2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/1


REGOLAMENTO (CE) N. 219/2007 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 171,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della realizzazione del cielo unico europeo, il 10 marzo 2004 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 549/2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), il regolamento (CE) n. 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (2), il regolamento (CE) n. 551/2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (3) e il regolamento (CE) n. 552/2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (4).

(2)

Il progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa («progetto SESAR») costituisce la componente tecnologica del cielo unico europeo. Suo scopo è dotare la Comunità, entro il 2020, di un'infrastruttura di controllo del traffico aereo efficiente e capace di assicurare lo sviluppo del trasporto aereo su basi sicure e nel rispetto dell'ambiente, beneficiando pienamente dei progressi tecnologici di programmi come Galileo.

(3)

A seguito dell'adesione della Comunità ad Eurocontrol, la Commissione ed Eurocontrol hanno firmato un accordo quadro di cooperazione per la realizzazione del cielo unico europeo e per le attività di ricerca e sviluppo nel settore del controllo del traffico aereo.

(4)

Conformemente agli orientamenti adottati dal Consiglio «Competitività» del 7 giugno 2005 in merito alla preparazione del futuro programma spaziale europeo, l'Unione europea avrà la responsabilità di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi operativi a sostegno delle sue politiche e contribuirà allo sviluppo, alla costituzione e al funzionamento di un'infrastruttura spaziale europea concentrandosi su applicazioni basate sulla tecnologia spaziale per contribuire al conseguimento delle sue politiche.

(5)

Il progetto SESAR è finalizzato all'integrazione e al coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo precedentemente svolte in maniera dispersa e disorganica nella Comunità, comprese le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

(6)

Evitando la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, il progetto SESAR non comporterà alcun aumento del volume globale dei contributi degli utenti dello spazio aereo agli sforzi di ricerca e di sviluppo.

(7)

Il progetto SESAR si articola in tre fasi: una fase di definizione, una fase di sviluppo e una fase di realizzazione.

(8)

La fase di definizione del progetto SESAR mira a definire le varie iniziative tecnologiche da adottare, le priorità dei programmi di modernizzazione e i piani di attuazione operativa. Questa fase è cofinanziata dalla Comunità e dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).

(9)

La fase di definizione è iniziata nell'ottobre 2005 ed è portata avanti, sotto la responsabilità di Eurocontrol, da un consorzio di imprese selezionato in seguito a una gara d'appalto pubblica. Questa fase, che avrà termine nel 2008, sfocerà nel piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa. Il piano definirà il programma di lavoro per l'attuazione degli obiettivi target, comprese le varie strategie di realizzazione.

(10)

La fase di definizione sarà seguita da quella di sviluppo (2008-2013), nella quale saranno elaborate nuove apparecchiature, sistemi o standard, che assicurerà la convergenza verso un sistema di gestione del traffico aereo pienamente interoperabile in Europa.

(11)

La fase di sviluppo sfocerà nella fase di realizzazione (2014-2020), vale a dire la produzione e la realizzazione su vasta scala della nuova infrastruttura di gestione del traffico europeo. Tale infrastruttura dovrebbe essere formata da componenti pienamente armonizzate e interoperabili, per garantire alte prestazioni nel settore del trasporto aereo in Europa.

(12)

In considerazione del numero di attori che dovranno intervenire in questo processo e delle risorse finanziarie e capacità tecniche necessarie, è essenziale, per razionalizzare le attività, che si costituisca un soggetto giuridico capace di garantire la gestione dei fondi assegnati al progetto SESAR durante la fase di sviluppo.

(13)

È quindi necessario istituire un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, per conseguire progressi rilevanti nello sviluppo di tecnologie relative ai sistemi di controllo del traffico aereo durante la fase di sviluppo e per preparare la fase di realizzazione.

(14)

Compito principale dell'impresa comune è la gestione delle attività di ricerca, sviluppo e validazione del progetto SESAR associando i fondi pubblici e privati erogati dai suoi membri e sulla base di risorse tecniche esterne, in particolare avvalendosi dell'esperienza e della competenza di Eurocontrol.

