’aeromobile indicato nell’allegato B per le sue operazioni attuali nella Comunità europea.


ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Nome dell’entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero di certificato di operatore aereo (COA)

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

Tipo di aeromobile

Numero di registrazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione

Stato di registrazione

AIR BANGLADESH

17

BGD

Repubblica popolare del Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Repubblica popolare del Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Repubblica federale islamica delle isole Comore

L’intera flotta, tranne:

LET 410 UVP

L’intera flotta, tranne:

D6-CAM (851336)

Repubblica federale islamica delle isole Comore

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Repubblica democratica del Congo (RDC)

L’intera flotta, tranne:

B767-266 ER

L’intera flotta, tranne:

9Q-CJD (cons. n. 23 178)

Repubblica democratica del Congo (RDC)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Repubblica islamica del Pakistan

L'intera flotta, tranne

tutti i B-777

L'intera flotta, tranne:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BHX, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ

Repubblica islamica del Pakistan


(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(2)  Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare unicamente l’aeromobile indicato per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.