2.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/4


REGOLAMENTO (CE) N. 100/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 877/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio in ordine alla comunicazione dei corsi rilevati sui mercati per taluni ortofrutticoli a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni giorno di mercato per tutta la durata di ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, i corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per alcuni prodotti, definiti in base alle caratteristiche commerciali proprie, quali varietà o tipo, categoria, calibro e confezionamento.

(2)

L'allegato del regolamento (CE) n. 877/2004 della Commissione (2) contiene un elenco dei mercati rappresentativi in cui viene commercializzata una parte rilevante della produzione nazionale di un determinato prodotto nel corso della campagna di commercializzazione o durante uno dei periodi in cui questa è suddivisa.

(3)

A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1o gennaio 2007, occorre stabilire i mercati rappresentativi per tali paesi.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 877/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 877/2004 è modificato come segue:

a)

è aggiunta l'indicazione «Sofia (BG)» nell'elenco dei mercati rappresentativi per i seguenti prodotti: «Pomodori», «Melanzane», «Cocomeri», «Meloni», «Albicocche», «Pesche», «Uva da tavola», «Ciliegie», «Cetrioli», «Prugne» e «Peperoni»;

b)

è aggiunta l'indicazione «Bucarest (RO)» nell'elenco dei mercati rappresentativi per i seguenti prodotti: «Pomodori», «Melanzane», «Cocomeri», «Albicocche», «Mele», «Ciliegie», «Cetrioli», «Agli», «Carote», «Prugne», «Peperoni», «Cipolle» e «Fagiolini».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 54. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 974/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 68).