(15)

Le attività intraprese dall'impresa comune nell'ambito del programma SESAR sono prevalentemente attività di ricerca e di sviluppo. Pertanto, il finanziamento comunitario dovrebbe provenire in particolare dai programmi quadro di ricerca e sviluppo della Comunità. Un ulteriore finanziamento potrebbe derivare dal programma nel settore delle reti transeuropee, a norma dell'articolo 4, lettera g), della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (5), che prevede la possibilità di finanziare azioni di ricerca e di sviluppo.

(16)

Il finanziamento comunitario dell'impresa comune dovrebbe, a questo stadio del progetto, essere limitato alla fase di sviluppo nel periodo cui si riferisce l'attuale quadro finanziario 2007-2013. Tuttavia ciò non pregiudica la possibilità che il Consiglio riesamini l'oggetto, la governance, il finanziamento e la durata dell'impresa comune in funzione dei progressi compiuti nella fase di sviluppo.

(17)

La partecipazione significativa dell'industria costituisce un elemento essenziale del progetto SESAR. È pertanto fondamentale che il finanziamento pubblico della fase di sviluppo del progetto SESAR sia integrato da contributi dell'industria.

(18)

È opportuno che l'impresa comune sia costituita prima della fine della fase di definizione in modo da consentirle di seguire i lavori di tale fase e di preparare la fase di sviluppo, al fine di garantire l'attuazione rapida del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa.

(19)

Il Consiglio dovrebbe decidere riguardo all'approvazione del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa, compresa la sua trasposizione nell'impresa comune, in vista della modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa. In tale contesto dovrebbe inoltre riesaminare il finanziamento del progetto SESAR ed in particolare l'impegno da parte dell'industria a contribuire all'impresa comune.

(20)

Al fine di agevolare la comunicazione con i membri fondatori, è opportuno che la sede dell'impresa comune sia a Bruxelles.

(21)

L'impresa comune è un soggetto senza scopo di lucro che destina tutte le sue risorse alla gestione di un programma pubblico di ricerca di interesse europeo. I suoi due membri fondatori sono organizzazioni internazionali che agiscono per conto dei rispettivi Stati membri. Tale soggetto, pertanto, dovrebbe beneficiare della più ampia esenzione fiscale possibile nello Stato ospitante.

(22)

La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(23)

È opportuno che la Commissione informi regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi compiuti dall'impresa comune. Tali informazioni dovrebbero essere fornite tramite valutazioni periodiche effettuate dalla Commissione e in base a relazioni annuali sull'attività dell'impresa comune.

(24)

È opportuno stabilire le modalità organizzative e operative dell'impresa comune adottando lo statuto dell'impresa comune, riportato nell'allegato.

(25)

Poiché le tariffe di rotta sono interamente a carico degli utenti dello spazio aereo, questi ultimi contribuiscono finanziariamente agli sforzi di ricerca e sviluppo nel settore della gestione del traffico aereo. Per tale motivo è opportuno che essi siano adeguatamente rappresentati nell'impresa comune.

(26)

Il finanziamento pubblico delle fasi di definizione e di sviluppo del progetto SESAR è rilevante e gli investimenti in un sistema di nuova generazione per la gestione del traffico aereo dovrebbero essere effettuati in ampia misura dagli Stati membri, compresi gli organismi designati dagli Stati membri. Gli Stati membri (dell'Unione europea e/o di Eurocontrol) dovrebbero pertanto avere accesso a titolo gratuito, a scopi non commerciali, alle conoscenze risultanti dal progetto ed essere autorizzati ad utilizzare tali conoscenze per i propri scopi, comprese gare d'appalto pubbliche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione di un'impresa comune

1.   Per la gestione delle attività della fase di sviluppo del progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo e potenziamento della sicurezza in Europa («progetto SESAR»), è costituita un'impresa comune detta «impresa comune SESAR» («impresa comune»).

2.   L'impresa comune cessa di esistere otto anni dopo l'approvazione da parte del Consiglio del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa («il piano di modernizzazione ATM»), risultante dalla fase di definizione del progetto SESAR. Il Consiglio decide in merito a tale approvazione sulla base di una proposta della Commissione.

3.   Il piano di modernizzazione ATM è comunicato al Parlamento europeo.

4.   Il Consiglio riesamina, se del caso, l'ambito d'applicazione, la governance, il finanziamento e la durata dell'impresa comune sulla base di una proposta della Commissione, in funzione dello sviluppo del progetto e del piano di modernizzazione ATM, tenendo conto della valutazione di cui all'articolo 7.

