21.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/3


REGOLAMENTO (CE) N. 166/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1930/2006 (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 9).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, p. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Assortimento di articoli di igiene o da toletta condizionato per la vendita al minuto, costituito da

un bicchiere

un porta sapone

un porta spazzolino cilindrico, e

un dispensatore di sapone liquido.

Il dispensatore di sapone liquido è costituito da un contenitore in terraglia dotato di una pompa di plastica. Gli altri oggetti sono di terraglia.

Tutti gli oggetti hanno il medesimo design.

Sono usati come oggetti di igiene o da toletta.

Cfr. la fotografia (1)

6912 00 50

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6912 00 e 6912 00 50.

Gli oggetti di igiene o da toletta, nella forma presentata, costituiscono un assortimento condizionato ai sensi della regola generale interpretativa 3 b).

L'assortimento deve essere classificato in base alla materia (ceramica), che conferisce al medesimo il suo carattere essenziale.

2.

Articolo composto da:

una tavoletta e relativo coperchio per tazze per gabinetti, di plastica

uno spruzzatore mobile elettromeccanico, e

un dispositivo elettrotermico.

Il prodotto svolge diverse funzioni, quali: riscaldare e spruzzare acqua, nonché asciugare l'area d'azione.

8516 79 70

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8516, 8516 79 e 8516 79 70.

Si tratta di un prodotto composto, costituito da diversi componenti, ognuno dei quali può essere classificato ad una diversa voce (articoli per usi sanitari o igienici di materie plastiche della voce 3922, un apparecchio spruzzatore elettromeccanico per usi domestici della voce 8509 e un apparecchio elettrotermico della voce 8516).

Nessuno dei componenti conferisce al prodotto il suo carattere essenziale.

Conformemente alla regola generale intepretativa 3 c), il prodotto è classificato nella voce 8516 (la voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione).

3.

Apparecchio costituito da:

un apparecchio ricevente per la radiodiffusione in AM/FM

un amplificatore a 7 canali

un processore digitale del suono

un convertitore video

un telecomando.

Il prodotto è concepito per l'intrattenimento audio-visivo domestico.

L'apparecchio è in grado di ricevere segnali da diverse fonti (quali ad es. lettore DVD, ricevitore satellitare, lettore di cassette, videoregistratore).

I segnali audio possono essere decodificati e trasmessi a convertitori digitali/analogici prima di essere amplificati.

I segnali video sono sincronizzati con il segnale audio. Possono inoltre essere amplificati per migliorare la qualità dell'immagine.

8527 99 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8527 e 8527 99.

La funzione di ricezione di radioffusione costituisce la funzione principale di questo apparecchio multifunzionale ai sensi della nota 3 della sezione XVI.

L'amplificazione e l'elaborazione del segnale audio e la sincronizzazione e l'amplificazione del segnale video sono da ritenersi funzioni secondarie rispetto alla ricezione di segnali radiodiffusi.

La combinazione di macchine è pertanto da classificare come apparecchio ricevente per la radiodiffusione con codice NC 8527 99 00.

4.

Autoveicolo nuovo a 3 ruote con un motore a pistone con accensione per compressione e un peso lordo superiore a 20 t.

Il veicolo è formato da un telaio per autoveicoli munito di una cabina.

Alla presentazione il veicolo è privo di dispositivi per la movimentazione nell'edilizia o di attrezzature agricole.

8704 23 91

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 del capitolo 87 e dal testo dei codici NC 8704, 8704 23 e 8704 23 91.

Un telaio per autoveicoli munito di cabina su cui possono essere montati diversi tipi di dispositivi da trasporto o apparecchi e macchine agricole (senza costituire un'unità meccanica integrata) non è classificabile nel capitolo 84.

Ai sensi della nota 3 del capitolo 87 è da classificare alla voce 8704.

Vedi anche le note esplicative del SA, voci 8432, 8704 e 8705.

5.

Autoveicolo nuovo a 3 ruote con un motore a pistone con accensione per compressione e un peso lordo superiore a 20 t.

Il veicolo è formato da un telaio per autoveicoli munito di una cabina. Sul telaio è montato un polverizzatore di sostanze solide (macchinario da lavoro) di tipo agricolo.

Il veicolo è ammesso a circolare su strada.

8705 90 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8705, 8705 90 e 8705 90 90.

Il veicolo non è un trattore semovente gommato di cui alla voce 8432, poiché sul telaio possono essere montati diversi tipi di macchinari da lavoro.

Dato che il telaio munito di cabina e il macchinario da lavoro non formano un’unità meccanica integrata, il veicolo è considerato un autoveicolo per usi speciali della voce 8705.

Vedi anche le note esplicative del SA, voci 8432 e 8705.

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(1)  La fotografia ha finalità puramente informative.