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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/4 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2007
relativa a un manuale per le autorità di polizia e di sicurezza concernente la cooperazione in occasione di eventi importanti di dimensione internazionale
(2007/C 314/02)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visti il manuale di sicurezza ad uso delle autorità e dei servizi di polizia in occasione di eventi internazionali quali le riunioni del Consiglio europeo e il manuale di cooperazione tra gli Stati membri per scongiurare il rischio di attentati terroristici in occasione dei Giochi olimpici e di altre manifestazioni sportive analoghe,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'Unione si prefigge, tra l'altro, l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia. |
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(2) |
Gli Stati membri ospitano spesso eventi importanti di dimensione internazionale. |
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(3) |
Le autorità preposte all'applicazione della legge in uno Stato membro implicate in occasione di un evento importante di dimensione internazionale devono garantire la sicurezza dell'evento sotto il profilo sia dell'ordine pubblico sia dell'antiterrorismo. In funzione della natura dell'evento (politico, sportivo, sociale, culturale o di altro tipo) un aspetto può rivelarsi più importante di un altro ed essere trattato da altre autorità ma entrambi gli aspetti vanno presi in considerazione. |
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(4) |
È importante che le autorità competenti possano utilizzare uno strumento pratico che fornisca linee guida e ispirazione in base all'esperienza e alle buone pratiche acquisite in occasione di eventi precedenti. |
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(5) |
Il manuale dovrebbe essere riveduto e aggiornato ove opportuno, sulla scorta delle future esperienze e dell'ulteriore sviluppo delle migliori prassi, |
RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:
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(1) |
di intensificare la cooperazione, in particolare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, per garantire la sicurezza pubblica in occasione di eventi importanti di dimensione internazionale tenuti negli Stati membri dell'Unione europea; |
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(2) |
di assicurare a tal fine che il manuale per le autorità di polizia e di sicurezza concernente la cooperazione in occasione di eventi importanti di dimensione internazionale, riportato in allegato, sia messo a disposizione delle pertinenti autorità competenti. |
Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
Alberto COSTA
ALLEGATO
MANUALE PER LE AUTORITÀ DI POLIZIA E DI SICUREZZA CONCERNENTE LA COOPERAZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI IMPORTANTI DI DIMENSIONE INTERNAZIONALE
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I. |
INTRODUZIONE |
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I.1. |
Obiettivo |
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I.2. |
Principi di base |
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II. |
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI |
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II.1. |
Punti di contatto |
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II.1.1. |
Punti di contatto permanenti |
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II.1.2. |
Punti di contatto designati per gli eventi |
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II.2. |
Scambio di informazioni |
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II.3. |
Valutazione della minaccia e analisi del rischio |
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III. |
GESTIONE DEGLI EVENTI |
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III.1. |
Responsabilità delle autorità e dei servizi impegnati nello Stato organizzatore |
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III.2. |
Mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza |
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III.2.1. |
Ordine pubblico e sicurezza |
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III.2.2. |
Trattamento dei reati |
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III.2.3. |
Minacce terroristiche |
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III.3. |
cooperazione operativa con altri stati membri |
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III.3.1. |
Cooperazione transfrontaliera |
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III.3.2. |
Sostegno operativo |
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III.3.3. |
Ufficiali di collegamento |
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III.3.4. |
Osservatori |
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III.3.5. |
Disposizioni finanziarie e materiale |
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III.3.6. |
Piano di comunicazione |
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III.4. |
Strategia in materia di mezzi di comunicazione |
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III.5. |
Formazione, addestramento ed esercitazione |
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IV. |
VALUTAZIONE |
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IV.1. |
Valutazione connessa all'evento |
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IV.2. |
Valutazione strategica |
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ALLEGATO A |
Modulo standard per la richiesta di ufficiali di collegamento o di agenti che forniscano altri tipi di sostegno operativo |
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ALLEGATO B |
Analisi del rischio riguardo a manifestanti potenziali ed altri gruppi |
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ALLEGATO C |
Modulo standard per lo scambio di informazioni sulle persone che costituiscono una minaccia terroristica |
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ALLEGATO D |
Modulo standard per lo scambio di informazioni sui gruppi che costituiscono una minaccia terroristica |
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ALLEGATO E |
Testi di riferimento |
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ALLEGATO F |
Punti di contatto permanenti in materia di ordine pubblico |
I. INTRODUZIONE
I.1. Obiettivo
Il presente manuale vuole essere uno strumento pratico da cui possano trarre linee guida e ispirazione le autorità preposte all'applicazione della legge in Europa responsabili della sicurezza in occasione di eventi importanti di dimensione internazionale [quali i Giochi olimpici o altre grandi manifestazioni sportive (1) o riunioni politiche di alto livello ad es. il vertice G8]. I principi stabiliti nel presente manuale sono pertanto da applicarsi soltanto ove appropriato e utile, e nel pieno rispetto dell'ordinamento nazionale. Essi non dovranno inoltre pregiudicare le disposizioni stabilite in accordi bilaterali o memorandum d'intesa.
Il presente manuale è un documento vivo soggetto a modifiche ed adeguamenti in base alle esperienze future e allo sviluppo delle migliori prassi (cfr. punto IV.2 Valutazione strategica).
Il manuale di sicurezza ad uso delle autorità e dei servizi di polizia in occasione di eventi internazionali quali le riunioni del Consiglio europeo e il manuale di cooperazione tra gli Stati membri per scongiurare il rischio di attentati terroristici in occasione dei Giochi olimpici e di altre manifestazioni sportive analoghe sono stati integrati nell'attuale versione del presente manuale. Le autorità preposte all'applicazione della legge implicate in occasione di un evento importante di dimensione internazionale devono garantire la sicurezza dell'evento sotto il profilo sia dell'ordine pubblico sia dell'antiterrorismo. In funzione della natura dell'evento (politico, sportivo, sociale, culturale o di altro tipo) un profilo può rivelarsi più importante di un altro ed essere trattato da altre autorità, ma entrambi i profili vanno presi in considerazione.
I.2. Principi di base
Il mantenimento dell'ordine pubblico dovrà ispirarsi ai principi di legalità, di proporzionalità e di moderazione, privilegiando l'approccio meno invasivo. Se possibile, la polizia dovrà optare per un atteggiamento inteso a ridurre le tensioni, basato sul dialogo, sulla gestione negoziata dello spazio pubblico e sul partenariato.
Le autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge responsabili della sicurezza in occasione di eventi importanti di dimensione internazionale, in particolare politici, dovranno sforzarsi di assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, in particolare del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di riunirsi in modo pacifico come sancito dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Occorre invece prevenire quanto più possibile le interferenze di persone o gruppi i cui obiettivi o le cui azioni implichino atti di violenza o altri atti di natura penale.