5.   Scopo dell'impresa comune è provvedere alla modernizzazione del sistema di gestione del traffico aereo europeo coordinando e concentrando tutti gli sforzi pertinenti di ricerca e sviluppo nella Comunità. L'impresa comune è responsabile dell'esecuzione del piano di modernizzazione ATM e, in particolare, dell'espletamento dei seguenti compiti:

organizzare e coordinare le attività della fase di sviluppo del progetto SESAR, conformemente al piano di modernizzazione ATM, risultanti dalla fase di definizione del progetto gestito da Eurocontrol, combinando e gestendo all'interno di un'unica struttura finanziamenti provenienti dal settore pubblico e da quello privato,

assicurare i finanziamenti necessari per le attività della fase di sviluppo del progetto SESAR conformemente al piano di modernizzazione ATM,

assicurare il coinvolgimento delle parti interessate appartenenti al settore della gestione del traffico aereo in Europa, in particolare: fornitori di servizi di navigazione aerea, utenti dello spazio aereo, associazioni del personale, aeroporti e industria manifatturiera, nonché istituzioni scientifiche interessate o comunità scientifica interessata,

organizzare il lavoro tecnico di ricerca e sviluppo, di convalida e di studio che sarà realizzato sotto la sua autorità, evitando al contempo la frammentazione delle attività,

sovrintendere alle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano di modernizzazione ATM e, se necessario, indire bandi di gara specifici.

6.   L'impresa comune diventa operativa al più tardi dopo il trasferimento del piano di modernizzazione ATM all'impresa comune.

7.   L'impresa comune ha sede a Bruxelles.

Articolo 2

Status giuridico

1.   L'impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di detto Stato. Può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure utili ad accordare all'impresa comune la più ampia esenzione fiscale possibile per quanto concerne l'IVA ed altre imposte e accise.

Articolo 3

Statuto dell'impresa comune

È adottato lo statuto dell'impresa comune, allegato al presente regolamento, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 4

Fonti di finanziamento

1.   Il finanziamento dell'impresa comune proviene da contributi dei suoi membri, comprese le imprese private, a norma degli articoli 1 e 12 dello statuto.

2.   Il contributo della Comunità è imputato al bilancio del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Può inoltre essere imputato al bilancio del programma quadro per le reti transeuropee.

3.   Tutti i contributi finanziari della Comunità all'impresa comune cessano allo scadere delle prospettive finanziarie 2007-2013, salvo che il Consiglio decida altrimenti sulla base di una proposta della Commissione.

Articolo 5

Comitato

1.   Il comitato per il cielo unico, istituito ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 («il comitato»), è regolarmente informato in merito allo svolgimento dei lavori dell'impresa comune. A tal fine la Commissione mette all'ordine del giorno di ogni riunione del comitato un punto relativo al progetto SESAR.

2.   La Commissione adotta la posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione.

3.   Tuttavia, la posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative alla nomina del direttore esecutivo e alle questioni finanziarie strategiche o le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

4.   La posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative all'adesione di nuovi membri, alla modifica dello statuto e a modifiche significative del piano di modernizzazione ATM è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 5.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4.   La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'applicazione del presente regolamento.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Valutazione

Ogni tre anni, a decorrere dall'inizio dell'attività dell'impresa comune e almeno un anno prima della sua cessazione, la Commissione effettua valutazioni dell'attuazione del presente regolamento, dei risultati ottenuti dall'impresa comune, dei suoi metodi di lavoro e della sua situazione finanziaria globale. La Commissione trasmette i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(5)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


ALLEGATO

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE

Articolo 1

Membri

1.   Sono membri fondatori dell'impresa comune:

la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea («la Commissione»),

l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea («Eurocontrol»), rappresentata dalla sua Agenzia.

2.   Possono diventare membri dell'impresa comune:

la Banca europea per gli investimenti,

qualsiasi altra impresa o ente pubblico o privato, anche quelli di paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità europea almeno un accordo nel settore del trasporto aereo.

