8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/45


AZIONE COMUNE 2007/805/PESC DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

relativa alla nomina del Rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Negli ultimi anni l'Unione africana (UA) è divenuta un soggetto continentale strategico e un partner internazionale fondamentale dell'Unione europea (UE).

(2)

In numerose occasioni, tra cui nella strategia dell'UE «L'Unione europea e l'Africa: verso un partenariato strategico» (in prosieguo denominata «la strategia UE-Africa»), adottata dal Consiglio europeo il 15 e il 16 dicembre 2005, l'UE ha riconosciuto l'importanza del ruolo dell'UA ed i risultati da essa ottenuti.

(3)

Il 14 e il 15 dicembre 2006 il Consiglio europeo si è impegnato a rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e l'Africa e, quale misura concreta nel quadro delle azioni prioritarie per il 2007 al riguardo, a rafforzare la presenza dell'UE presso l'UA ad Addis Abeba.

(4)

Nella nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) presso l'UA, con sede stabile ad Addis Abeba, si è ravvisata una misura atta ad assicurare una presenza potenziata dell'UE presso l'UA.

(5)

L'SG/AR ha raccomandato di nominare il sig. Koen Vervaeke RSUE presso l'UA.

(6)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente azione comune, le strutture a lungo termine dell'ufficio dell'RSUE saranno ulteriormente elaborate e consolidate, in base ad una relazione preparata dalla presidenza in stretta cooperazione con l'SG/AR, l'RSUE e la Commissione.

(7)

L'RSUE deve espletare il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Nomina

Il sig. Koen Vervaeke è nominato RSUE presso l'UA per il periodo dal 6 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008. L'RSUE ha sede permanente ad Addis Abeba.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici globali dell'UE a sostegno degli sforzi dell'Africa di costruire un futuro pacifico, democratico e prospero fissati nella strategia UE-Africa. Tali obiettivi consistono tra l'altro nel

a)

migliorare il dialogo politico dell'UE e in relazioni più ampie con l'UA;

b)

rafforzare il partenariato UE-UA in tutti i settori delineati nella strategia UE-Africa, contribuendo allo sviluppo e all'attuazione di detta strategia in partenariato con l'UA, rispettando il principio della titolarità africana, lavorando a più stretto contatto con i rappresentanti africani nelle sedi multilaterali in coordinamento con i partner multilaterali;

c)

lavorare insieme e nel dare appoggio all'UA, sostenendo lo sviluppo istituzionale e consolidando i rapporti tra istituzioni dell'UE e dell'UA, anche attraverso l'aiuto allo sviluppo, al fine di promuovere:

la pace e la sicurezza: prevedere, prevenire, gestire, mediare e risolvere i conflitti, sostenere gli sforzi per promuovere la pace e la stabilità e sostenere la ricostruzione postbellica;

i diritti umani e la governance: promuovere e tutelare i diritti umani; promuovere le libertà fondamentali e il rispetto dello Stato di diritto; sostenere, attraverso il dialogo politico e l'assistenza finanziaria e tecnica, gli sforzi dell'Africa per controllare e migliorare la governance; sostenere la crescita della democrazia partecipativa e l'assunzione di responsabilità; sostenere la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e continuare a promuovere gli sforzi volti a risolvere la questione dei bambini e dei conflitti armati in tutti i suoi aspetti;

la crescita sostenibile, l'integrazione regionale e il commercio: sostenere gli sforzi verso l'interconnessione e agevolare l'accesso delle persone all'acqua e all'igienizzazione, all'energia e alle tecnologie dell'informazione; promuovere un quadro giuridico per le imprese stabile, efficiente e armonizzato; contribuire a integrare l'Africa nel sistema commerciale mondiale e aiutare i paesi africani a conformarsi alle norme e agli standard dell'UE; sostenere l'Africa nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici;

l'investimento sulle persone: sostenere gli sforzi nei settori relativi al genere, alla sanità, alla sicurezza alimentare e all'istruzione, promuovere programmi di scambio, reti di università e centri di eccellenza, affrontare le cause all'origine della migrazione.

Inoltre, l'UE e l'Africa intendono definire una strategia comune che sviluppi e consolidi ulteriormente il loro partenariato strategico. L'UA è il soggetto principale dell'attuazione della strategia comune.

