28.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/23


REGOLAMENTO (CE) N. 210/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2006 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.

(2)

È probabile che la riduzione del prezzo d’intervento per il burro a partire dal 1o luglio 2007 incida sulla differenza tra detto prezzo e il prezzo sul mercato mondiale.

(3)

Quale misura cautelativa per non porre a carico del bilancio comunitario spese non necessarie ed evitare un'applicazione speculativa del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore lattiero-caseario, occorre che per i prodotti contenenti materie grasse del latte la validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sia limitata al 30 giugno 2007.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui alle lettere b), c) e d) del suddetto articolo, per i quali sono presentate domande a partire dal 1o marzo, sono validi fino al 30 giugno 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)   GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).