Benché lo Stato membro ospitante abbia la responsabilità primaria di garantire la sicurezza dell'evento in considerazione della sua dimensione internazionale, a tutti gli altri Stati membri e ai competenti organismi dell'Unione europea (UE) incombe comunque la responsabilità di fornire assistenza e sostegno nel garantire tale sicurezza.
II. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
II.1. Punti di contatto
II.1.1. Punti di contatto permanenti
In conformità dell'azione comune 97/339/GAI del Consiglio, del 26 maggio 1997, in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (2), ciascuno Stato membro deve istituire almeno un punto di contatto permanente.
Il recapito e altre pertinenti informazioni concernenti il punto o i punti di contatto permanenti dovranno essere comunicati al Segretariato generale del Consiglio (i cui recapiti sono indicati nell'allegato F), che li inoltrerà agli Stati membri. Qualsiasi cambiamento di rilievo attinente al punto o ai punti di contatto permanenti di uno Stato membro dovrà essere comunicato secondo le medesime modalità.
Ogni punto di contatto permanente dovrà essere in grado di soddisfare i seguenti requisiti:
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disponibilità 24 ore su 24 (nella misura necessaria prima, durante e dopo l'evento), |
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personale dotato di conoscenze linguistiche sufficienti, con padronanza di almeno un'altra lingua delle istituzioni dell'UE, |
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linee di comunicazione e infrastrutture di informazione, compresi telefono, fax e posta elettronica, operative in permanenza e protette, ove opportuno, tramite cifratura; accesso a Internet, |
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sufficienti capacità di traduzione ai fini dello scambio di informazioni. |
II.1.2. Punti di contatto designati per gli eventi
Per ogni evento importante di dimensione internazionale, ciascuno Stato membro dovrà designare uno o più punti di contatto connessi con l'evento. A seconda del diritto o delle strutture nazionali, questi possono essere gli stessi punti di contatto permanenti. Ogni punto di contatto designato per gli eventi dovrà essere in grado di soddisfare i requisiti summenzionati.
Lo Stato membro organizzatore comunica ai punti di contatto permanenti degli altri Stati membri (v. allegato F) il recapito del punto o dei punti di contatto designati per l'evento. Ciascuno Stato membro comunica quindi allo Stato membro organizzatore il rispettivo o i rispettivi punti di contatto designati a tal fine.
Le funzioni del punto o dei punti di contatto designati per gli eventi potrebbero includere l'assistenza per quanto riguarda:
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la raccolta e l'analisi delle informazioni tanto interne quanto provenienti da altri Stati membri, paesi terzi, pertinenti organismi dell'UE e altre fonti, |
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il controllo di qualità sulla forma e sul contenuto, |
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la creazione di linee di comunicazione affidabili ed efficienti con i principali operatori che intervengono nell'attività a livello nazionale e internazionale, utilizzando di preferenza linee protette, |
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lo scambio di informazioni mediante linee di comunicazione protette esistenti, |
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lo scambio di informazioni in cooperazione con gli altri Stati membri, paesi terzi, pertinenti organismi dell'UE ed altre istituzioni internazionali, |
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la divulgazione delle informazioni trattate ai rispettivi servizi di sicurezza, autorità di polizia ed altri servizi, ai corrispondenti servizi dello Stato organizzatore e alle autorità e servizi degli altri Stati membri e ai pertinenti organismi dell'UE, a seconda dei casi, |
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la fornitura di una valutazione della minaccia e di un'analisi del rischio su potenziali dimostranti e altri gruppi, destinata allo Stato membro organizzatore, |
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l'osservazione, la valutazione e il follow-up dell'evento. |
II.2. Scambio di informazioni
Uno Stato membro dovrà trasmettere senza indugio le informazioni che le sue autorità nazionali considerano importanti per la sicurezza di un evento in un altro Stato membro alla propria controparte nello Stato membro in questione. Nel trasmettere le informazioni gli Stati membri dovranno tener presenti i loro obblighi in termini di riservatezza delle informazioni.
Lo scambio di informazioni dovrà essere effettuato attraverso i canali di comunicazione e le strutture esistenti. Lo scambio di informazioni, compresi i dati di carattere personale, dovrà avere luogo nella stretta osservanza delle disposizioni del diritto e dei trattati nazionali e internazionali applicabili in ciascun caso (3).
Esso dovrà essere agevolato dai punti di contatto degli Stati membri interessati.
Una volta trattate, le informazioni raccolte dovranno essere divulgate alle autorità e ai servizi competenti. I contatti fra i servizi di sicurezza, le autorità di polizia e altri servizi nei diversi Stati membri possono essere coordinati e organizzati dai rispettivi punti di contatto.
Il punto o i punti di contatto nello Stato membro organizzatore dovranno facilitare la raccolta, l'analisi e lo scambio delle informazioni pertinenti sull'evento con gli altri Stati membri, con i paesi terzi e i pertinenti organismi dell'UE o altre istituzioni internazionali. Tali informazioni potrebbero, tra l'altro, comprendere:
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le informazioni e l'intelligence ottenute prima dell'evento che potrebbero incidere sul corso dello stesso o sul mantenimento dell'ordine pubblico, nonché della sicurezza in generale, |
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le persone implicate in organizzazioni terroristiche, atti di terrorismo o altre attività della grande criminalità, che potrebbero essere collegate in via indiretta al terrorismo, |
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il livello di minaccia per personalità (capi di Stato o di governo, parlamentari, altre personalità, ecc.), atleti, visitatori/spettatori e luoghi. Oltre all'attività dello Stato membro ospitante, che ha la responsabilità principale, tutti gli altri Stati membri forniscono autonomamente le informazioni pertinenti su queste persone, |
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altre informazioni sugli obiettivi e interessi degli Stati membri dell'UE o di paesi terzi nel paese organizzatore, perché se ne possa assicurare una migliore protezione, |
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le informazioni e l'intelligence relative a manifestanti potenziali e altri gruppi, |
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le informazioni, ottenute o richieste nel corso dell'evento, attinenti a persone sospettate di aver commesso reati, compresi nome, data di nascita, luogo di residenza, precedenti, circostanze dell'arresto e/o descrizione esatta del reato perpetrato, |
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informazioni sulla legislazione applicabile e la politica della polizia in materia di applicazione della legge (destinate agli altri Stati membri o a paesi terzi), |
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rapporti sugli incidenti e relazioni di valutazione, nonché relativi contributi. |
II.3. Valutazione della minaccia e analisi del rischio
In termini di sicurezza riveste un'importanza fondamentale una valutazione adeguata e tempestiva delle minacce (in relazione al terrorismo, all'ordine pubblico, alla criminalità organizzata o di altro tipo) che incombono sull'evento internazionale. Oltre alla valutazione specifica della minaccia, dev'essere altresì condotta un'analisi che abbracci la raccolta, la valutazione e la divulgazione delle informazioni di sicurezza riconducibili a una data situazione specifica.
