20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/17


REGOLAMENTO (CE) N. 164/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2007

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, primo trattino,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), in particolare l'articolo 44, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), tuttora applicabile per la produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi del contributo alla produzione di base e del contributo B nonché, se del caso, il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 febbraio 2007 per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

(2)

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, in base alla constatazione della perdita complessiva stimata a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, occorre fissare per il contributo di base una percentuale pari a 1,0022 %, in applicazione del paragrafo 3 del medesimo articolo.

(3)

La perdita complessiva constatata in base ai dati noti e in applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è interamente coperta dal gettito del contributo di base. Per la campagna 2005/2006 non occorre pertanto fissare né l'importo del contributo B né il coefficiente per la determinazione del contributo complementare.

(4)

Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2005/2006 sono fissati a:

a)

6,333 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b)

2,810 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;

c)

6,333 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006 (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).