22.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/38


AZIONE COMUNE 2007/753/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2007

sul sostegno alle attività di controllo e verifica dell’AIEA nella Repubblica popolare democratica di Corea nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa; il capitolo III della strategia contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere adottate sia nell’Unione europea sia nei paesi terzi.

(2)

L’Unione europea sta attivamente attuando la strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

(3)

L’Unione europea ha ripetutamente esortato la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) ad ottemperare agli obblighi che le sono imposti dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e ad attuare l’accordo di salvaguardia globale in piena collaborazione con l’AIEA.

(4)

L’Unione europea ha costantemente appoggiato gli sforzi intrapresi nell’ambito dei colloqui a sei volti a trovare una soluzione diplomatica alla situazione nucleare nella penisola coreana, anche fornendo sostegno politico e finanziario all’Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO). Con lo stesso spirito l’Unione europea ha accolto con favore la dichiarazione comune del 19 settembre 2005 nonché le «Azioni iniziali» convenute il 13 febbraio 2007.

(5)

Il 9 luglio 2007 il Consiglio dei governatori dell’AIEA ha autorizzato il direttore generale ad attuare disposizioni ad hoc per il controllo e la verifica della chiusura degli impianti nucleari nell’RPDC conformemente alle raccomandazioni contenute nella relazione AIEA al Consiglio dei governatori.

(6)

Conformemente alle «Azioni iniziali» del 13 febbraio 2007 l’RPDC ha proceduto nel luglio 2007 a chiudere gli impianti nucleari, invitando l’AIEA ad effettuare controlli. Quest’ultima ha in seguito confermato l’avvenuta chiusura degli impianti.

(7)

L’Unione europea ha accolto con favore questa iniziativa da parte nordcoreana come un primo passo molto importante sulla via dello smantellamento dei programmi nucleari dell’RPDC e della denuclearizzazione della penisola coreana.

(8)

Dato che i costi derivanti dall’attuazione delle disposizioni ad hoc non possono essere attualmente sostenuti dal bilancio normale dell’AIEA destinato alle salvaguardie, occorrono adeguati contributi fuori bilancio affinché dette disposizioni possano essere attuate, fintantoché non vi sarà una riserva specifica nel bilancio normale dell’AIEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’Unione europea sostiene le attività di controllo e di verifica dell’AIEA, svolte conformemente agli accordi vigenti per il controllo e la verifica, conclusi tra la RPDC e l’AIEA, per conseguire i seguenti obiettivi:

a)

contribuire al processo di rafforzamento della fiducia volto ad eliminare il programma nucleare dell’RPDC, mediante il proseguimento del controllo e della verifica della chiusura degli impianti nucleari nell’RPDC;

b)

garantire l’impegno attivo costante da parte dell’Unione europea negli sforzi volti ad elaborare una soluzione diplomatica della questione nucleare coreana;

c)

assicurare che l’AIEA disponga di sufficienti risorse finanziarie per svolgere le attività di controllo e di verifica connesse all’attuazione delle «Azioni iniziali» del 13 febbraio 2007, convenute nell’ambito dei colloqui a sei.

Il contributo dell’UE servirà a finanziare le risorse di personale e le spese di viaggio, le attrezzature e i trasporti, l’affitto dei locali nell’RPDC e le spese connesse, nonché le spese per le comunicazioni e l’acquisizione di tecnologia dell’informazione.

Una descrizione particolareggiata delle suddette attività figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC (SG/AR), è responsabile dell’attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.

2.   L’esecuzione tecnica delle attività di cui all’articolo 1 è a cura dell’AIEA, la quale svolge tale compito sotto il controllo dell’SG/AR, che assiste la presidenza. A tal fine l’SG/AR stabilisce le modalità necessarie con l’AIEA.

3.   La presidenza, l’SG/AR e la Commissione si informano regolarmente riguardo all’attuazione della presente azione comune, secondo le rispettive competenze.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 1 è di 1 780 000 EUR, a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

2.   Le spese finanziate dall’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell’Unione europea.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di sovvenzione. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l’AIEA. Esso dispone che l’AIEA assicuri la visibilità del contributo dell’UE in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente azione comune. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall’SG/AR, riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente azione comune sulla base di relazioni stilate dal segretariato dell’AIEA per il Consiglio dei governatori, relazioni che vengono presentate alla presidenza assistita dall’SG/AR. La Commissione è pienamente associata e riferisce sugli aspetti finanziari dell’attuazione della presente azione comune.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti 18 mesi dopo la sua adozione.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