Oltre alle informazioni di intelligence di cui dispone lo Stato organizzatore medesimo, l'analisi si fonderà anche sulle informazioni e le valutazioni fornite da altri Stati membri. Nella fase più precoce possibile, prima dell'evento internazionale, ciascun punto di contatto dovrà fornire alla controparte nello Stato organizzatore una valutazione della minaccia permanente, ad es. sulle persone o i gruppi che si prevede si recheranno ad assistere all'evento e si ritiene costituiscano una potenziale minaccia al mantenimento dell'ordine pubblico e/o della sicurezza pubblica (come potenziali dimostranti e altri gruppi noti). La valutazione dovrà essere trasmessa allo Stato membro organizzatore e agli altri Stati interessati, vale a dire gli Stati di transito o limitrofi.
L'analisi potrà articolarsi secondo l'analisi quadro di cui agli allegati B, C e D. Qualora siffatte informazioni non siano disponibili, se ne dovrà informare lo Stato organizzatore. Gli Stati membri dovranno trasmetterle allo Stato organizzatore al più presto con mezzi appropriati, tramite le linee di comunicazione protette esistenti.
In conformità del suo mandato e della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (4), l'Europol può fornire informazioni e analisi pertinenti nonché elaborare valutazioni generali della minaccia in base ai contributi degli Stati membri. Tali informazioni dovrebbero essere disponibili il più presto possibile. Qualora siffatte informazioni non siano disponibili, se ne potrà informare lo Stato organizzatore.
I provvedimenti di sicurezza idonei, necessari ed appropriati dovrebbero essere selezionati in base alla valutazione della minaccia che comprenda la probabilità di un danno potenziale e all'analisi del rischio.
A tal fine lo Stato organizzatore responsabile, se del caso coadiuvato da altri Stati membri e dai competenti organismi dell'UE, elabora un documento aggiornato sulla valutazione della minaccia e l'analisi del rischio almeno sei mesi prima dell'evento in questione. All'approssimarsi dell'evento, le informazioni dovranno essere aggiornate regolarmente. Nei tre mesi precedenti l'evento dovrà essere trasmessa almeno un'analisi mensile e, se necessario, con frequenza settimanale. Tali valutazioni e analisi dovranno essere distribuite a tutti gli Stati e organismi che vi contribuiscono.
Durante l'evento, dovranno essere emanati bollettini quotidiani sulla situazione. Questi bollettini dovranno basarsi sulle informazioni fornite dallo Stato organizzatore, dagli altri Stati membri e dai competenti organismi dell'UE. La valutazione del livello di rischio posto dovrà basarsi sulle informazioni più aggiornate fornite dalle forze di polizia ospiti o dai punti di contatto dell'evento. Le informazioni dovranno essere quanto più complete possibile, in base alle informazioni disponibili.
III. GESTIONE DEGLI EVENTI
III.1. Responsabilità delle autorità e dei servizi impegnati nello Stato organizzatore
L'autorità competente dello Stato membro organizzatore dovrà predisporre un piano operativo generale sulla cui base saranno elaborati tutti i successivi piani particolareggiati. Dovrà inoltre predisporre una serie di piani che coprano il livello politico (strategico), il livello operativo generale (operativo) e l'effettivo livello di intervento sul campo (tattico). La procedura di pianificazione dovrà iniziare quanto prima.
Anteriormente ad un evento, lo Stato membro organizzatore dovrà assicurare che il ruolo delle singole autorità o servizi impegnati sia chiaramente definito e che le rispettive responsabilità siano comunicate a tutte le parti interessate.
Lo Stato membro organizzatore potrebbe elaborare un modello generale che comprenda tutte le procedure e tutte le principali parti interessate (vale a dire l'organizzazione della riunione, la sicurezza, il mantenimento dell'ordine pubblico, i servizi giudiziari, i servizi sociali e di prevenzione, i servizi sanitari, i trasporti pubblici ed altre questioni di infrastruttura). Questo schema potrebbe essere un utile strumento per visualizzare il contesto della pianificazione e per assicurare che tutte le procedure necessarie siano contemplate.
Potrebbe essere istituito un gruppo per il coordinamento del progetto per l'evento, composto di rappresentanti di tutte le autorità e servizi interessati. Il gruppo dovrà riunirsi regolarmente prima, durante e dopo l'evento stesso, al fine di garantire la coerenza e il coordinamento del processo decisionale. Una delle principali responsabilità del gruppo dovrebbe essere quella di assicurare efficaci linee di comunicazione fra tutte le autorità e servizi.
Le autorità e i servizi responsabili dovranno assicurare la presenza delle risorse materiali, tecniche e umane richieste per svolgere le mansioni assegnate con la necessaria efficienza, qualità e celerità. Una base di dati su tutte le risorse disponibili e sui corrispondenti punti di contatto costituirebbe uno strumento di grande utilità per gli Stati membri organizzatori.