3.   Le domande di adesione sono inviate al direttore esecutivo, che le trasmette al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide dell'eventualità di autorizzare negoziati. Se è accordata l'autorizzazione, il direttore esecutivo negozia le condizioni di adesione e le presenta per approvazione al consiglio di amministrazione. Le suddette condizioni contemplano, in particolare, disposizioni relative al contributo finanziario e alla rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione. Il progetto di accordo è presentato per approvazione al consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

4.   Nel decidere dell'eventualità di autorizzare negoziati di adesione con un'impresa o un ente pubblico o privato, il consiglio di amministrazione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:

conoscenza ed esperienza documentate nella gestione del traffico aereo e/o nella fabbricazione di attrezzature e/o servizi in uso nella gestione del traffico aereo,

contributo che si suppone l'impresa o l'ente possa dare all'esecuzione del piano di modernizzazione ATM,

solidità finanziaria dell'impresa o ente,

potenziali conflitti di interessi.

5.   La qualità di membro dell'impresa comune non può essere ceduta a un terzo senza il previo e unanime assenso del consiglio di amministrazione.

Articolo 2

Organi dell'impresa comune

Gli organi dell'impresa comune sono il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo.

Articolo 3

Composizione e presidenza del consiglio di amministrazione.

1.   Il consiglio di amministrazione è formato da:

a)

un rappresentante di ciascun membro dell'impresa comune;

b)

un rappresentante degli utenti militari;

c)

un rappresentante degli utenti civili dello spazio aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

d)

un rappresentante dei fornitori di servizi di navigazione aerea, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

e)

un rappresentante dei fabbricanti di attrezzature, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

f)

un rappresentante degli aeroporti, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

g)

un rappresentante degli organismi di rappresentanza del personale del settore della gestione del traffico aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

h)

un rappresentante delle istituzioni scientifiche interessate o della comunità scientifica interessata, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo.

2.   Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rappresentante della Comunità.

Articolo 4

Votazioni nel consiglio di amministrazione

1.   I rappresentanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), hanno diritto di voto.

2.   I membri dell'impresa comune dispongono di un numero di voti proporzionale al loro contributo al capitale dell'impresa comune. Tuttavia, fatta salva la prima frase del presente paragrafo, la Comunità ed Eurocontrol dispongono ciascuno almeno del 25 % del numero totale dei voti ed il rappresentante degli utenti dello spazio aereo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), dispone almeno del 10 % del totale dei voti.

3.   Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo diversa disposizione del presente statuto.

4.   In caso di parità, prevale il voto del rappresentante della Comunità.

5.   Per le decisioni relative all'adesione di nuovi membri (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2), alla nomina del direttore esecutivo, a proposte di modifica del presente statuto, a proposte rivolte alla Commissione sulla durata dell'impresa comune, allo scioglimento dell'impresa comune o per le decisioni adottate a norma dell'articolo 23, è richiesto il voto favorevole del rappresentante della Comunità nel consiglio di amministrazione.

6.   Per le decisioni sull'adozione del piano di modernizzazione ATM e relative modifiche è richiesto il voto favorevole dei membri fondatori. In deroga al paragrafo 1, tali decisioni non sono adottate se i rappresentanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), si sono opposti all'unanimità.

Articolo 5

Competenze del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione ha in particolare il compito di:

a)

adottare il piano di modernizzazione ATM approvato dal Consiglio, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e che approva eventuali proposte di modifica;

b)

adottare le decisioni e fornire gli orientamenti necessari per attuare la fase di sviluppo del progetto SESAR ed esercitare un controllo globale su detta attuazione;

c)

approvare il programma di lavoro dell'impresa comune e i programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, nonché il bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico;

d)

autorizzare negoziati e decidere in merito all'adesione di nuovi membri e ai relativi accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3;

e)

sovrintendere all'esecuzione degli accordi tra i membri e l'impresa comune;

f)

nominare e revocare il direttore esecutivo e approvare l'organigramma;

g)

decidere gli importi e le procedure per il pagamento dei contributi finanziari dei membri e la valutazione dei conferimenti in natura;

h)

adottare il regolamento finanziario dell'impresa comune;

i)

approvare i conti annuali e il bilancio consuntivo;

j)

adottare la relazione annuale sullo stato di avanzamento della fase di sviluppo del progetto SESAR e la relativa situazione finanziaria di cui all'articolo 16, paragrafo 2;

k)

