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4.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/1 |
ISTRUZIONI AL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
del 5 luglio 2007
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE,
visto il regolamento di procedura adottato il 2 maggio 1991, come successivamente modificato, in particolare il suo articolo 23,
ADOTTA LE SEGUENTI:
ISTRUZIONI AL CANCELLIERE
Articolo 1
I compiti del cancelliere
1. Il cancelliere è responsabile della tenuta del registro del Tribunale e dei fascicoli delle cause pendenti, della ricezione, della trasmissione, della notifica e della conservazione dei documenti, della corrispondenza con le parti e con i terzi relativa alle cause pendenti nonché della custodia dei sigilli del Tribunale; egli cura la riscossione dei diritti di cancelleria ed il recupero delle somme dovute alla cassa del Tribunale; egli provvede alle pubblicazioni del Tribunale.
2. Il cancelliere è assistito da un cancelliere aggiunto nei compiti sopra precisati. In caso di assenza o di impedimento del cancelliere, il cancelliere aggiunto assume la responsabilità dell’esecuzione di tali compiti e prende le decisioni che spettano al cancelliere in forza delle disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale e delle presenti istruzioni al cancelliere nonché in forza delle deleghe conferitegli in applicazione di queste.
Articolo 2
L’apertura degli uffici della cancelleria
1. Gli uffici della cancelleria sono aperti al pubblico tutti i giorni feriali.
Si considerano feriali tutti i giorni tranne il sabato, la domenica ed i giorni festivi legali figuranti nell’elenco di cui all’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Quando un giorno lavorativo ai sensi dei commi precedenti è festivo per i dipendenti dell’istituzione, gli interessati possono rivolgersi al personale di turno che presta servizio in cancelleria durante l’orario di apertura al pubblico.
2. L’orario di apertura al pubblico della cancelleria è il seguente:
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il mattino, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, |
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il pomeriggio, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e, tranne che nei periodi di ferie giudiziarie previsti dall’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. |
Gli uffici della cancelleria sono aperti al pubblico mezz’ora prima dell’inizio delle udienze.
3. Quando gli uffici della cancelleria sono chiusi, gli atti processuali possono essere validamente depositati, in qualsiasi ora del giorno o della notte, presso l’agente che sorveglia gli accessi agli edifici del Tribunale. Egli annota la data e l’ora del deposito, che fanno fede, e rilascia su domanda una ricevuta.
Articolo 3
Il registro
1. Sono iscritti nel registro le sentenze, le ordinanze e tutti gli atti versati al fascicolo nelle cause instaurate dinanzi al Tribunale.
2. Le iscrizioni nel registro vengono numerate in ordine progressivo e senza interruzioni; esse sono fatte nella lingua processuale e contengono le indicazioni necessarie per l’identificazione dell’atto, segnatamente la data d’iscrizione, il numero della causa e la natura dell’atto.
3. Ogni rettifica viene annotata nel registro.
Il registro tenuto in forma elettronica è concepito in modo tale che nessuna iscrizione possa essere cancellata e che ogni successiva modifica o rettifica di un’iscrizione sia riconoscibile.
4. Il numero d’ordine dell’iscrizione nel registro viene apposto sulla prima pagina di ogni atto emanato dal Tribunale.
Sull’originale di ogni atto processuale depositato dalle parti e su ogni copia ad esse notificata viene annotata l’iscrizione nel registro, con l’indicazione del numero d’ordine e della data della stessa. L’annotazione è fatta nella lingua processuale. L’annotazione sull’originale dell’atto processuale dev’essere firmata dal cancelliere.
5. Quando l’iscrizione di un atto nel registro non avviene alla stessa data del deposito dell’atto, quest’ultima data viene annotata sul registro e sull’originale, nonché sulle copie dell’atto processuale.
6. Ai fini dell’applicazione del paragrafo precedente sono prese in considerazione, a seconda dei casi, la data in cui l’atto processuale è stato ricevuto dal cancelliere o da un dipendente della cancelleria, la data cui si riferisce l’articolo 2, paragrafo 3, di queste istruzioni o, nei casi previsti dall’articolo 54, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dall’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato a tale Statuto, la data del deposito dell’atto processuale presso il cancelliere della Corte o presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica.