Le autorità di polizia degli Stati membri organizzatori dovranno assicurare che tutte le intese e gli accordi necessari in materia di mantenimento dell'ordine pubblico siano conclusi con l'organizzatore pratico dell'evento. L'organizzatore ha la responsabilità primaria dell'evento e in funzione della natura dell'evento dovrebbe essere elaborato un elenco di requisiti da soddisfare. Le intese potrebbero vertere tra l'altro sui seguenti aspetti:
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sedi dell'evento (centri di congressi, alberghi), che dovranno essere al riparo da azioni di disturbo dell'ordine pubblico, |
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controllo delle entrate e, se possibile, perimetro di sicurezza e responsabili per ciascuno di questi aspetti, |
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misure di sicurezza spettanti all'organizzatore, vale a dire videosorveglianza interna; |
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scambio di informazioni completo e costantemente aggiornato sui delegati e gli altri partecipanti all'evento (nomi, funzione, durata del soggiorno, sistemazione, trasporto, ecc.), |
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disposizioni in materia di VIP e di sicurezza degli alberghi. |
III.2. Mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza
III.2.1. Ordine pubblico e sicurezza
Fondandosi sui principi di base enunciati al punto I.2, le autorità competenti dello Stato membro organizzatore dovranno definire una chiara politica globale per l'approccio da parte della polizia in occasione di eventi internazionali. Detta politica globale potrebbe annoverare aspetti quali:
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l'azione della polizia è improntata a garantire la protezione delle manifestazioni pacifiche, |
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attraverso il dialogo e un'immagine credibile di competenza, la polizia dovrà mantenere l'iniziativa, in tal modo limitando o prevenendo violenze o gravi disordini, |
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la polizia, a sua discrezione e per quanto opportuno, dovrà dar prova di bassa visibilità e di un elevato livello di tolleranza con riguardo a raduni e manifestazioni pacifici, |
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i fermi devono essere effettuati ai fini dell'azione penale o della detenzione provvisoria in conformità del diritto nazionale, |
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gli sforzi della polizia dovranno in generale concentrarsi sui gruppi che stanno progettando o che dimostrano di essere intenzionati a fomentare disordini, |
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dovrà essere promossa la cooperazione nei settori pertinenti, quali le frontiere, con gli altri Stati membri, i paesi terzi, gli organismi dell'UE e le istituzioni internazionali. |
Lo Stato membro organizzatore di più di un evento nel territorio nazionale dovrà garantire che in occasione dei diversi eventi la politica della polizia in materia di applicazione della legge sia nella massima misura possibile armonizzata. Se opportuno, detta politica può inoltre essere coordinata con gli altri Stati membri.
Le autorità competenti nello Stato membro organizzatore dovranno avviare precocemente un dialogo con le persone e i gruppi (compresi i gruppi di attivisti e i dimostranti), le autorità locali, i pertinenti servizi di infrastruttura, la popolazione locale e le altre principali parti interessate al fine di assicurare che raduni e manifestazioni legittime si svolgano in modo pacifico. Il dialogo dovrà imperniarsi sulla condivisione delle responsabilità. Dovrà essere avviato sin dalla fase iniziale dei preparativi ed essere utilizzato strumentalmente prima, durante e dopo l'evento.
La creazione di una rete costruttiva e improntata al mutuo rispetto servirà a prevenire potenziali disordini e fungerà da strumento di mediazione in situazioni conflittuali.
Occorre creare, a livello nazionale, strutture o squadre per il dialogo e tenere conto, per quanto concerne la preparazione e l'attuazione dei loro compiti, delle differenze culturali esistenti tra i vari Stati membri (5).
Dovranno essere aperti canali di comunicazione tra le autorità competenti e le varie organizzazioni, associazioni civili e rappresentanze dei dimostranti. Gli organizzatori di manifestazioni e tutte le parti interessate possono essere consigliati per quanto concerne:
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le questioni pratiche (ad es. l'alloggio e gli aspetti logistici), |
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la legislazione pertinente applicabile in materia di manifestazioni, libertà di espressione, disobbedienza civica, ecc., |
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la politica della polizia in materia di applicazione della legge per le materie in cui esiste un margine di discrezionalità, nonché le istruzioni sull'uso della forza da parte della polizia, |
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i punti di contatto presso la polizia e le altre autorità pertinenti. |
La diffusione delle informazioni sopra menzionate in diverse lingue rappresenta una misura da prendere in considerazione (ad es. attraverso volantini, siti web). Le informazioni possono essere fornite ai visitatori stranieri per il tramite dei rispettivi punti di contatto.
III.2.2. Trattamento dei reati
Le autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge dovranno mirare, in conformità della vigente legislazione e delle politiche enunciate, ad un'indagine penale sistematica in relazione ai reati perpetrati durante manifestazioni violente o altri disordini in occasione di eventi importanti.
Tutti i reati accertabili con elementi probatori dovranno, in linea di massima e nel pieno rispetto del diritto nazionale, condurre ad un'azione penale nel paese organizzatore o dinanzi alle competenti autorità giudiziarie di un altro paese. Se non è possibile un'azione penale immediata nello Stato membro organizzatore, gli altri Stati membri dovranno compiere ogni sforzo per identificare e perseguire i propri cittadini in conformità del diritto nazionale, degli elementi probatori presenti e delle circostanze di ciascun caso.
Lo Stato membro organizzatore dovrà provvedere affinché siano disponibili risorse sufficienti ai fini degli arresti e delle indagini sui reati, nonché strutture sufficienti per il fermo e la custodia cautelare. Si raccomanda di prevedere le ipotesi più pessimistiche, con un ingente numero di autori di reato.
Le autorità preposte all'applicazione della legge dovranno pertanto essere pronte a far fronte ad un carico di lavoro maggiore e a disporre delle capacità adeguate per:
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una rapida presa di decisioni in merito al ricorso alla custodia cautelare, |
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una rapida presa di decisioni in merito alle misure investigative che richiedono la decisione di un giudice, |
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giudicare un numero più elevato di cause penali, |
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dar seguito alle richieste di assistenza giudiziaria da parte di altri Stati membri. |
III.2.3. Minacce terroristiche
Considerato che l'UE e taluni suoi Stati membri sono attori importanti della politica internazionale, l'UE e i suoi Stati membri possono essere un bersaglio di terroristi internazionali spinti da motivi politici o religiosi. Oltre alla possibilità che l'UE o i suoi Stati membri siano oggetto di attacchi di terroristi internazionali in occasione di eventi importanti vi è anche la possibilità di attacchi di organizzazioni o gruppi terroristici che si trovano nell'UE o nei suoi Stati membri.
L'obiettivo di tali attacchi terroristici potrebbe essere rappresentato dall'evento stesso, da VIP, personalità politiche dell'UE, delegazioni nazionali degli Stati membri o dal pubblico che partecipa all'evento. La presenza di media internazionali costituisce un elemento importante per gli autori di tali attacchi, in quanto essa offre una sorta di piattaforma per la presentazione dell'ideologia dell'organizzazione o del gruppo.
Per prevenire attacchi terroristici, è fondamentale disporre in qualsiasi momento di informazioni e intelligence sulle organizzazioni e sui gruppi terroristici. Per questo è importante per lo Stato membro organizzatore e le sue autorità incaricate dell'applicazione della legge scambiare informazioni e intelligence in generale e in funzione dell'evento. Le autorità incaricate dell'applicazione della legge dovrebbero stabilire quali organizzazioni, gruppi terroristici e singoli individui potrebbero essere pertinenti e verificare le rispettive banche dati in funzione dell'evento. Inoltre, tutti gli altri Stati membri dovrebbero, in forma indipendente, fornire informazioni pertinenti riguardanti tali gruppi, organizzazioni e individui.
I provvedimenti di sicurezza idonei, necessari ed appropriati dovrebbero essere selezionati in base alla valutazione della minaccia e all'analisi del rischio.