decidere in merito alle proposte della Commissione sull'estensione e sullo scioglimento dell'impresa comune;

l)

stabilire le modalità di concessione dei diritti di accesso ai beni materiali e immateriali di proprietà dell'impresa comune e il trasferimento di tali beni;

m)

fissare regole e procedure di aggiudicazione degli appalti necessari per l'esecuzione del piano di modernizzazione ATM, comprese le procedure specifiche in materia di conflitto di interessi;

n)

decidere in merito a proposte alla Commissione intese a modificare lo statuto a norma dell'articolo 24;

o)

esercitare tutti i poteri e le funzioni, compresa la creazione di organi ausiliari, che risultino necessari per la realizzazione della fase di sviluppo del progetto SESAR;

p)

adottare le modalità di attuazione dell'articolo 8.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno che provvede al corretto ed efficace svolgimento delle procedure, in particolare in caso di aumento significativo dei membri. Il regolamento comprende le disposizioni seguenti:

a)

il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. Le riunioni straordinarie hanno luogo a richiesta di un terzo dei membri del consiglio di amministrazione che rappresentino almeno il 30 % dei diritti di voto, o a richiesta della Comunità, o a richiesta del direttore esecutivo;

b)

le riunioni si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune;

c)

salvo decisione contraria in casi particolari, il direttore esecutivo partecipa alle riunioni;

d)

procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi.

Articolo 6

Prevenzione dei conflitti di interessi

1.   I membri dell'impresa comune, del consiglio di amministrazione e il personale dell'impresa comune non possono partecipare alla preparazione, alla valutazione o all'aggiudicazione delle gare d'appalto pubbliche, se possiedono o hanno accordi di partenariato con enti potenzialmente candidati a tali gare, o rappresentare detti enti.

2.   I membri dell'impresa comune e i partecipanti al consiglio di amministrazione devono rendere noti eventuali interessi diretti o indiretti, personali o aziendali, nei risultati delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in merito a qualsiasi punto in esame. Il presente requisito si applica anche al personale in relazione ai compiti di spettanza.

3.   In base a quanto reso noto in riferimento al paragrafo 2, il consiglio di amministrazione può decidere di escludere membri, partecipanti o personale da decisioni o compiti che possono generare un conflitto di interessi. Essi non hanno accesso alle informazioni relative ai settori che possono implicare un potenziale conflitto di interessi.

Articolo 7

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è incaricato dell'amministrazione corrente dell'impresa comune di cui è il rappresentante legale.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di una proposta della Commissione europea che comprenda almeno tre candidati.

3.   Il direttore esecutivo esercita le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell'ambito delle proprie competenze.

4.   Il direttore esecutivo presiede all'esecuzione del progetto SESAR nell'ambito degli orientamenti definiti dal consiglio di amministrazione, dinanzi al quale è responsabile. Fornisce al consiglio di amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'adempimento delle sue funzioni.

5.   In particolare, il direttore esecutivo:

a)

assume, dirige e controlla il personale dell'impresa comune, compreso il personale di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

b)

organizza, dirige e controlla le attività dell'impresa comune;

c)

presenta al consiglio di amministrazione proposte relative all'organigramma;

d)

redige e tiene regolarmente aggiornato il programma di lavoro globale annuale dell'impresa comune, compresa la stima dei costi del programma, e li sottopone al consiglio di amministrazione;

e)

conformemente al regolamento finanziario, redige il progetto di bilancio annuale e la tabella dell'organico e li sottopone al consiglio di amministrazione;

f)

provvede affinché siano rispettati gli obblighi assunti dall'impresa comune in forza dei contratti e degli accordi che questa ha concluso;

g)

provvede affinché le attività dell'impresa comune si svolgano in assoluta indipendenza e senza alcun conflitto di interessi;

h)

redige e sottopone al consiglio di amministrazione la relazione annuale sullo stato di avanzamento del progetto SESAR con la relativa situazione finanziaria ed eventuali altre relazioni che detto consiglio può richiedere;

i)

presenta al consiglio di amministrazione i conti annuali e il bilancio consuntivo;

j)

presenta al consiglio di amministrazione le proposte che comportano modifiche della concezione del progetto SESAR.

