18.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/11


DIRETTIVA 2007/22/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2007

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati IV e VI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori, sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo (SCCP) con la decisione 2004/210/CE della Commissione (2), ha espresso un parere sull’uso sicuro del conservante iodopropinilbutilcarbammato (IPBC) nei cosmetici, concludendo che la dose giornaliera biodisponibile di iodio proveniente dai cosmetici non dovrebbe superare il 20 % della dose giornaliera raccomandata, pari a 150 μg, e che l’IPBC non dovrebbe essere usato nei prodotti per l’igiene orale e per le labbra.

(2)

Dato che l’elenco di conservanti autorizzati nei cosmetici non dovrebbe essere troppo limitato, ma che l’esposizione allo iodio derivante da IPBC non dovrebbe essere troppo elevata, l’attuale voce 56 dell’allegato VI andrebbe modificata di conseguenza.

(3)

Lo iodato di sodio e il colorante CI 45425 contengono iodio e, attualmente, sono elencati rispettivamente nell’allegato VI quale conservante autorizzato e nell’allegato IV quale colorante autorizzato. Considerata la mancanza d’interesse per le parti in causa a difendere l’uso di tali sostanze e considerato il parere del SCCP quanto alla necessità di ridurre l’esposizione allo iodio proveniente da prodotti cosmetici, dette autorizzazioni andrebbero ritirate.

(4)

La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati IV e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 18 ottobre 2008, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 18 aprile 2009.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 18 gennaio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/17/CE della Commissione (GU L 82 del 23.3.2007, pag. 27).

(2)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.


ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1)

nell’allegato IV, parte 1, il colorante CI 45425 è cancellato;

2)

l’allegato VI, parte 1, è modificato come segue:

a)

il numero d’ordine 10 è cancellato;

b)

il numero d’ordine 56 è sostituito dal seguente:

Numero d’ordine

Sostanze

Concentrazione massima autorizzata

Limitazioni e prescrizioni

Modalità d’impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta

A

B

C

D

E

«56

Iodopropinilbutilcarbammato

(IPBC)

3-iodo-2-propinilbutilcarbammato

N. CAS 55406-53-6

a)

Prodotti da eliminare con il risciacquo: 0,02 %

b)

Prodotti destinati a non essere eliminati con il risciacquo: 0,01 %, fatta eccezione per deodoranti/antitraspiranti: 0,0075 %

Da non usarsi per l’igiene orale e per le labbra

a)

Da non usarsi in preparati destinati a bambini di meno di 3 anni, fatta eccezione per i prodotti per il bagno/gel per la doccia e gli shampoo

b)

Da non usarsi in lozioni e creme per il corpo (1)

Da non usarsi in preparati destinati a bambini di meno di 3 anni

a)

“Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni” (2)

b)

“Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni” (3)


(1)  Riguarda i prodotti destinati a essere applicati su un’ampia superficie del corpo.

(2)  Soltanto per prodotti, diversi da prodotti per il bagno/gel da doccia e shampoo, che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni.

(3)  Soltanto per prodotti che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni.»