III.3. Cooperazione operativa con altri Stati membri
III.3.1. Cooperazione transfrontaliera
La cooperazione transfrontaliera si rende necessaria qualora lo Stato membro organizzatore e i paesi interessati attuano alle frontiere un regime comune e flessibile di intensificazione dell'attività della polizia nelle zone di frontiera, adeguato alla situazione o minaccia concreta. Se appropriato, dovrebbero essere effettuati controlli e pattugliamenti di prevenzione comuni o coordinati.
Per gli Stati membri che applicano le norme pertinenti dell'acquis di Schengen, gli articoli 23-31 del Codice frontiere Schengen (6) in materia di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne può costituire un utile strumento per evitare che persone o gruppi che si ritiene costituiscano una potenziale minaccia al mantenimento dell'ordine pubblico e/o della sicurezza pubblica si rechino nel luogo in cui si svolge l'evento.
Dovranno pertanto essere predisposte le disposizioni necessarie ai fini di un'efficace e rapida attuazione di eventuali misure di allontanamento.
III.3.2. Sostegno operativo
Lo Stato membro organizzatore può chiedere, in conformità della legislazione nazionale (7), l'invio di operatori di polizia o dei servizi d'informazione di un altro Stato membro affinché forniscano un sostegno operativo in occasione di un evento specifico. Una richiesta dettagliata di sostegno operativo, corredata della relativa motivazione, dovrà essere trasmessa non appena possibile. A tal fine viene allegato al presente documento un modulo standard (allegato A).
A seconda del tipo di sostegno richiesto, l'operatore o gli operatori designati dovranno disporre delle competenze e dell'esperienza necessarie attinenti ai compiti assegnati.
Il sostegno operativo fornito dagli operatori stranieri dovrà essere incluso nei piani operativi delle autorità competenti dello Stato organizzatore. Gli operatori stranieri dovranno pertanto:
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essere integrati il più possibile nella struttura informativa operativa, |
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essere informati dei piani operativi e delle pertinenti politiche, ricevendo altresì istruzioni sull'uso della forza, ecc. in una delle loro lingue di lavoro, |
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avere l'opportunità di familiarizzarsi con i luoghi e con le forze di polizia dislocate sul campo, ecc. prima dell'evento, |
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partecipare a tutte le riunioni d'informazione pertinenti (vale a dire, relative ai loro compiti e se la riunione è tenuta in una lingua ad essi comprensibile), |
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se del caso, partecipare attivamente agli interventi delle forze di polizia sul campo. |
Le autorità competenti del paese organizzatore sono responsabili dell'incolumità fisica degli operatori stranieri. È responsabilità degli operatori stranieri assicurare che le loro azioni non causino inutili conflitti, pericoli o rischi ingiustificati.
Quando intervengono sul campo, gli operatori stranieri dovranno in ogni momento riferire e — di regola — essere soggetti alla supervisione di membri delle competenti autorità del paese ospitante che siano correttamente informati del piano operativo e in grado di comunicare in una lingua che gli operatori stranieri comprendano. Le linee di comunicazione tra gli operatori stranieri, il contatto o i contatti nel paese ospitante, la direzione delle forze di polizia dispiegate e le altre parti interessate dovranno essere efficienti e pienamente operative durante l'evento e, per quanto necessario, anche prima e dopo.
III.3.3. Ufficiali di collegamento (8)
Su richiesta dello Stato membro organizzatore, ciascuno Stato membro o organismo competente dell'UE o altro può designare, quando opportuno, ufficiali di collegamento per un evento. La richiesta di ufficiali di collegamento dovrà essere presentata quanto prima e, se possibile, almeno sei settimane prima dell'evento. A tal fine è allegato al presente documento un modulo standard (allegato A).
Gli Stati membri interessati possono chiedere allo Stato membro organizzatore di trasmettere un invito con il quale si richiede l'invio di un ufficiale di collegamento.
Lo scambio di ufficiali di collegamento è possibile in base ad accordi bilaterali tra lo Stato organizzatore e altri Stati membri interessati.
L'ufficiale di collegamento dovrà essere nominato almeno due settimane prima di un evento. A quel punto inizierà la cooperazione. Lo Stato organizzatore, in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, deciderà in merito alla designazione e ai compiti degli ufficiali di collegamento tramite i rispettivi punti di contatto.
L'ufficiale di collegamento, a seconda delle competenze di cui dispone, può essere assegnato al punto o a uno dei punti di contatto del paese ospitante ed essere incaricato delle comunicazioni con lo Stato di origine; in tal caso lo Stato membro organizzatore dovrà fornire mezzi di comunicazione appropriati.
Gli ufficiali di collegamento dovranno svolgere un ruolo di consulenza e assistenza. Gli ufficiali di collegamento stranieri non potranno portare armi né esercitare alcun potere ufficiale di polizia nel paese ospitante (9). A seconda del loro compito specifico, gli ufficiali di collegamento dovranno avere un'esperienza adeguata in materia di mantenimento dell'ordine pubblico o di antiterrorismo e in particolare:
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una conoscenza approfondita dell'organizzazione e delle autorità nazionali, |
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esperienza nel mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di eventi di grande risonanza, |
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accesso a tutte le fonti di informazioni utili nello Stato di origine, incluse informazioni in materia di gruppi estremistici o di altro genere provenienti dalla polizia o da altre fonti pertinenti, |
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capacità di organizzare attività di intelligence a livello nazionale prima e durante l'evento nonché di analizzare le informazioni pertinenti, |
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buona conoscenza della lingua o delle lingue di lavoro prescelte dallo Stato membro organizzatore. |
Gli ufficiali di collegamento al loro arrivo dovranno segnalarsi immediatamente al punto di contatto ad essi assegnato, affinché siano loro illustrati compiti e mandato. Lo Stato organizzatore si incarica dell'accreditamento.
III.3.4. Osservatori
Gli Stati membri possono, con il consenso dello Stato membro organizzatore, inviare osservatori per raccogliere informazioni in materia di sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di eventi internazionali, in vista di futuri eventi nei paesi di origine. Su richiesta, l'osservatore può contribuire alla valutazione effettuata dallo Stato membro organizzatore.
Gli osservatori dovranno, per quanto possibile, essere autorizzati a partecipare alle sessioni di pianificazione, alle riunioni di informazione e di coordinamento, agli interventi operativi e ad altre attività, affinché possano trarre il massimo vantaggio dalla visita. Gli osservatori, al loro arrivo, dovranno segnalarsi immediatamente al punto di contatto assegnato. Lo Stato organizzatore si incarica dell'accreditamento.