Articolo 3

Mandato

Per la realizzazione degli aspetti di politica estera e di sicurezza comune (PESC)/politica estera e di sicurezza comune (PESD) degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'RSUE ha il mandato:

a)

di rafforzare l'influenza generale dell'UE sul dialogo con l'UA e la sua commissione, basato ad Addis Abeba, in merito a tutte le questioni PESC/PESD che rientrano nel rapporto UE-UA e coordinare tale dialogo;

b)

garantire un adeguato livello di rappresentanza politica che rispecchi l'importanza dell'UE in quanto partner politico, finanziario e istituzionale dell'UA e il cambio di ritmo in questo partenariato richiesto dal crescente profilo politico dell'UA su scala mondiale;

c)

rappresentare, qualora il Consiglio lo decida, le posizioni e le politiche dell'UE allorché l'UA svolge un ruolo preminente in una situazione di crisi per la quale non sia stato nominato nessun RSUE;

d)

contribuire a una maggior coerenza e a un migliore coordinamento delle politiche e azioni dell'UE nei confronti all'UA e a rafforzare il coordinamento del gruppo di partner inteso nel senso più ampio e delle sue relazioni con l'UA;

e)

seguire da vicino tutti gli sviluppi importanti a livello di UA e riferire in merito;

f)

mantenere stretti contatti con la commissione dell'UA, gli altri organi dell'UA, le missioni delle organizzazioni subregionali africane presso l'UA e le missioni degli Stati membri dell'UA presso quest'ultima;

g)

agevolare le relazioni e la cooperazione tra UA e organizzazioni subregionali africane, specie in quei settori in cui l'UE fornisce il suo sostegno;

h)

offrire, a richiesta, consulenza e appoggio all'UA nei settori delineati nella strategia UE Africa;

i)

offrire consulenza e sostegno allo sviluppo, da parte dell'UA, di capacità di gestione di crisi;

j)

sulla base di una suddivisione precisa dei compiti, coordinare le proprie attività con le azioni degli RSUE che ricoprono mandati in altri Stati membri o regioni dell'UA e sostenere tali azioni; e

k)

mantenere stretti contatti e promuovere il coordinamento con i principali partner internazionali dell'UA presenti ad Addis Abeba, specialmente le Nazioni Unite, ma anche con soggetti non statali, su tutte le tematiche PESC/PESD insite nelle relazioni UE-UA.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR).

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 6 dicembre 2007 al 31 maggio 2008 è pari a 1 200 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 6 dicembre 2007. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

4.   Si provvede alla copertura delle spese relative al mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o giugno 2008 al 31 dicembre 2008 mediante un atto separato del Consiglio che prevede l'importo finanziario di riferimento corrispondente.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa l'SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Dopo il completamento della fase iniziale di cui all'articolo 14, il personale assegnato all'RSUE opererà in linea di principio in una sezione politica, in una sezione «Pace e sicurezza» e in una sezione amministrativa.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (1), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il Segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell'UE per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative in virtù del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'SG/AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

Articolo 12

Coordinamento

L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'UE sul campo agiscano in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione.

Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato. L'RSUE tiene i contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'UE nella regione sono riesaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione, entro il settembre 2008, una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato. Tale relazione serve da base per la valutazione del mandato nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. L'SG/AR formula pertinenti raccomandazioni al CPS in tale contesto.

Articolo 14

Fase iniziale e ulteriore sviluppo

1.   Entro metà aprile 2008 la presidenza, in stretta cooperazione con l'SG/AR, l'RSUE e la Commissione, riferisce al Consiglio sull'istituzione dell'ufficio nella fase iniziale del mandato e sul suo ulteriore sviluppo e sulla sua ulteriore strutturazione fino al termine del mandato di cui all'articolo 1. La relazione verte, in particolare, sui seguenti aspetti:

strutture e procedure a lungo termine;

sistema di presentazione delle relazioni;

conseguimento dell'equivalenza delle condizioni per personale che svolge funzioni analoghe, a tutti i livelli.

La relazione è esaminata dal Consiglio che decide come darvi opportunamente seguito.

2.   Entro fine ottobre 2008 la presidenza, in stretta cooperazione con l'SG/AR, l'RSUE e la Commissione, presenta al Consiglio una relazione completa sul futuro dell'ufficio e sulla sua organizzazione.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA


(1)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).