Articolo 4
Il numero di causa
1. All’atto dell’iscrizione di un ricorso nel registro, alla causa è attribuito un numero d’ordine preceduto dalla sigla «T-» e seguito dall’indicazione dell’anno.
Le domande di provvedimenti urgenti, le istanze d’intervento, le domande di rettifica o d’interpretazione di sentenze, le domande di revocazione, gli atti di opposizione di terzo, le domande di liquidazione delle spese e le domande di gratuito patrocinio relative a ricorsi pendenti ricevono lo stesso numero d’ordine della causa principale, seguito da una sigla indicante che si tratta di procedimenti particolari distinti. Al ricorso, la cui proposizione sia stata preceduta da una domanda di gratuito patrocinio ad esso relativa, viene attribuito lo stesso numero di causa di quest’ultima. Dopo il rinvio di una causa da parte della Corte a seguito di impugnazione, la causa conserva il numero che le era stato precedentemente attribuito dinanzi al Tribunale.
2. Il numero d’ordine della causa, con la menzione delle parti, è indicato negli atti processuali, nella corrispondenza relativa alla causa e, salvo il disposto dell’articolo 18, paragrafo 4, di queste istruzioni, nelle pubblicazioni del Tribunale.
Articolo 5
Il fascicolo e l’accesso al fascicolo
1. Il fascicolo di causa contiene gli originali, con i relativi allegati, dei documenti e degli atti processuali prodotti dalle parti, ad eccezione di quelli rifiutati ai sensi dell’articolo 7 di queste istruzioni, le decisioni emesse nella causa, comprese quelle concernenti il rifiuto di accettare documenti, le relazioni d’udienza, i verbali d’udienza, le notifiche eseguite dal cancelliere nonché ogni altro documento o corrispondenza che debbano eventualmente essere presi in considerazione ai fini della decisione della causa.
In caso di dubbio, il cancelliere si rivolge al presidente affinché si decida se un atto debba essere versato al fascicolo.
2. Agli atti contenuti nel fascicolo è attribuito un numero corrente.
3. Gli avvocati o agenti delle parti di una causa pendente dinanzi al Tribunale o le persone da essi debitamente autorizzate possono consultare, negli uffici della cancelleria, il fascicolo di causa originale, compresi gli incartamenti amministrativi prodotti dinanzi al Tribunale, e chiedere copie o estratti degli atti processuali e del registro.
Gli avvocati o agenti delle parti ammesse a intervenire, e di tutte le parti di più cause riunite, godono dello stesso diritto di accesso al fascicolo, salvo il disposto del seguente articolo 6, paragrafi 2 e 3, relativo al trattamento riservato di taluni elementi o atti del fascicolo.
4. Le versioni riservate e le versioni non riservate degli atti processuali sono inserite in cartelle separate del fascicolo. L’accesso alla cartella riservata del fascicolo è limitato alle parti nei confronti delle quali non è stato disposto il trattamento riservato.
5. Un documento prodotto in una causa, incluso nel fascicolo di quest’ultima, non può essere preso in considerazione per le esigenze relative all’istruzione di un’altra causa.
6. Dopo la conclusione del procedimento il fascicolo di causa viene chiuso e rilegato. Il fascicolo chiuso contiene un elenco degli atti versati, con l’indicazione del loro numero, ed una pagina di guardia in cui sono menzionati il numero d’ordine della causa, le parti e la data di chiusura.
7. Nessun terzo, privato o pubblico, può accedere al fascicolo di causa o agli atti processuali senza espressa autorizzazione del presidente del Tribunale o, qualora la causa sia ancora pendente, del presidente del collegio giudicante investito della causa, sentite le parti. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto su domanda scritta, corredata di elementi che comprovino dettagliatamente il legittimo interesse alla consultazione del fascicolo.
Articolo 6
Il trattamento riservato
1. Salvo il disposto dell’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento di procedura, una domanda di trattamento riservato di alcuni elementi o atti del fascicolo presentata dalla parte ricorrente nei confronti della parte convenuta non può essere presa in considerazione. Parimenti, la parte convenuta non può formulare una siffatta domanda nei confronti della parte ricorrente.
2. Una parte può chiedere, conformemente all’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di ottenere che il trattamento riservato di alcuni elementi o atti del fascicolo sia concesso nei confronti di una parte interveniente. Una tale domanda deve essere presentata conformemente alle disposizioni delle Istruzioni pratiche alle parti (punti da 74 a 77).