III.3.5. Disposizioni finanziarie e materiale
Lo Stato membro organizzatore dovrà di solito coprire le spese di vitto e alloggio degli operatori stranieri invitati che si recano nel suo territorio. Le spese di viaggio sono di solito sostenute dal paese di origine.
Tutte le spese relative agli osservatori inviati nello Stato membro organizzatore dovranno essere sostenute dallo Stato d'origine. Se possibile lo Stato membro organizzatore provvederà a fornire agli osservatori i necessari mezzi di comunicazione e altre strutture.
Lo Stato membro organizzatore può fare in modo di ottenere il sostegno di altri Stati membri, allorché possibile, in merito alla fornitura a titolo temporaneo di materiale o altre risorse, mediante accordi bilaterali/multilaterali.
III.3.6. Piano di comunicazione
Dovrà essere assicurato un flusso di informazioni adeguato tra le autorità di polizia ed altri servizi mediante un piano di comunicazione dettagliato. Tutte le parti coinvolte nello Stato membro organizzatore dovranno elaborare una strategia di comunicazione comune per evitare sovrapposizioni o la diffusione di informazioni incomplete.
Per evitare lacune sul piano conoscitivo (ad esempio, la lingua) nell'ambito del piano di comunicazione dovrà essere prevista l'integrazione di ufficiali di collegamento o di personale di altro genere.
All'interno del piano di comunicazione dovranno essere integrate anche altre forze (ad esempio, vigili del fuoco, servizi di soccorso).
III.4. Strategia in materia di mezzi di comunicazione
Onde assicurare una copertura accurata e tempestiva di eventi internazionali, dovrà essere messa in atto una strategia predefinita per le relazioni con i mezzi di comunicazione prima, durante e dopo un evento.
Ai mezzi di comunicazione dovrà essere assicurata la massima libertà possibile di coprire l'evento, salvaguardando così il diritto alla libertà d'espressione conformemente alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La strategia in materia di mezzi di comunicazione dovrà essere orientata verso l'apertura e la trasparenza.
Si raccomanda che venga designato un unico punto di contatto per i mezzi di comunicazione, al fine di assicurare una copertura mediatica coordinata. Con debito anticipo rispetto all'evento, lo Stato membro organizzatore dovrà approntare una strategia mediatica globale che comprenda, tra l'altro:
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— |
la designazione di un punto di contatto per i mezzi di comunicazione che indirizzi questi ultimi ai pertinenti portavoce, |
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— |
la designazione dell'area di competenza di ciascun portavoce, |
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— |
l'informazione da dare al pubblico per quanto riguarda le misure di polizia e gli interventi che saranno compiuti in caso di disordini. |
III.5. Formazione, addestramento ed esercitazione
L'elaborazione di un programma europeo di formazione, addestramento ed esercitazione si basa su accordi strategici internazionali e su procedure e metodi di lavoro sviluppati congiuntamente. Partecipando ad attività di formazione, addestramento ed esercitazione, funzionari, squadre, organizzazioni e paesi hanno la possibilità di prepararsi ad eventi del genere descritto nel presente manuale (10).
In base alla definizione contenuta nel presente manuale, gli eventi importanti implicano aspetti internazionali e transfrontalieri, e richiedono:
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— |
lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito all'evento (gestione delle informazioni), |
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— |
la conoscenza dell'organizzazione delle forze di polizia nello Stato membro organizzatore, |
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— |
l'acquisizione di esperienze in rapporto a eventi importanti e gli scambi delle informazioni così ottenute: seminari sugli insegnamenti tratti e studi su casi specifici. |
Gli elementi su elencati possono quindi essere impiegati come spunti per un aggiornamento e perfezionamento costanti del presente manuale.
L'Accademia europea di polizia (CEPOL) ha un contributo da apportare nell'elaborazione, nella concezione e nella pratica di attività di formazione, addestramento ed esercitazione. Ove possibile, siffatte attività dovranno essere integrate in procedure e servizi CEPOL già esistenti.
IV. VALUTAZIONE
IV.1. Valutazione connessa all'evento
Lo Stato membro organizzatore dovrà dare avvio a una valutazione delle attività di sicurezza nel corso dell'evento e di altri fattori pertinenti. Tutto il personale di importanza nevralgica dovrà essere invitato a contribuire a questa valutazione, la quale dovrà basarsi sulla pianificazione preliminare dell'evento. Nel processo di valutazione lo Stato membro organizzatore potrà avvalersi di valutazioni di altri Stati membri, ma ciò dovrà essere concordato in anticipo.
Lo Stato membro organizzatore, una volta conclusosi l'evento, dovrà procedere al più presto alla stesura di una relazione di valutazione. Qualora si siano verificati incidenti di qualunque genere, la relazione di valutazione dovrà includere anche un rapporto sull'accaduto.
Dopo l'evento si dovrà tenere una riunione di resoconto e dovrà essere redatta una relazione generale di valutazione su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. La relazione dovrà menzionare, in particolare, eventuali disordini (o loro assenza), atti o minacce di stampo terroristico, reati, gruppi implicati e insegnamenti tratti.
La relazione e/o gli insegnamenti tratti dovranno fungere da base per lo sviluppo delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione (cfr. III.5). La CEPOL dovrà adoperarsi affinché gli insegnamenti di carattere internazionale, appresi nell'ambito del programma di formazione, addestramento ed esercitazione, siano attuati. I singoli Stati membri sono responsabili della loro attuazione a livello nazionale. La relazione sarà distribuita dalla CEPOL alle accademie di polizia nazionali.
La relazione dovrà essere divulgata, tramite il punto o i punti di contatto designati per l'evento, ai pertinenti organi dell'UE e agli altri paesi o organi implicati o comunque interessati, affinché gli insegnamenti tratti o le raccomandazioni siano messi a disposizione dei futuri organizzatori di un importante evento di dimensione internazionale.
IV.2. Valutazione strategica
Per condividere esperienze e migliori prassi occorrerà tenere, ove necessario, una riunione di esperti che sarà organizzata dal competente gruppo di lavoro del Consiglio.
I partecipanti dovranno essere funzionari di polizia ad alto livello, con esperienza nel mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di importanti eventi di dimensione internazionale. Una delle tematiche di questa riunione di esperti dovrà essere l'ulteriore sviluppo ed adeguamento del presente manuale sulla scorta delle esperienze tratte da eventi recenti.
