1.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/9 |
DIRETTIVA 2007/1/CE DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2007
che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato II
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo (CSPC),
considerando quanto segue:
(1) |
Successivamente ai pareri del CSPC emessi sulla base di studi scientifici, la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale che regolamenta le sostanze per la tintura per capelli e che obbliga l’industria a sottoporre alla valutazione del CSPC i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli. |
(2) |
Devono essere incluse nell’allegato II le sostanze per le quali non è stato espresso un interesse esplicito durante la consultazione pubblica a difesa del loro impiego nelle tinture per capelli e per cui non sono stati presentati dati di sicurezza aggiornati ai fini di consentire un’adeguata valutazione dei rischi. |
(3) |
Finora si considerava che la sostanza 4-ammino-3-fluorofenolo fosse coperta dalla voce generale, numero d’ordine 22, riguardante l’anilina, i suoi sali e i suoi derivati alogenati e solfonati. Tuttavia, poiché non è evidente che la sostanza 4-ammino-3-fluorofenolo appartenga alla famiglia dell'anilina, occorre includere una voce specifica per questa sostanza nell’allegato II. |
(4) |
Ai fini della chiarezza, la sostanza epoxinazole deve essere spostata dal numero d’ordine separato 1182 al numero d’ordine 663 nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE. |
(5) |
Poiché non sono stati presentati ulteriori dati scientifici al CSPC entro il 31 luglio 2006 per la valutazione della sostanza N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide, è opportuno includerla nell’allegato II. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE. |
(7) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 21 febbraio 2008, i prodotti cosmetici non conformi alla direttiva non siano venduti o messi a disposizione del consumatore finale.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 21 agosto 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 novembre 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2007.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/78/CE della Commissione (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 56).
ALLEGATO
L'allegato II della direttiva 76/768/CEE è modificato come segue.
1) |
Sono aggiunti i seguenti numeri d’ordine da 1234 a 1243:
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2) |
La voce di cui al numero d'ordine 1182 è soppressa. |
3) |
Il numero d'ordine 663 è sostituito dal seguente: «(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; epoxiconazole (numero CAS 133855-98-8)». |