Una domanda di trattamento riservato che non rispetti le Istruzioni pratiche alle parti forma oggetto di una domanda di regolarizzazione inviata dal cancelliere alla parte interessata. Se, nonostante la domanda di regolarizzazione, la domanda di trattamento riservato non è resa conforme alle Istruzioni pratiche alle parti, essa non potrà essere utilmente presa in esame; in tal caso tutti gli atti processuali, conformemente all’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di procedura, saranno comunicati all’interveniente in versione integrale.
3. In caso di riunione di cause, chi è parte in una causa può chiedere, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di ottenere che sia accordato il trattamento riservato di alcuni elementi o atti del fascicolo nei confronti di una parte di una causa con la quale essa sia riunita. Tale domanda deve essere presentata conformemente alle disposizioni delle Istruzioni pratiche alle parti (punti 78 e 79).
Una domanda di trattamento riservato che non rispetti le Istruzioni pratiche alle parti forma oggetto di una domanda di regolarizzazione inviata dal cancelliere alla parte interessata. Se, nonostante la domanda di regolarizzazione, la domanda di trattamento riservato non è resa conforme a tali Istruzioni alle parti, essa non potrà essere utilmente presa in esame; l’altra parte nella causa riunita avrà quindi accesso alla totalità del fascicolo.
Articolo 7
Il rifiuto di atti e la regolarizzazione
1. Il cancelliere controlla la conformità degli atti versati al fascicolo alle disposizioni dello Statuto della Corte, del regolamento di procedura, delle Istruzioni pratiche alle parti nonché alle presenti istruzioni.
Se necessario, assegna alle parti un termine per consentire loro di rimediare ad irregolarità formali degli atti depositati.
La notifica di una memoria è ritardata in caso di violazione delle disposizioni del regolamento di procedura previste ai punti 55 e 56 delle Istruzioni pratiche alle parti.
La violazione delle disposizioni riportate ai punti 57 e 59 delle Istruzioni pratiche alle parti ritarda o può ritardare, a seconda del caso, la notifica della memoria.
2. Il cancelliere si rifiuta di registrare memorie o atti processuali non previsti dal regolamento di procedura. In caso di dubbio, egli si rivolge al presidente affinché si statuisca.
3. Salvo il disposto dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, relativo al deposito di documenti mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, il cancelliere accetta soltanto gli atti recanti la firma in originale dell’avvocato o dell’agente della parte.
Il cancelliere può chiedere il deposito di uno specimen, eventualmente certificato conforme, della firma di un avvocato o agente per poter essere in grado di verificare l’osservanza di quanto prescritto dall’articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura.
4. Il deposito di atti o documenti in allegato a una memoria o ad un atto processuale deve essere effettuato conformemente alle disposizioni delle Istruzioni pratiche alle parti relative alla produzione di allegati alle memorie. Se la parte interessata non provvede all’opportuna regolarizzazione, il cancelliere interpella il giudice relatore affinché quest’ultimo decida, in accordo con il presidente, se occorre respingere gli allegati presentati in un modo non conforme alle disposizioni delle Istruzioni pratiche alle parti.
5. Tranne che nei casi espressamente previsti dal regolamento di procedura, il cancelliere rifiuta memorie o atti processuali delle parti redatti in una lingua diversa dalla lingua processuale.
Quando determinati atti o documenti allegati a una memoria o a un atto processuale non sono corredati di una traduzione nella lingua processuale, il cancelliere ne chiede la regolarizzazione alla parte interessata, qualora tale traduzione appaia necessaria ai fini del corretto svolgimento del procedimento.
Quando un’istanza d’intervento proveniente da un terzo diverso da uno Stato membro non è redatta nella lingua processuale, il cancelliere ne chiede la regolarizzazione prima di notificarla alle parti. Se una versione di tale istanza redatta nella lingua processuale è depositata entro il termine fissato a questo scopo dal cancelliere, la data del deposito della prima versione in un’altra lingua è presa in considerazione come data di deposito dell’atto.
6. Quando una parte contesta il rifiuto di un atto da parte del cancelliere, questi sottopone l’atto al presidente affinché si decida se esso debba essere accettato.