Articolo 8

Personale dell'impresa comune

1.   Il numero dei dipendenti dell'impresa comune è determinato dalla tabella dell'organico che figura nel bilancio annuale.

2.   I membri del personale dell'impresa comune sono assunti con contratto a tempo determinato basato sul regime applicabile agli agenti delle Comunità europee.

3.   Tutte le spese del personale sono a carico dell'impresa comune.

4.   I membri dell'impresa comune possono proporre al direttore esecutivo il distacco di membri del proprio personale presso l'impresa comune, conformemente alle condizioni previste nell'accordo pertinente.

Il personale distaccato presso l'impresa comune rientra nella tabella dell'organico e agisce in assoluta indipendenza sotto il controllo del direttore esecutivo.

Articolo 9

Accordi

1.   Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, l'impresa comune può concludere accordi specifici con i suoi membri.

2.   Il ruolo e il contributo di Eurocontrol sono definiti in un accordo con l'impresa comune. Il presente accordo:

a)

stabilisce le modalità dettagliate per la trasmissione e l'utilizzazione dei risultati della fase di definizione all'impresa comune;

b)

descrive compiti e competenze di Eurocontrol nell'attuazione del piano di modernizzazione ATM sotto l'autorità dell'impresa comune, ad esempio:

i)

organizzare le attività di ricerca, sviluppo e validazione conformemente al programma di lavoro dell'impresa comune;

ii)

coordinare gli sviluppi comuni del futuro sistema sotto la responsabilità di Eurocontrol;

iii)

proporre, previa consultazione con i soggetti interessati, di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, eventuali modifiche del piano di modernizzazione ATM;

iv)

aggiornare gli indicatori di convergenza (piano europeo di convergenza e di attuazione, piano locale di convergenza e di attuazione);

v)

tenere i collegamenti con l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

3.   Tutti gli accordi con i membri comprendono opportune disposizioni che impediscono qualsiasi conflitto di interessi con i membri nell'adempimento delle funzioni previste dagli accordi stessi.

4.   I rappresentanti dei membri dell'impresa comune non partecipano ai lavori dell'impresa comune relativi a negoziati sulla conclusione dei propri accordi ai sensi del paragrafo 1 e non hanno accesso alla documentazione relativa a detti lavori.

Articolo 10

Contratti esterni

1.   Fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, l'impresa comune può stipulare contratti di prestazione di servizi e contratti di fornitura con imprese o consorzi di imprese, con particolare riferimento all'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento.

2.   L'impresa comune provvede affinché i contratti di cui al paragrafo 1 prevedano il diritto, per la Commissione, di effettuare, a nome dell'impresa comune, i controlli necessari per accertarsi che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati.

3.   I contratti di cui al paragrafo 1 contengono tutte le disposizioni appropriate in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 18 nonché appropriate clausole sanzionatorie. Per evitare conflitti di interessi, i membri, compreso il personale distaccato a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, che hanno partecipato alla definizione dei lavori oggetto di un bando di gara non possono partecipare alla realizzazione dei lavori stessi.

Articolo 11

Gruppi di lavoro

1.   Per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, l'impresa comune può istituire un numero limitato di gruppi di lavoro per svolgere attività che non sono già svolte in altra sede. Questi gruppi si fondano sull'esperienza di professionisti e svolgono la loro attività in modo trasparente.

2.   Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro non appartengono al personale dell'impresa comune.

3.   I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell'impresa comune.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1.   Le entrate dell'impresa comune provengono dalle fonti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2.   Per l'avvio delle attività dell'impresa comune i membri fondatori versano un contributo iniziale minimo di 10 milioni di EUR entro un anno a decorrere dalla costituzione dell'impresa comune.

3.   I membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, si impegnano a versare un contributo iniziale minimo di 10 milioni di EUR entro un anno a decorrere dall'accettazione della loro adesione all'impresa comune. Tale importo è ridotto a 5 milioni di EUR per i membri che aderiscono all'impresa comune entro dodici mesi dalla sua costituzione.

Nel caso di imprese che aderiscono a titolo individuale o collettivo e che possono essere qualificate come piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (1), il suddetto importo è ridotto a 250 000 EUR indipendentemente dal momento in cui acquistano la qualità di membro. Ai nuovi membri può essere accordata la facoltà di versare il contributo iniziale in varie rate, nell'arco di un periodo da concordare e stabilire nei rispettivi accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

4.   Il consiglio di amministrazione decide in merito agli importi che devono essere versati da ciascun membro proporzionalmente ai contributi che quest'ultimo si è impegnato a versare e fissa il termine entro il quale il versamento deve essere effettuato.

