25.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/1


REGOLAMENTO (CE) N. 54/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2007

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1o gennaio 2007 l'Unione europea comprende due nuovi Stati membri, la Romania e la Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7, dell'atto di adesione stabilisce che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento vanno adeguate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri della Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi dovrebbero quindi essere adeguate per coprire le importazioni nei due nuovi Stati membri. Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune per le importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1).

(2)

Per evitare che l'allargamento della Comunità produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali, nel modificare i quantitativi è opportuno utilizzare un metodo di adeguamento dei nuovi livelli dei contingenti che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei due nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi fornisce una giusta misura di tali flussi storici. È stato inserito un tasso di crescita. Gli anni dal 2003 al 2005 sono stati scelti come i più significativi, poiché i relativi dati sono le informazioni disponibili più recenti sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dei due nuovi Stati membri.

(3)

Pertanto, si dovrebbero modificare gli allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 per indicare i livelli dei contingenti applicabili a partire dal 1o gennaio 2007, data dell'allargamento.

(4)

Tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbero essere adeguate per essere applicate alle importazioni nei nuovi Stati membri. Le sigle dei nuovi Stati membri dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato III.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue.

1)

All'articolo 2, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   L'immissione in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1o gennaio 2007, vale a dire la Romania e la Bulgaria, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1o gennaio 2007 e che entrano nei due nuovi Stati membri dal 1o gennaio 2007 in poi, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione. Tale autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1o gennaio 2007.

Le licenze sono comunicate alla Commissione.»

2)

All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1o gennaio 2007, da uno degli Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1o gennaio 2007 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimportati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione su presentazione di una prova adeguata, come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette.»

3)

Nell'allegato III, articolo 28, paragrafo 6, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione previsto, o il gruppo di Stati membri, come segue:

AT

=

Austria

BG

=

Bulgaria

BL

=

Benelux

CY

=

Cipro

CZ

=

Repubblica ceca

DE

=

Repubblica federale di Germania

DK

=

Danimarca

EE

=

Estonia

GR

=

Grecia

ES

=

Spagna

FI

=

Finlandia

FR

=

Francia

GB

=

Regno Unito

HU

=

Ungheria

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

LT

=

Lituania

LV

=

Lettonia

MT

=

Malta

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

RO

=

Romania

SE

=

Svezia

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia».

4)

L'allegato V è sostituito dal testo riportato nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

5)

La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 35/2006 della Commissione (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 8).


ALLEGATO

PARTE A

L'allegato V è sostituito dall'allegato seguente:

«

ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Applicabili per il 2007


(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)

Limiti quantitativi comunitari

Paese terzo

Categoria

Unità

2007

BIELORUSSIA

GROUPPO IA

1

Tonnellate

1 586

2

Tonnellate

6 643

3

Tonnellate

242

GROUPPO IB

4

1 000 pezzi

1 839

5

1 000 pezzi

1 105

6

1 000 pezzi

1 705

7

1 000 pezzi

1 377

8

1 000 pezzi

1 160

GROUPPO IIA

9

Tonnellate

363

20

Tonnellate

329

22

Tonnellate

524

23

Tonnellate

255

39

Tonnellate

241

GROUPPO IIB

12

1 000 paia

5 959

13

1 000 pezzi

2 651

15

1 000 pezzi

1 726

16

1 000 pezzi

186

21

1 000 pezzi

930

24

1 000 pezzi

844

26/27

1 000 pezzi

1 117

29

1 000 pezzi

468

73

1 000 pezzi

329

83

Tonnellate

184

GROUPPO IIIA

33

Tonnellate

387

36

Tonnellate

1 312

37

Tonnellate

463

50

Tonnellate

207

GROUPPO IIIB

67

Tonnellate

359

74

1 000 pezzi

377

90

Tonnellate

208

GROUPPO IV

115

Tonnellate

268

117

Tonnellate

2 312

118

Tonnellate

471

CINA

GROUPPO IA

2 (compreso 2a)

Tonnellate

70 636

GROUPPO IB

4 (1)

1 000 pezzi

595 624

5

1 000 pezzi

220 054

6

1 000 pezzi

388 528

7

1 000 pezzi

90 829

GROUPPO IIA

20

Tonnellate

18 518

39

Tonnellate

14 862

GROUPPO IIB

26

1 000 pezzi

29 736

31

1 000 pezzi

250 209

GROUPPO IV

115

Tonnellate

5 347

Appendice A dell’allegato V

Categoria

Paese terzo

Osservazioni

4

Cina

Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati, può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bebè) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.

Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm”.

»

PARTE B

La tabella dell’allegato VII è sostituita dalla seguente:

«Tabella

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE NEL QUADRO DEL TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)

Limiti quantitativi comunitari

Paese terzo

Categoria

Unità

2007

BIELORUSSIA

GROUPPO IB

4

1 000 pezzi

5 796

5

1 000 pezzi

8 079

6

1 000 pezzi

10 775

7

1 000 pezzi

8 088

8

1 000 pezzi

2 754

GROUPPO IIB

12

1 000 paia

5 445

13

1 000 pezzi

853

15

1 000 pezzi

4 723

16

1 000 pezzi

962

21

1 000 pezzi

3 142

24

1 000 pezzi

809

26/27

1 000 pezzi

3 938

29

1 000 pezzi

1 596

73

1 000 pezzi

6 119

83

Tonnellate

813

GROUPPO IIIB

74

1 000 pezzi

1 067

CINA

GROUPPO IB

4

1 000 pezzi

450

5

1 000 pezzi

977

6

1 000 pezzi

3 589

7

1 000 pezzi

970

GROUPPO IIB

26

1 000 pezzi

1 707

31

1 000 pezzi

13 681»


(1)  Cfr. appendice A.