21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/40


AZIONE COMUNE 2007/749/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2007

relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/824/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (1). Tale azione comune scade il 31 dicembre 2007.

(2)

In una lettera di invito del 19 settembre 2007, le autorità della Bosnia-Erzegovina hanno chiesto all'Unione europea di prorogare l'EUPM nella Bosnia-Erzegovina.

(3)

Il Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR), con lettera del 22 ottobre 2007, ha risposto positivamente alla lettera d'invito delle autorità della Bosnia-Erzegovina.

(4)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la struttura di comando e controllo delle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi. Tali orientamenti prevedono in particolare che un comandante dell'operazione civile eserciterà il comando e il controllo a livello strategico per la pianificazione e la condotta di tutte le operazioni civili di gestione delle crisi sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'SG/AR. Tali orientamenti prevedono inoltre che il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) istituita nell'ambito del Segretariato del Consiglio funga, in ogni operazione civile di gestione delle crisi, da comandante dell'operazione civile.

(5)

La summenzionata struttura di comando e controllo lascia impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'EUPM.

(6)

Il mandato dell'EUPM si svolgerà nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 11 del trattato.

(7)

Per l'EUPM dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del Segretariato del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   La missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, istituita dall'azione comune 2002/210/PESC (2) e prorogata dall'azione comune 2005/824/PESC, prosegue a decorrere dal 1o gennaio 2008.

2.   L'EUPM opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell'articolo 2.

Articolo 2

Mandato della missione

L'EUPM, in coordinamento con il rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (RSUE), sotto l'orientamento politico locale ricevuto da quest'ultimo e nell'ambito di un'impostazione più ampia improntata allo Stato di diritto nella Bosnia-Erzegovina e nella regione, si prefigge, tramite il sostegno, il controllo e le ispezioni, di costruire nella Bosnia-Erzegovina un servizio di polizia sostenibile, professionale e multietnico, che operi secondo gli standard europei e internazionali.

Tale servizio di polizia opera secondo gli impegni assunti nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea, con particolare riguardo alla lotta contro la criminalità organizzata e la riforma della polizia.

L'EUPM agisce in linea con gli obiettivi generali di cui all'allegato 11 dell'accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina e i suoi obiettivi sono sostenuti dagli strumenti della Comunità europea. L'EUPM continua ad assumere la guida del coordinamento degli aspetti di polizia nel quadro degli sforzi PESD finalizzati alla lotta contro la criminalità organizzata, ferme restando le catene di comando convenute. L'EUPM assiste le autorità locali nel programmare e condurre indagini di vasta portata e sulla criminalità organizzata, nel contribuire a migliorare il funzionamento dell'insieme del sistema giudiziario penale in generale e nel rafforzare le relazioni tra polizia e procura in particolare. L'EUPM, di concerto con la Commissione europea, aiuta le autorità della Bosnia-Erzegovina a determinare le restanti esigenze di sviluppo della polizia che potrebbero essere risolte mediante un'assistenza comunitaria.

Articolo 3

Revisione

Un processo di revisione semestrale, conforme ai criteri di valutazione esposti nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN) e che tenga conto degli sviluppi nella riforma della polizia, consente di apportare, se necessario, adeguamenti alle attività dell'EUPM.

Articolo 4

Struttura

1.   L'EUPM è strutturata nel modo seguente:

a)

comando principale a Sarajevo, composto del capomissione e del personale definito nell'OPLAN;

b)

affiancamento, a livello di alti funzionari dei vari servizi di polizia della Bosnia-Erzegovina, ivi compresi l'agenzia statale di investigazione e protezione, la polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina, l'ufficio Interpol/EUROPOL, le entità, i centri di pubblica sicurezza, i cantoni e il distretto di Brcko.

2.   Tali elementi sono elaborati nel CONOPS e nell'OPLAN. Il Consiglio approva il CONOPS e l'OPLAN.

Articolo 5

Comandante dell'operazione civile

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EUPM.

2.   Il comandante dell'operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPM.

3.   Il comandante dell'operazione civile assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, impartendo tra l'altro le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione.

4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

5.   Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

6.   Se necessario, il comandante dell'operazione civile e l'RSUE si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUPM a livello di teatro delle operazioni.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell'operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell'EUPM.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EUPM per la condotta efficace dell'EUPM sul teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiani secondo le istruzioni a livello strategico del comandante dell'operazione civile.

4.   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'EUPM ed a tal fine firma un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

6.   Il capomissione rappresenta l'EUPM nell'area delle operazioni e ne assicura un'adeguata visibilità.

7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE.

Articolo 7

Personale dell'EUPM

1.   Il personale dell'EUPM è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all'articolo 2 e con la struttura di cui all'articolo 4.

2.   Il personale di polizia è distaccato dagli Stati membri. Ciascuno Stato membro sostiene i costi relativi ai funzionari di polizia da esso distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

3.   Il personale civile internazionale e il personale locale sono assunti su base contrattuale dall'EUPM in funzione delle necessità.

4.   Anche gli Stati membri o le istituzioni dell'UE possono, all'occorrenza, distaccare personale civile internazionale per almeno un anno. Ciascuno Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

5.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse dell'EUPM. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3) (in prosieguo: le «norme di sicurezza del Consiglio»).

Articolo 8

Status del personale dell'EUPM

1.   Sono prese le disposizioni necessarie per la riconduzione dell'accordo del 4 ottobre 2002 tra l'UE e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM nella Bosnia-Erzegovina per la durata dell'EUPM.

2.   Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco, presentati dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE in questione è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale assunto in loco sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione/responsabile della polizia ed i singoli membri del personale.

Articolo 9

Catena di comando

1.   L'EUPM dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM.

3.   Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, è il comandante dell'EUPM a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EUPM a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante dell'operazione civile.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare l'OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina o alla proroga del mandato del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUPM restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante dell'operazione civile e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 11

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, gli Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPM purché sostengano i costi relativi al distacco dei propri funzionari di polizia e/o del proprio personale civile internazionale, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina e contribuiscano adeguatamente ai costi operativi dell'EUPM.

2.   Gli Stati terzi che forniscono un contributo all'EUPM hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione degli Stati membri che vi partecipano.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi da stipulare secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1.   Il bilancio per gli esercizi 2008 e 2009 è deciso anno per anno.

2.   Le spese dell'EUPM sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo per il fatto che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi che partecipano finanziariamente all'EUPM ed ai cittadini del paese ospite.

3.   Il capomissione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPM.

5.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 13

Sicurezza

1.   Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPM a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUPM e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUPM, in linea con la politica dell'Unione europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il Servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio.

4.   Il capomissione nomina funzionari della sicurezza di zona nei quattro luoghi di affiancamento a livello regionale, responsabili, sotto l'autorità dell'alto responsabile della sicurezza, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi dell'EUPM.

5.   Il personale dell'EUPM è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, a norma dell'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza.

Articolo 14

Azione comunitaria

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, in conformità delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2.   Il Consiglio rileva che sono già in essere modalità di coordinamento nella zona dell'EUPM come pure a Bruxelles.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze operative dell'EUPM, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'EUPM, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'SG/AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'EUPM, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l'Unione europea.

3.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune e alle autorità locali documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUPM coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

Articolo 16

Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l'EUPM.

Articolo 17

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2009.

Articolo 18

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 307 del 25.11.2005, pag. 55.

(2)  GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2005/143/PESC (GU L 48 del 19.2.2005, pag. 46).

(3)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

(4)  Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata dalla decisione n. 2007/4/CE, Euratom (GU L 1 del 4.1.2007, pag. 9).