ALLEGATO

Sostegno dell’UE alle attività di controllo e di verifica dell’AIEA nella Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Descrizione delle attività di controllo e verifica dell’AIEA nell’RPDC

Nel marzo 2007 il direttore generale dell’AIEA ha informato il Consiglio dei governatori che il 13 febbraio 2007 i partecipanti ai colloqui a sei avevano concordato a Pechino, Cina, le «azioni iniziali» per l’attuazione della dichiarazione comune da essi rilasciata il 19 settembre 2005 e, inoltre, che il 23 febbraio 2007 gli era pervenuto l’invito dell’RPDC a visitare il paese per sviluppare le relazioni tra quest’ultimo e l’Agenzia e per discutere problemi di interesse comune. Con le «azioni iniziali» i partecipanti hanno tra l’altro convenuto che l’RPDC dovrà chiudere e sigillare, in vista dell’abbandono finale, l’impianto nucleare di Yongbyon, incluso l’impianto di ritrattamento, ed invitare nuovamente il personale dell’AIEA ad effettuare tutti i controlli e le verifiche necessari come concordato tra l’Agenzia e l’RPDC. Il Consiglio dei governatori, che si è compiaciuto dell’accordo intervenuto sulle «azioni iniziali», ha affermato che un esito positivo dei negoziati che porti alla soluzione di questa annosa questione, con l’AIEA che conserva il ruolo fondamentale di verifica, sarebbe un risultato importante per la pace e la sicurezza internazionali. A questo proposito il Consiglio dei governatori ha accolto con favore l’invito, che l’RPDC ha formulato al direttore generale, a visitare il paese.

Sull’esito della visita nell’RPDC, effettuata il 13 e 14 marzo 2007, il direttore generale ha riferito al Consiglio dei governatori nel giugno 2007; quest’ultimo, sottolineata l’importanza di un dialogo costante ai fini di una soluzione pacifica e globale della questione nucleare nordcoreana e della rapida denuclearizzazione della penisola coreana, si è compiaciuto della visita del direttore generale e dei suoi colloqui con i funzionari nordcoreani incentrati sul ripristino delle relazioni tra l’RPDC e l’AIEA.

Il 16 giugno 2007 il direttore generale ha ricevuto dall’RPDC l’invito ad inviare una squadra dell’AIEA per discutere le questioni procedurali relative all’accordo per il controllo e la verifica della chiusura dell’impianto nucleare di Yongbyon. La lettera in questione e la risposta del direttore generale, datata 18 giugno 2007, sono state trasmesse al Consiglio dei governatori.

Una squadra dell’AIEA, guidata dal vicedirettore generale per le salvaguardie, è stata nell’RPDC dal 26 al 29 giugno 2007, dove ha visitato l’impianto di fabbricazione di combustibile nucleare, la centrale nucleare sperimentale di 5 MW elettrici, il laboratorio radiochimico (impianto di ritrattamento) e la centrale nucleare di 50 MW elettrici (in costruzione), tutti situati a Yongbyon. L’RPDC ha informato la squadra che i suddetti impianti e la centrale nucleare di 200 MW elettrici (in costruzione), situata a Taechon, sarebbero stati chiusi e sigillati secondo quanto concordato nelle «azioni iniziali».

Durante la visita della squadra dell’AIEA nell’RPDC si è raggiunta un’intesa sul seguente accordo:

a)

l’AIEA riceverà dell’RPDC un elenco degli impianti che sono stati chiusi e/o sigillati e sarà in seguito tenuta al corrente, a fini di controllo e verifica, dello stato, di chiusura e sigillatura, degli impianti dichiarati;

b)

l’AIEA avrà accesso a tutti gli impianti e le attrezzature, chiusi e/o sigillati, per le proprie attività di controllo e verifica;

c)

l’AIEA installerà e, se necessario, sottoporrà a manutenzione adeguati dispositivi di contenimento e vigilanza e d’altro tipo per controllare e verificare lo stato di impianti e attrezzature chiusi e/o sigillati. In caso di mancata applicazione delle misure di contenimento e vigilanza per motivi di ordine pratico, l’AIEA e l’RPDC si metteranno d’accordo sull’esecuzione di altre misure di verifica idonee;

d)

l’AIEA esaminerà e verificherà le informazioni sulla progettazione degli impianti chiusi e/o sigillati e ne documenterà lo stato con fotografie o videoregistrazioni; dette informazioni saranno periodicamente sottoposte a nuova verifica;

e)