Articolo 8
La presentazione del ricorso
1. Il cancelliere, quando constata che un ricorso non è conforme all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura, soprassiede alla notifica del ricorso per consentire al Tribunale di statuire sulla ricevibilità del ricorso.
2. Ai fini della produzione del certificato, previsto dall’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento di procedura, attestante che l’avvocato che rappresenta una parte o assiste l’agente è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, si può far rinvio ad un atto già depositato presso la cancelleria del Tribunale.
3. Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, gli atti da produrre ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento di procedura devono consentire di verificare:
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l’esistenza di un mandato, |
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l’esistenza giuridica della persona giuridica, |
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il potere e la qualità del firmatario del mandato, |
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il regolare conferimento del mandato. |
Articolo 9
Le traduzioni
1. Il cancelliere cura che, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento di procedura, tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento venga tradotto, su richiesta di un giudice, di un avvocato generale o di una parte, nella lingua processuale o, se del caso, in un’altra lingua prevista dall’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Se, ai fini del buon svolgimento del procedimento, è necessaria la traduzione in un’altra lingua menzionata nell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il cancelliere provvede del pari a farla eseguire.
2. Qualora, in applicazione dell’articolo 131, paragrafo 4, del regolamento di procedura, il cancelliere abbia fissato alla parte interessata un termine per produrne una traduzione nella lingua processuale, di cui essa deve attestare la piena conformità all’originale, e qualora la traduzione non sia stata prodotta entro il termine fissato, il cancelliere dispone il ritiro dal fascicolo della memoria o dell’atto processuale di cui trattasi.
3. Il cancelliere fissa i termini entro i quali le istituzioni che siano parti della causa devono produrre le traduzioni previste dall’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Articolo 10
Le notifiche
1. Le notifiche sono eseguite, conformemente all’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento di procedura, trasmettendo una copia conforme dell’originale dell’atto da notificare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna al destinatario contro ricevuta. La copia conforme, se necessario, è redatta dal cancelliere.
La copia dell’atto è accompagnata da una lettera che specifica il numero della causa e il numero di registro e che contiene l’indicazione sommaria della natura dell’atto. L’originale firmato di detta lettera è conservato nel fascicolo di causa.
2. In caso di infruttuoso tentativo di notifica del ricorso alla parte convenuta, il cancelliere fissa un termine alla parte ricorrente per fornire un nuovo indirizzo ai fini della notifica.
3. Se il destinatario ha eletto domicilio a Lussemburgo, le notifiche sono fatte al domiciliatario.
Se, contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di procedura, una parte ha omesso di eleggere domicilio a Lussemburgo, senza acconsentire a che le siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, le notifiche sono eseguite mediante il deposito, presso l’ufficio postale di Lussemburgo, di una lettera raccomandata indirizzata all’agente o all’avvocato della parte interessata.
4. Quando, conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di procedura, una parte ha acconsentito a che le notifiche le siano inviate mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, le notifiche sono effettuate, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di procedura, trasmettendo con tale mezzo una copia dell’atto da notificare.
Tuttavia le sentenze e le ordinanze del Tribunale nonché i documenti copia dei quali, per ragioni di ordine tecnico o a causa della loro natura o del loro volume, non può essere trasmessa con detto mezzo sono notificati conformemente al precedente paragrafo 1.
Se il destinatario non ha eletto domicilio a Lussemburgo, si provvede ad informarlo di tale notifica con la trasmissione, mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, di una copia della lettera che accompagna la notifica, richiamando la sua attenzione su quanto disposto dall’articolo 100, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di procedura.
5. La ricevuta di ritorno, la ricevuta di consegna, la prova del deposito della lettera raccomandata presso l’ufficio postale di Lussemburgo o un documento attestante l’invio mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione sono conservati nel fascicolo di causa assieme alla copia della lettera indirizzata al destinatario al momento della notifica.
6. Se, a causa della mole di un atto o di un documento, un solo esemplare di esso è allegato ad un atto processuale depositato da una parte o se, per altre ragioni, delle copie di un atto o di un oggetto depositato in cancelleria non possono essere notificate alle parti, il cancelliere ne informa le parti avvertendole che l’atto, il documento o l’oggetto di cui trattasi è tenuto a loro disposizione in cancelleria per consultazione.