ALLEGATO A
MODULO STANDARD PER LA RICHIESTA DI UFFICIALI DI COLLEGAMENTO O DI AGENTI CHE FORNISCANO ALTRI TIPI DI SOSTEGNO OPERATIVO
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1. |
Tipo di sostegno richiesto (ufficiale di collegamento, osservatore della polizia «spotter», mediatore o altro) |
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2. |
Evento/i |
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3. |
Periodo |
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4. |
Luogo di distacco |
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5. |
Descrizione dei compiti (quanto più possibile dettagliata) |
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6. |
Conoscenze linguistiche (lingue di lavoro dell'evento) |
|
7. |
Altre conoscenze specifiche (conoscenza di gruppi particolari, esperienza in materia di mediazione, ecc.) |
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8. |
Compiti da preparare a monte dell'arrivo:
|
|
9. |
Mezzi di comunicazione (cellulare, Internet) |
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10. |
Altri tipi di equipaggiamento richiesto |
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11. |
Termine per la risposta: |
ALLEGATO B
ANALISI DEL RISCHIO RIGUARDO A MANIFESTANTI POTENZIALI ED ALTRI GRUPPI
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1. |
Denominazione del gruppo noto che probabilmente manifesterà o disturberà l'evento in altri modi |
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2. |
Composizione, numero dei membri |
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3. |
Contrassegni distintivi (indumenti, loghi, bandiere, slogan o altre caratteristiche esterne) |
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4. |
Carattere del gruppo (violento — vi è rischio di disordini?) |
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5. |
Metodi di manifestazione e/o altri metodi di attivismo |
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6. |
Organizzazione e funzionamento interno del gruppo:
|
|
7. |
Collegamenti con altri gruppi (nazionali o internazionali) |
|
8. |
Membri precedentemente implicati in incidenti maggiori:
|
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9. |
Comportamento:
|
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10. |
Collegamenti e atteggiamento nei confronti dei media (strategia per i media, portavoce, ecc.) |
|
11. |
Siti Internet e bollettini, ecc. |
|
12. |
Itinerario di viaggio |
|
13. |
Mezzi di trasporto |
|
14. |
Scelta dell'alloggio |
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15. |
Durata del soggiorno |
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16. |
Informazioni fornite dagli ufficiali di collegamento in paesi terzi su eventuali manifestanti o attivisti di tali paesi |
|
17. |
Altre informazioni pertinenti |
|
18. |
Fonti di informazione e analisi dell'accuratezza e dell'affidabilità delle informazioni fornite |
ALLEGATO C
ALLEGATO D
ALLEGATO E
TESTI DI RIFERIMENTO
|
— |
Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2) |
|
— |
Azione comune 97/339/GAI del Consiglio, del 26 maggio 1997, in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1) |
|
— |
Protocollo sull'integrazione dell'«acquis» di Schengen nell'ambito dell'UE (GU C 340 del 10.11.1997, pag. 93) |
|
— |
Trattato di Nizza, Dichiarazione relativa al luogo di riunione dei Consigli europei (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 85) |
|
— |
Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1) |
|
— |
Risoluzione del Consiglio, del 4 dicembre 2006, concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (GU C 322 del 29.12.2006, pag. 1) |
|
— |
Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1) |
|
— |
Trattato fra il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sugli interventi di polizia transfrontalieri dell'8 giugno 2004 |
|
— |
Trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (trattato di Prüm) (documento n. 16382/06 del Consiglio) |
|
— |
Guida alla gestione della conflittualità (documento n. 7047/01 del Consiglio) |
|
— |
Conclusioni adottate dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 13 luglio 2001 sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza (documento n. 10916/01 del Consiglio) |
|
— |
Elenco di controllo relativo ad eventuali misure in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza (documento n. 11572/01 del Consiglio) |
|
— |
Informazioni strategiche riguardanti i Consigli europei e altri eventi di pari risonanza — Analisi del rischio (documento n. 11694/01 del Consiglio) |
|
— |
Conclusioni del sottogruppo EUCPN GAI 82 del 27 novembre 2001 (documento n. 14917/01 del Consiglio) |
|
— |
Manuale di sicurezza ad uso delle autorità e dei servizi di polizia in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza (documento n. 12637/02 del Consiglio) |
|
— |
Sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza — Cooperazione internazionale al Consiglio europeo di Laeken (documento n. 9029/02 del Consiglio) |
|
— |
Manuale di sicurezza dei Consigli europei e altri eventi di pari risonanza (documento n. 9069/02 del Consiglio) |
|
— |
Security at meetings of the European Council (documento n. 11836/02 del Consiglio) |
|
— |
Manuale di cooperazione tra gli Stati membri per scongiurare il rischio di attentati terroristici in occasione dei Giochi olimpici e di altre manifestazioni sportive analoghe (documento n. 5744/04 del Consiglio) |
|
— |
Strategia antiterrorismo dell'Unione europea (documento n. 14469/3/05 del Consiglio) |
|
— |
Assistenza agli Stati membri da parte dell'Europol — Grandi manifestazioni sportive internazionali (fascicolo Europol n. 2570-50r1) |
ALLEGATO F
PUNTI DI CONTATTO PERMANENTI IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO
[Articolo 3, lettera b), dell'azione comune 97/339/GAI]
Inviare aggiornamenti a: pcwp@consilium.europa.eu
|
Stato membro |
Servizio |
Indirizzo |
Telefono |
Fax |
|
|||||
|
BE |
Federal Police PCN/DAO |
|
(32-2) 642 63 80 |
(32-2) 646 49 40 |
dga-dao@skynet.be |
|||||
|
Ministry of the Interior, Crisis Centre |
|
(32-2) 506 47 11 |
(32-2) 506 47 09 |
|
||||||
|
BG |
Directorate for International Operational Police Cooperation Ministry of the Interior |
|