l’AIEA sarà informata in anticipo dell’eventuale intenzione dell’RPDC di modificare la progettazione e/o lo stato di impianti e attrezzature, in modo che le parti possano procedere a consultazioni sull’impatto di tali modifiche sui lavori di controllo e verifica dell’AIEA;

f)

l’AIEA sarà informata in anticipo dell’eventuale intenzione dell’RPDC di trasferire o rimuovere dagli impianti nucleari chiusi qualsiasi attrezzatura nucleare o altra attrezzatura o componenti principali oppure disattivare uno di tali impianti; le sarà concesso un accesso adeguato per verificare tali attrezzature, componenti e/o attività;

g)

l’RPDC conserverà tutte le registrazioni relative alle attività di controllo e verifica dell’AIEA;

h)

all’AIEA saranno forniti i visti necessari al suo personale e gli stessi privilegi ed immunità previsti nelle pertinenti disposizioni dell’accordo sui privilegi e le immunità dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (INFCIRC/9/Rev.2) saranno estesi ai suoi beni, fondi e averi, al suo personale ed altri funzionari nell’esercizio delle funzioni previste dal presente accordo;

i)

l’AIEA riceverà informazioni dettagliate circa le procedure sanitarie e di sicurezza applicate nei rispettivi impianti;

j)

l’AIEA e l’RPDC si consulteranno sulle questioni connesse ai costi di esecuzione;

k)

l’RPDC e l’AIEA sottoporranno a riesame periodico le suddette misure.

Conformemente all’articolo III.A.5 del suo statuto l’AIEA è autorizzata ad applicare controlli di sicurezza, su richiesta delle parti, a qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale o, su richiesta di uno Stato, a qualsiasi attività di tale Stato nel settore dell’energia atomica. Detta autorizzazione non impone che lo Stato sia membro dell’AIEA, né esige una particolare forma o contenuto per gli accordi per l’applicazione di controlli di sicurezza. Le attività di controllo e verifica nell’RPDC saranno perciò conformi allo statuto. Nella fase attuale dette attività saranno effettuate nel rispetto dell’accordo ad hoc menzionato nel considerando 5 dell’azione comune.

Siccome le attività di controllo e di verifica nell’RPDC non erano previste, non esistono disposizioni in merito alla loro effettuazione nell’attuale bilancio dell’AIEA né nelle proposte di bilancio per il biennio 2008-2009. Le spese stimate destinate a coprire queste attività ammontano a 2,2 milioni di EUR rispettivamente per il 2007 e il 2008, sulla base degli accordi vigenti per il controllo e la verifica tra l’RPDC e l’AIEA. Tuttavia, alla luce dei progressi registrati nel processo dei colloqui a sei nonché di un eventuale ruolo più importante dell’AIEA nel controllo e nella verifica delle intese raggiunte, potrebbe sorgere in futuro la necessità di mezzi finanziari complementari.

2.   Obiettivi

Le attività di controllo e di verifica dell’AIEA rimangono uno strumento indispensabile per costruire la fiducia tra gli Stati rispetto a impegni di non proliferazione nucleare e per progredire nell’impiego pacifico di materiali nucleari.

Obiettivo globale e scopo del progetto:

contribuire all’esecuzione delle attività di controllo e di verifica nell’RPDC conformemente alle «azioni iniziali» del 13 febbraio 2007, come convenuto nel quadro dei colloqui a sei.

Risultati del progetto:

controllo e verifica permanenti da parte dell’AIEA della chiusura dei summenzionati impianti nucleari nell’RPDC.

3.   Durata

La durata totale stimata per l’attuazione della presente azione comune è di 18 mesi.

4.   Beneficiari

Il beneficiario della presente azione comune è l’AIEA.

5.   Ente incaricato dell’attuazione del progetto

L’AIEA sarà incaricata dell’attuazione del progetto. Il progetto sarà attuato direttamente dall’AIEA, vale a dire dal personale del dipartimento «Controllo di sicurezza» dell’AIEA. Per i contraenti l’appalto di merci, opere o servizi da parte dell’AIEA nel contesto della presente azione comune è effettuato conformemente alle norme e alle procedure applicabili dell’AIEA, come specificato nell’accordo con l’AIEA sul contributo della Comunità europea.

L’ente incaricato dell’attuazione preparerà relazioni sulla scorta di informazioni fornite al Consiglio dei governatori dell’AIEA. Tali relazioni saranno presentate alla presidenza, assistita dall’SG/AR per la PESC.

6.   Partecipanti terzi

Non sono previsti partecipanti terzi.