27.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/9


REGOLAMENTO (CE) N. 77/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2007

relativo alla fissazione di una percentuale di accettazione dei contratti sottoscritti per una distillazione facoltativa di vino da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (1), in particolare l'articolo 63 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 63 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 fissa le condizioni d'applicazione del regime di distillazione dei vini di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (2). Si tratta di una distillazione sovvenzionata e volontaria intesa a sostenere il mercato vitivinicolo e a facilitare il proseguimento delle forniture al settore dell'alcole per usi commestibili. A tal fine vengono stipulati contratti tra i produttori di vino e i distillatori. Tali contratti andavano notificati dagli Stati membri alla Commissione fino al 15 gennaio 2007.

(2)

Per la campagna 2006/2007 la distillazione era aperta per il periodo compreso tra il 1o ottobre e il 23 dicembre. Sulla base dei quantitativi di vino oggetto di contratti di distillazione notificati dagli Stati membri alla Commissione, si constata un superamento dei limiti imposti dalle disponibilità di bilancio e dalla capacità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili. Occorre quindi fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi notificati per la distillazione.

(3)

Conformemente all’articolo 63 bis, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, gli Stati membri devono approvare i contratti di distillazione durante un periodo che prende avvio il 30 gennaio. È necessario quindi prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di vino per i quali i contratti sono stati sottoscritti e notificati alla Commissione a norma dell’articolo 63 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 fino alla data del 15 gennaio 2007 sono accettati nella misura dell’86,99 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38).

(2)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).