5.   Sono ammessi i conferimenti in natura, fatta eccezione per i contributi di cui al paragrafo 2. I conferimenti in natura sono oggetto di una valutazione del loro valore e della loro utilità per la realizzazione dei compiti affidati all'impresa comune e sono precisati nell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

6   Il membro dell'impresa comune che non rispetta gli impegni che ha assunto in relazione ai conferimenti in natura o che non versa l'importo dovuto entro il termine prescritto decade dal diritto di votare in seno al consiglio di amministrazione per i sei mesi successivi alla scadenza del termine suddetto e fino al momento in cui non abbia soddisfatto le sue obbligazioni. Decorso tale termine, se l'inadempimento permane, la sua qualità di membro dell'impresa comune è revocata.

Articolo 13

Entrate

1.   Tutte le entrate dell'impresa comune sono utilizzate per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento. Fatto salvo l'articolo 25, le eventuali eccedenze delle entrate sulle spese non sono ridistribuite ai membri dell'impresa comune.

2.   Fatte salve le norme regolamentari applicabili al contributo della Comunità, gli eventuali interessi prodotti dai contributi versati dai membri sono considerati entrate dell'impresa comune.

Articolo 14

Regolamento finanziario

1.   Il regolamento finanziario dell'impresa comune è adottato dal consiglio di amministrazione.

2.   Scopo del regolamento finanziario è garantire una gestione finanziaria sana ed economica dell'impresa comune.

3.   Il regolamento finanziario dell'impresa comune dovrebbe osservare i principi generali sanciti dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2); esso contiene in particolare le principali norme relative:

a)

alla presentazione e alla struttura delle previsioni di costo del progetto SESAR e del bilancio annuale;

b)

all'esecuzione del bilancio annuale e al controllo finanziario interno;

c)

alle modalità di pagamento dei contributi dei membri dell'impresa comune;

d)

alla tenuta e alla presentazione dei conti e degli inventari, nonché all'elaborazione e alla presentazione del bilancio consuntivo annuale;

e)

alla procedura riguardante i bandi di gara, fondata sulla non discriminazione fra i paesi dei membri dell'impresa comune e sul carattere comunitario del progetto, l'aggiudicazione e le clausole dei contratti e degli ordini effettuati per conto dell'impresa comune.

4.   Le modalità di esecuzione, che devono consentire alla Commissione di garantire l'osservanza dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 274 del trattato che istituisce la Comunità europea, sono contenute in una convenzione stipulata dall'impresa comune e dalla Commissione.

Articolo 15

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

2.   Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore esecutivo comunica ai membri le previsioni di costo del progetto SESAR così come approvate dal consiglio di amministrazione.

Le previsioni di costo del progetto comprendono la previsione della spesa annua per i due anni successivi. Nella previsione, le stime delle entrate e delle spese per il primo di questi due esercizi finanziari (progetto preliminare di bilancio) sono stilate in modo sufficientemente particolareggiato per tener conto della procedura interna di bilancio di ogni membro in relazione al suo contributo finanziario all'impresa comune. Il direttore esecutivo fornisce ai membri tutte le informazioni supplementari a tale fine necessarie.

3.   I membri trasmettono al più presto al direttore esecutivo le proprie osservazioni sulle previsioni di costo del progetto e, in particolare, sulle previsioni di entrata e di spesa per l'anno successivo.

4.   Sulla base delle previsioni di costo del progetto approvate e tenuto conto delle osservazioni dei membri, il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo e lo sottopone al consiglio di amministrazione per adozione entro il 30 settembre.

5.   Nei due mesi che seguono la fine di ogni esercizio finanziario, il direttore esecutivo presenta alla Corte dei conti delle Comunità europee i conti e il bilancio consuntivo annuali relativi all'anno precedente. La Corte dei conti svolge il suo controllo su documenti e sul posto.

