30.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/19


DIRETTIVA 2007/53/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2007

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1)

I composti del fluoro sono elencati nell’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE e sono soggetti alle limitazioni e condizioni ivi indicate. Il comitato scientifico per i prodotti di consumo (CSPC) è del parere che, se la sola fonte di esposizione al fluoruro sia il dentifricio contenente fluoro tra 1 000-1 500 ppm, esiste una preoccupazione minima che i bambini di età inferiore ai sei anni possano sviluppare la fluorosi, a condizione che tali dentifrici siano utilizzati seguendo le raccomandazioni. Quindi vanno modificati i numeri d’ordine da 26 a 43 e i numeri d’ordine 47 e 56 dell’allegato III, parte 1.

(2)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE.

(3)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2008, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni, insieme a una tabella di corrispondenza tra queste e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 gennaio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/22/CE della Commissione (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11).


ALLEGATO

Ai numeri d’ordine da 26 a 43 e ai numeri d’ordine 47 e 56 della direttiva 76/768/CEE, allegato III, parte 1, è aggiunto il seguente testo dopo ogni voce nella colonna f:

«Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che “possono essere usati soltanto da persone adulte”), è d’obbligo la seguente etichettatura:

“Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.”»