4.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/23


DIRETTIVA 2007/20/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2007

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diclofluanide come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il diclofluanide.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il diclofluanide è stato oggetto di una valutazione in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definiti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

Il Regno Unito è stato designato Stato membro relatore, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003. Il 13 settembre 2005 il Regno Unito ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, a norma dell’articolo 10, paragrafi 5 e 7, del medesimo regolamento.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 28 novembre 2006, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

(5)

L’esame del diclofluanide non ha evidenziato questioni ancora aperte o preoccupazioni da sottoporre all’attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(6)

Dai vari esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti diclofluanide possano soddisfare le condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di valutazione. È quindi opportuno inserire il diclofluanide nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri possano essere rilasciate, modificate o revocate autorizzazioni relative ai biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti diclofluanide, a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(7)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate contemporaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare la parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo diclofluanide, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(8)

Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, è opportuno esigere, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera d), della direttiva 98/8/CE, che i prodotti autorizzati per uso industriale siano utilizzati indossando opportuni dispositivi di protezione individuale e che siano allegate istruzioni nelle quali sia specificato che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione del principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a conformarsi agli obblighi che ne derivano e per garantire che i richiedenti che hanno predisposto un fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(10)

Dopo l’iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti diclofluanide, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva n. 2006/140/CE della Commissione (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 78).

(2)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).


ALLEGATO

Nella tabella che figura nell’allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce n. 2:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«2

diclofluanide

N-(Diclorofluorometiltio)-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamide

Numero CE: 214-118-7

Numero CAS: 1085-98-9

> 96 % p/p

1o marzo 2009

28 febbraio 2011

28 febbraio 2019

8

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:

1)

i prodotti autorizzati per uso industriale e/o professionale debbono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

in considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi al fine della tutela di tale matrice;

3)

le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale debbono specificare che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento


(1)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione all'indirizzo http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»