(359) 22 82 28 34 |
(359) 29 80 40 47 |
NCB@mvr.bg |
|||||
|
CZ |
Police Presidium of the Czech Republic International Police Co-operation Division |
|
(420) 974 83 42 10 |
(420) 974 83 47 16 |
sirene@mvcr.cz |
|||||
|
DK |
Danish National Police |
|
(45) 33 14 88 88 |
(45) 33 32 27 71 |
NEC@politi.dk |
|||||
|
DE |
Bundeskriminalamt |
|
(49) 61 15 51 31 01 |
(49) 61 15 51 2141 |
@bka.bund.de |
|||||
|
Bundesministerium des Innern |
|
(49) 301 86 81 10 77 |
(49) 301 86 81 2926 |
poststelle@bmi.bund.de |
||||||
|
EE |
Central Law Enforcement Police |
|
(372) 612 39 00 |
(372) 612 39 90 |
julgestuspolitsei@jp.pol.ee |
|||||
|
EL |
Ministry of Public Order International Police Cooperation Division |
|
(30) 210 69 77 56 23 |
(30) 21 06 92 40 06 |
registry@ipcd.gr |
|||||
|
ES |
Dirección general de la policía, Comisaría general de seguridad ciudadana, Centro nacional de coordinación |
|
(34) 913 22 71 90 |
(34) 913 22 71 88 |
cgsc.cgeneral@policia.es |
|||||
|
FR |
Ministère de l'intérieur Direction Générale de la Police Nationale Cabinet «Ordre Public» |
|
(33) 140 07 22 84 |
(33) 140 07 64 99 |
|
|||||
|
IE |
Office of Liaison and Protection Section, An Garda Siochána |
|
(353) 16 66 28 42 |
(353) 16 66 17 33 |
gdalp@iol.ie |
|||||
|
IT |
Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio Ordine Publico |
|
(39) 06 46 52 13 09 (39) 06 46 52 13 15 |
(39) 06 46 53 61 17 |
cnims@interno.it |
|||||
|
CY |
Ministry of Justice and Public Order Police Headquarters
|
CY-Nicosia, 1478 |
(357) 22 80 89 98 (24h) 357) 22 80 80 80 (24h) |
(357) 22 30 51 15 (357) 22 80 86 05 (24h) |
euipcd@police.gov.cy |
|||||
|
(357) 22 80 80 78 (357) 99 21 94 55 |
(357) 22 80 85 94 |
operations.office@police.gov.cy |
|||||||
|
LV |
Operative Control Bureau of Public Security Department Central Public Order Police Department State Police |
|
(371) 707 54 30 (371) 707 53 10 |
(371) 727 63 80 |
armands.virsis@vp.gov.lv vpdd@vp.gov.lv |
|||||
|
LT |
Lithuanian Criminal Police Bureau International Liaison Office |
|
(370-5) 271 99 00 |
(370-5) 271 99 24 |
office@ilnb.lt |
|||||
|
LU |
Direction Générale de la Police Grand-Ducale Direction des Opérations Centre d'Intervention National |
L-2957 Luxembourg |
(352) 49 97 23 46 |
(352) 49 97 23 98 |
cin@police.etat.lu |
|||||
|
HU |
International Law Enforcement Cooperation Centre National Police |
|
(36-1) 443 55 57 |
(36-1) 443 58 15 |
intercom@orfk.police.hu |
|||||
|
MT |
Malta Police Force Police General Headquarters |
M-Floriana |
(356) 21 22 40 01 (356) 21 25 21 11 |
(356) 21 23 54 67 (356) 21 24 77 94 |
cmru.police@gov.mt |
|||||
|
NL |
Ministry of the Interior and Kingdom Relations, National Crisis Centre |
|
(31) 704 26 50 00 (31) 704 26 51 51 |
(31) 703 61 44 64 |
ncc@crisis.minbzk.nl (24h) (NL/EN) |
|||||
|
AT |
Federal Ministry of the Interior Directorate General for Public Safety Operations and Crisis Coordination Centre |
|
(43) 15 31 2 6 32 00 (43) 15 31 2 6 37 70 (24h) |
(43) 15 31 2 6 31 20 (24h) (43) 15 31 26 10 86 12 (e-fax, 24h) |
ekc@bmi.gv.at (24h) |
|||||
|
PL |
General Headquarters of Police Crises Management and Anti Terrorism Bureau |
|
(48-22) 601 36 40 (48-66) 763 13 25 |
(48-22) 601 32 37 |
ncbwarsaw@policja.gov.pl |
|||||
|
contact point concerning counter-terrorism Division on Combating Terrorist Acts Central Bureau of Investigation National Police Headquarters |
(48-22) 601 32 75 |
(48-22) 601 42 93 |
counterterror@policja.gov.pl |
|||||||
|
PT |
Ministério da Administração Interna Gabinete Coordenador de Segurança |
|
(351) 213 23 64 09 |
(351) 213 23 64 25 |
gsc@sg.mai.gov.pt |
|||||
|
RO |
International Police Cooperation Centre (IPCC) |
|
(40) 213 16 07 32 |
(40) 213 12 36 00 |
ccpi@mai.gov.ro |
|||||
|
Operational Anti-Terrorist Coordination Centre (Romanian Information Service) |
|
(40) 214 02 35 98 |
(40) 213 45 10 66 |
ipct@dcti.ro |
||||||
|
SI |
International Police Cooperation Sector in Criminal Police Directorate |
|
(386) 14 72 47 80 |
(386) 12 51 75 16 |
interpol.ljubljana@policija.si |
|||||
|
SK |
Prezídium Policajného zboru Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce |
|
(421) 961 05 64 50 |
(421) 961 05 64 59 |
spocumps@minv.sk |
|||||
|
FI |
Helsinki Police Department Operational Command Centre |
|
(358-9) 189 40 02 |
(358-9) 189 28 21 |
johtokeskus@helsinki.poliisi.fi |
|||||
|
SE |
National Criminal Police, International Police Cooperation Division (IPO) |
|
(46) 84 01 37 00 |
(46) 86 51 42 03 |
ipo.rkp@polisen.se |
|||||
|
UK |
Home Office Public Order Unit |
|
(44) 20 70 35 35 09 (44) 20 70 35 18 10 |
|
Christian.Papaleontiou@homeoffice.gsi.gov.uk David.Bohannan@homeoffice.gsi.gov.uk |
|||||
|
Serious Organised Crime Agency International Crime |
(44) 20 73 28 81 15 |
(44) 20 73 28 81 12 |
london@soca.x.gsi.gov.uk |
(1) In un manuale separato sono riportate raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia in occasione delle partite di calcio internazionali: v. la risoluzione del Consiglio concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (GU C 322 del 29.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1.
(3) Articolo 46 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di Schengen) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19) e articolo 26 del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (trattato di Prüm).
(4) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.
(5) Punti elencati a pag. 3 delle conclusioni del sottogruppo di lavoro della Rete europea di prevenzione della criminalità (EUCPN) GAI 82 del 27 novembre 2001.
(6) Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).
(7) Compreso l'articolo 26 del trattato di Prüm.
(8) V. sezione II, punto 1, lettera c), delle conclusioni adottate dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 13 luglio 2001 sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza.
(9) Articolo 2 dell'azione comune 97/339/GAI.
(10) La responsabilità delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione in occasione di importanti eventi compete allo Stato membro in cui l'evento si svolge. Ciò significa che gli Stati membri stessi sono responsabili di un'efficace gestione di siffatte attività. Il presente manuale, pertanto, non contiene altri contributi o istruzioni al riguardo.