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28.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 210/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2007
recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2006 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione. |
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(2) |
È probabile che la riduzione del prezzo d’intervento per il burro a partire dal 1o luglio 2007 incida sulla differenza tra detto prezzo e il prezzo sul mercato mondiale. |
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(3) |
Quale misura cautelativa per non porre a carico del bilancio comunitario spese non necessarie ed evitare un'applicazione speculativa del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore lattiero-caseario, occorre che per i prodotti contenenti materie grasse del latte la validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sia limitata al 30 giugno 2007. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui alle lettere b), c) e d) del suddetto articolo, per i quali sono presentate domande a partire dal 1o marzo, sono validi fino al 30 giugno 2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).