Articolo 11
La fissazione e la proroga dei termini
1. Il cancelliere fissa i termini previsti dal regolamento di procedura, conformemente alle deleghe conferitegli dal presidente.
2. Gli atti che pervengono alla cancelleria dopo la scadenza del termine fissato per il loro deposito possono essere accettati solo previa autorizzazione del presidente.
3. Il cancelliere può prorogare i termini fissati, conformemente alle deleghe conferitegli dal presidente; se del caso, presenta al presidente proposte relative alla proroga dei termini.
Le istanze di proroga di termini devono essere debitamente motivate e presentate in tempo utile prima della scadenza del termine di cui trattasi. Un termine può essere prorogato più di una volta solo per motivi eccezionali.
Articolo 12
I procedimenti sommari
Nei procedimenti di cui agli articoli da 104 a 110 del regolamento di procedura, il cancelliere può trasmettere i documenti processuali con tutti i mezzi adeguati che l’urgenza richiede, e segnatamente mediante telecopia; in ogni caso egli provvede successivamente ad un invio nelle forme previste dall’articolo 100 del regolamento di procedura.
Articolo 13
Le udienze e i verbali
1. Prima di ogni pubblica udienza, il cancelliere fa redigere nella lingua processuale un ruolo d’udienza che contiene la data, l’ora e il luogo dell’udienza, il collegio competente, l’indicazione delle cause che saranno chiamate e i nomi delle parti.
Il ruolo d’udienza è affisso all’ingresso dell’aula di udienza.
2. Il cancelliere redige nella lingua processuale un verbale di ogni udienza che contiene l’indicazione della causa, la data, l’ora e il luogo dell’udienza, la menzione che si tratta di un’udienza pubblica o a porte chiuse, i nomi dei giudici, dell’avvocato generale e del cancelliere presenti, i nomi e le qualità degli agenti, avvocati o consulenti delle parti presenti, i cognomi, nomi, qualità e domicili dei testimoni o dei periti sentiti, l’indicazione delle prove o degli atti prodotti all’udienza e, se necessario, le dichiarazioni rese all’udienza, nonché le decisioni pronunciate all’udienza dal Tribunale o dal presidente.
3. Il verbale dell’escussione di un testimone, che ne riproduce la deposizione, è redatto, a cura del cancelliere, nella lingua in cui il testimone ha deposto.
Prima di sottoscrivere il verbale e di sottoporlo, per la firma, al presidente, il cancelliere ne comunica la bozza al testimone, se necessario mediante lettera raccomandata, e lo invita a verificarne il contenuto, a presentare le sue eventuali osservazioni ed a firmarlo.
Articolo 14
I testimoni e i periti
1. Il cancelliere adotta i provvedimenti necessari per l’esecuzione delle ordinanze che dispongono perizie o l’escussione di testimoni.
2. Il cancelliere si fa consegnare dai testimoni i documenti giustificativi relativi alle loro spese ed al loro mancato guadagno e dai periti una notula di onorario che comprova le loro prestazioni e le loro spese.
3. Il cancelliere provvede, conformemente al regolamento di procedura, affinché la cassa del Tribunale versi ai testimoni e ai periti le somme loro spettanti. In caso di contestazioni circa tali somme, il cancelliere si rivolge al presidente affinché si statuisca.
4. Le spese relative alle prestazioni di periti o all’escussione di testimoni anticipate dal Tribunale in una causa sono richieste, a cura del cancelliere, alle parti condannate alle spese. Se del caso, si applica l’articolo 16, paragrafo 2.
Articolo 15
Gli originali delle sentenze e delle ordinanze
1. Gli originali delle sentenze e delle ordinanze del Tribunale sono conservati, in ordine cronologico, negli archivi della cancelleria. Copia conforme delle stesse è inserita nel fascicolo di causa.
Su richiesta delle parti, il cancelliere rilascia loro una copia conforme dell’originale di una sentenza o di un’ordinanza.
Il cancelliere può rilasciare una copia semplice delle sentenze o delle ordinanze a terzi che ne facciano richiesta.