6.   Il direttore esecutivo presenta al consiglio di amministrazione, per adozione con una maggioranza del 75 % dei voti espressi, i conti e il bilancio consuntivo annuali, accompagnati dalla relazione della Corte dei conti. Il direttore esecutivo ha il diritto e, se richiesto dal consiglio di amministrazione, l'obbligo di corredare la relazione delle proprie osservazioni.

7.   La Corte dei conti trasmette la propria relazione ai membri dell'impresa comune.

Articolo 16

Programma di lavoro e relazioni

1.   L'impresa comune redige il proprio programma di lavoro sulla base dei principi di sana gestione e responsabilità e stabilendo chiaramente obiettivi realizzabili e tappe fondamentali. Il programma consiste in:

a)

un programma di lavoro complessivo, suddiviso in periodi di trentasei mesi;

b)

programmi di lavoro annuali fissati ogni anno, con la descrizione delle attività, del calendario e delle spese dell'impresa comune nell'arco di questo periodo.

2.   La relazione annuale descrive lo stato di avanzamento del progetto SESAR, con particolare riferimento al calendario, alle spese e ai risultati del progetto.

Articolo 17

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   La Commissione ha il diritto di assicurarsi che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati e a tal fine effettua controlli efficaci. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, la Commissione si riserva il diritto di ridurre o sospendere ogni ulteriore pagamento a vantaggio dell'impresa comune.

2.   L'importo ridotto o sospeso a norma del paragrafo 1 è equivalente all'entità delle irregolarità effettivamente accertate dalla Commissione.

Articolo 18

Diritti di proprietà

L'impresa comune è proprietaria di tutti i beni materiali ed immateriali da essa creati o ad essa trasferiti per la fase di sviluppo del progetto SESAR in conformità degli accordi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, e all’articolo 9 conclusi dall'imprese comune. L'impresa comune può concedere i diritti di accesso alle conoscenze risultanti dal progetto, in particolare ai suoi membri e agli Stati membri dell'Unione europea e/o a Eurocontrol per loro propri scopi non commerciali.

Articolo 19

Trasparenza e trattamento dei documenti

Il consiglio di amministrazione adotta le norme riguardanti il trattamento dei documenti, in modo da conciliare gli imperativi della sicurezza e del segreto commerciale con il diritto di accesso del pubblico. Queste regole tengono conto, se necessario, dei principi e delle limitazioni definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 20

Misure antifrode

1.   Ai fini della lotta alla frode, alla corruzione e a ogni altra attività illecita, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (4).

2.   L'impresa comune aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (5) e emana immediatamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'impresa comune.

3.   La Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'impresa comune e presso gli agenti responsabili della loro assegnazione.

Articolo 21

Responsabilità

1.   Solo l'impresa comune risponde delle proprie obbligazioni.

2.   La responsabilità contrattuale dell'impresa comune è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dalla legge regolatrice del contratto in questione.

3.   Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune in relazione alla responsabilità di cui al paragrafo 2, nonché tutti i costi e le spese sostenuti a tale riguardo, sono da considerarsi spese dell'impresa comune.

4.   Il direttore esecutivo propone al consiglio di amministrazione tutte le assicurazioni necessarie e l'impresa comune sottoscrive le assicurazioni richieste dal consiglio di amministrazione.

Articolo 22

Riservatezza

L'impresa comune protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione non autorizzata potrebbe pregiudicare gli interessi delle parti contraenti. Essa applica i principi e le norme minime di sicurezza definiti e attuati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (6).

Articolo 23

Trasferimento di beni materiali ed immateriali da parte dell'impresa comune

Al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, il trasferimento da parte dell'impresa comune ad un altro organismo di tutti i beni materiali ed immateriali, o di parte di essi, di cui l'impresa comune abbia la proprietà è approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 24

Modifica dello statuto

1.   Ogni membro dell'impresa comune può presentare al consiglio di amministrazione proposte di modifica del presente statuto.

2.   Se il consiglio di amministrazione, pronunciandosi alla maggioranza del 75 % dei voti e a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del presente statuto, accoglie le proposte, la Commissione prepara una proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 25

Scioglimento dell'impresa comune

Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori che si attengono alle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 26

Legge applicabile

Nei casi non contemplati dal presente statuto si applica la legge dello Stato nel quale l'impresa comune ha sede.


(1)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(3)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(4)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(5)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(6)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).