20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/16


REGOLAMENTO (CE) N. 163/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo di base e l'importo del contributo stesso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), in particolare l'articolo 44, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 dispone che, se l'ammontare del contributo di base o l'ammontare del contributo B sono inferiori all'importo massimo di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del suddetto regolamento, riveduto all'occorrenza secondo il paragrafo 5 dello stesso articolo, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole il 60 % della differenza tra l'importo massimo del contributo in causa e l'ammontare del contributo di base o del contributo B da riscuotere. L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), continua ad essere applicabile per la produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006 e prevede che gli importi da versare sopra citati siano fissati contemporaneamente agli importi dei contributi alla produzione e secondo la stessa procedura.

(2)

Per la campagna 2005/2006, il regolamento (CE) n. 1296/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, recante, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero (4), ha portato l'importo massimo del contributo B al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco. Il regolamento (CE) n. 164/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dei contributi alla produzione per il settore dello zucchero (5), ha fissato il contributo di base a 1,0022 % e non ha fissato alcun contributo B. In ragione di tali differenze occorre fissare, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole A e B della qualità tipo.

(3)

Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole sono fissati, per tonnellata di barbabietole della qualità tipo, a 0,492 EUR per la barbabietola A e a 18,372 EUR per la barbabietola B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006 (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).

(4)  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 20.

(5)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.