2. Le sentenze o le ordinanze recanti rettifica o interpretazione di una sentenza o di un’ordinanza, le sentenze pronunciate su opposizione avverso una sentenza contumaciale, le sentenze e le ordinanze emesse su opposizione di terzo o su domanda di revocazione, nonché le sentenze o le ordinanze emesse dalla Corte su impugnazione sono annotate a margine della sentenza o dell’ordinanza di cui trattasi; la minuta o una copia conforme delle stesse è allegata all’originale della sentenza o dell’ordinanza.
Articolo 16
Il recupero di somme
1. Se si debbono recuperare, a favore della cassa del Tribunale, somme versate per il gratuito patrocinio o somme anticipate a testimoni o a periti, il cancelliere esige tali somme, con lettera raccomandata, dalla parte che ne deve sopportare l’onere, conformemente al regolamento di procedura.
2. In caso di mancato pagamento entro il termine fissato dal cancelliere, questi può chiedere al Tribunale di emettere un’ordinanza avente valore di titolo esecutivo, di cui chiede, se necessario, l’esecuzione forzata.
Articolo 17
I diritti di cancelleria
1. Quando una copia di un atto processuale o un estratto del fascicolo o del registro sono rilasciati, su supporto cartaceo, ad una parte su domanda di questa, il cancelliere riscuote diritti di cancelleria nella misura di 3,50 EUR (1) la pagina per una copia autentica e di 2,50 EUR la pagina per una copia semplice.
2. Quando il cancelliere fa eseguire, su domanda di una parte, una traduzione di un atto processuale o di un estratto del fascicolo, vengono riscossi diritti di cancelleria nella misura di 1,25 EUR la riga.
3. I diritti menzionati in questo articolo sono soggetti, dal 1o gennaio 2007, ad un aumento del 10 % ogniqualvolta aumenti nella stessa misura l’indice ponderato del costo della vita pubblicato dal governo del Granducato di Lussemburgo.
Articolo 18
Le pubblicazioni
1. Il cancelliere provvede a far pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la composizione delle sezioni ed i criteri in base ai quali le cause sono loro attribuite, l’elezione del presidente del Tribunale e dei presidenti di sezione, la designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice dei procedimenti sommari, la nomina del cancelliere e, se del caso, di un cancelliere aggiunto.
2. Il cancelliere provvede a far pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le comunicazioni relative alla proposizione di ricorsi ed alle decisioni che concludono il procedimento.
3. Il cancelliere provvede a rendere pubblica la giurisprudenza del Tribunale ed a far pubblicare la Raccolta della giurisprudenza, nelle lingue di cui all’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio (2), così come modificato, e secondo le modalità decise dal Tribunale.
4. Su richiesta di una parte o d’ufficio, i nomi di parti o di terzi o taluni dati possono essere omessi nelle pubblicazioni relative ad una causa, se sussiste un interesse legittimo a che l’identità di una persona o taluni dati siano tenuti riservati.
Articolo 19
Consigli per gli avvocati ed agenti
1. Il cancelliere porta a conoscenza degli avvocati e degli agenti le Istruzioni pratiche alle parti, nonché le presenti istruzioni al cancelliere.
2. Il cancelliere fornisce agli avvocati ed agenti, su loro richiesta, informazioni sulla prassi seguita nell’applicazione del regolamento di procedura, delle Istruzioni pratiche alle parti e delle presenti istruzioni al cancelliere, al fine di garantire il buon svolgimento dei procedimenti.
Articolo 20
Deroghe alle presenti istruzioni
Se le circostanze particolari di un caso di specie e la buona amministrazione della giustizia lo richiedono, il Tribunale o il presidente può derogare alle disposizioni delle presenti istruzioni al cancelliere.
Articolo 21
Entrata in vigore delle presenti istruzioni
1. Le presenti istruzioni al cancelliere abrogano e sostituiscono le istruzioni al cancelliere del 3 marzo 1994 (GU L 78 del 22.3.1994, pag. 32), come modificate il 29 marzo 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 2) e il 5 giugno 2002 (GU L 160 del 18.6.2002, pag. 1).
2. Le presenti istruzioni al cancelliere, che fanno fede nelle lingue di cui all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di procedura, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esse entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.
Fatto a Lussemburgo, il 5 luglio 2007.
Il cancelliere
E. COULON
Il presidente
B. VESTERDORF
(1) Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 2007, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).
(2) Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385), e regolamento n. 1 del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica (GU 17 del 6.10.1958, pag. 401).