28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/9


DIRETTIVA 2007/18/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (1), in particolare l'articolo 150, paragrafo 1, lettere d) e l),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE elenca gli enti espressamente esclusi dal campo di applicazione della stessa direttiva.

(2)

Il ministero danese dell'Economia, del commercio e dell'industria ha chiesto la cancellazione del Dansk Landbrugs Realkreditfond dall'elenco di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE. L'esame dello status giuridico e della struttura particolare del Dansk Landbrugs Realkreditfond ne giustifica la cancellazione dall'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE. Il ministero danese dell'Economia, del commercio e dell'industria ha chiesto altresì di modificare la denominazione del Danmarks Skibskreditfond in «Danmarks Skibskredit A/S», dato che l'ente ha cambiato denominazione.

(3)

L'allegato VI, parte 1, punto 20, della direttiva 2006/48/CE elenca le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

(4)

La Banca mondiale ha chiesto, per conto dello Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni (International Finance Facility for Immunisation), l'inclusione di quest'ultimo nell'elenco di cui all'allegato VI, parte 1, punto 20, della direttiva 2006/48/CE.

(5)

Lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni è un nuovo tipo di ente internazionale di finanziamento allo sviluppo. La sua base finanziaria è costituita dagli impegni di pagamento giuridicamente vincolanti (sovvenzioni) degli Stati donatori. I fondi presi in prestito dallo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni sui mercati internazionali dei capitali verranno utilizzati per finanziare programmi di vaccinazione in 70 dei paesi più poveri del mondo. Lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni opererà come la banca dell'Alleanza mondiale per i vaccini e le vaccinazioni (Global Alliance for Vaccines and Immunization), al fine di fornire finanziamenti che saranno erogati in forma di sovvenzioni a favore di programmi di vaccinazione nei paesi in via di sviluppo che soddisfano i requisiti. Lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni esternalizzerà le sue due principali attività a organismi multilaterali già esistenti: il finanziamento, la gestione finanziaria e la gestione del rischio saranno affidati alla Banca mondiale, mentre la gestione dei programmi e le funzioni di segreteria saranno assicurati dall'Alleanza mondiale per i vaccini e le vaccinazioni.

(6)

Lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni presenta un profilo di rischio equivalente a quello delle banche multilaterali di sviluppo di cui all'elenco dell'allegato VI, parte 1, punto 20, della direttiva 2006/48/CE e può essere pertanto incluso nell'allegato VI, parte 1, punto 20, e beneficiare del fattore di ponderazione del rischio dello 0 % previsto da detta disposizione.

(7)

La Banca islamica di sviluppo ha chiesto di essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato VI, parte 1, punto 20, della direttiva 2006/48/CE.

(8)

La Banca islamica di sviluppo è stata istituita dai governi di 29 paesi con popolazione prevalentemente mussulmana allo scopo di promuovere lo sviluppo economico e il progresso sociale dei paesi membri e delle comunità mussulmane, sia individualmente che collettivamente, conformemente alle regole della Sharia. La Banca islamica di sviluppo può svolgere tutte le attività che consentono di realizzare detto scopo. L'accordo menziona espressamente, ad esempio, gli investimenti azionari, i prestiti, i finanziamenti commerciali e l'assistenza tecnica.

(9)

La Banca islamica di sviluppo presenta un profilo di rischio equivalente a quello delle banche multilaterali di sviluppo di cui all'elenco dell'allegato VI, parte 1, punto 20, della direttiva 2006/48/CE e può essere pertanto inclusa nell'allegato VI, parte 1, punto 20, e beneficiare del fattore di ponderazione del rischio dello 0 % previsto da detta disposizione.

(10)

Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 2006/48/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 2, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

in Danimarca: dal “Dansk Eksportfinansieringsfond”, dal “Danmarks Skibskredit A/S” e dal “KommuneKredit”,»;

2)

nell'allegato VI, parte 1, il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20.

Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

a)

la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

b)

la Società finanziaria internazionale;

c)

la Banca interamericana di sviluppo;

d)

la Banca asiatica di sviluppo;

d)

la Banca africana di sviluppo;

f)

la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;

g)

la Nordic Investment Bank;

h)

la Banca di sviluppo dei Caraibi;

i)

la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

j)

la Banca europea per gli investimenti;

k)

il Fondo europeo per gli investimenti;

l)

l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;

m)

lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni; e

n)

la Banca islamica di sviluppo.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.