14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/34


POSIZIONE COMUNE 2007/734/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/792/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan (1) in risposta all’impiego della forza eccessivo, sproporzionato e indiscriminato da parte delle forze di sicurezza dell’Uzbekistan nel corso degli eventi del maggio 2005 ad Andijan. Alcune misure restrittive sono state prorogate dalla posizione comune 2006/787/PESC del Coniglio (2). Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/338/PESC che proroga talune misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan (3), intesa a prorogare le restrizioni in materia di ammissione nei confronti di determinate persone per un periodo di sei mesi.

(2)

Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha esortato le autorità uzbeke a compiere ulteriori progressi nel settore dei diritti umani. Ha sollecitato l’Uzbekistan a dare piena attuazione ai suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani, libertà fondamentali e stato di diritto e, in particolare, a dare pieno e libero accesso da parte dei competenti organismi internazionali ai prigionieri, ad instaurare una collaborazione effettiva con i Relatori speciali delle Nazioni Unite per l’Uzbekistan, a consentire a tutte le ONG, compresa l’organizzazione Human Rights Watch, di operare senza vincoli in Uzbekistan, a scarcerare i difensori dei diritti umani e a porre fine alle vessazioni nei loro confronti, ad esprimere un impegno positivo sulle questioni legate ai diritti dell’uomo nell’ambito del prossimo comitato di cooperazione UE-Uzbekistan e a proseguire le riforme del settore giudiziario, della polizia e degli altri servizi di contrasto. I progressi registrati nel conseguimento di tali obiettivi saranno valutati sulla base di una relazione dei capimissione, che comprenderà una valutazione delle prossime elezioni presidenziali.

(3)

Il Consiglio ritiene opportuno prorogare di 12 mesi l’embargo sulle armi e le restrizioni all’ammissione delle persone che sono direttamente responsabili dell’impiego della forza indiscriminato e sproporzionato ad Andijan e di ostacolare un’inchiesta indipendente. Per incoraggiare le autorità uzbeke ad adottare misure positive al fine di migliorare la situazione dei diritti umani e tenuto conto degli impegni da esse assunti, le restrizioni all’ammissione non si applicheranno per un periodo di sei mesi. Al termine di tale periodo il Consiglio valuterà se le autorità uzbeke avranno compiuto progressi nel conseguimento degli obiettivi di cui al considerando (2).

(4)

Per l’attuazione di talune misure è necessaria l’azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione all’Uzbekistan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiale originari o meno di detto territorio.

2.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione all’Uzbekistan del materiale elencato nell’allegato 1 che potrebbe essere impiegato per la repressione interna.

3.   Sono altresì vietati:

i)

la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, o pertinenti a materiale che può essere impiegato per la repressione interna, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Uzbekistan o destinati ad essere utilizzati in Uzbekistan;

ii)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, o la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, o di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Uzbekistan o destinati ad essere utilizzati in Uzbekistan.

Articolo 2

1.   L’articolo 1 non si applica:

i)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU, dell’UE e della Comunità, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’UE e dell’ONU;

ii)

alla fornitura, trasferimento o esportazione di armi e materiale di cui all’articolo 1 per le forze in Uzbekistan dei contributori alla Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) e all’operazione «Enduring Freedom» (OEF);

iii)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo;

iv)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente al personale dell’UE e degli Stati membri in Uzbekistan;

v)

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza tecnica connessi al materiale di cui ai punti i), ii), iii) e iv),

purché le esportazioni e l’assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2.   L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Uzbekistan da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’UE, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’allegato II direttamente responsabili dell’impiego indiscriminato e sproporzionato della forza ad Andijan e di ostacolare un’inchiesta indipendente.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

i)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

ii)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; o

iii)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

iv)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Uzbekistan.

7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato II, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 4

L’applicazione delle misure di cui all’articolo 3 è sospesa fino al 13 maggio 2008. Entro tale data il Consiglio riesaminerà la situazione in Uzbekistan e valuterà i progressi compiuti dalle autorità uzbeke per assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto.

Articolo 5

La presente azione comune si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 6

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 72.

(2)  GU L 318 del 17.11.2006, pag. 43.

(3)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 50.


ALLEGATO I

Elenco delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna

Attrezzature per la repressione interna previste dall’articolo 1, paragrafo 2

1.   Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1.

Armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

1.2.

Munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati.

1.3.

Congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

2.   Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

3.   Veicoli (1):

3.1.

Veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa.

3.2.

Veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori.

3.3.

Veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica.

3.4.

Veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva.

3.5.

Veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili (2).

3.6.

Componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

4.   Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1.

Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le micce detonanti e loro componenti appositamente progettati — tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione degli azionatori antincendio a sprinkler);

4.2.

Cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

4.3.

Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e sostanze collegate:

a.

amatolo

b.

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto)

c.

nitroglicole

d.

tetranitrato di pentaeritrite (PETN)

e.

cloruro di picrile

f.

2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5.   Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE (3):

5.1.

Giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio.

5.2.

Elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

6.   Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7.   Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

8.   Filo spinato tagliente.

9.   Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10.   Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

11.   Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.


(1)  Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

(2)  Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

(3)  Questo punto non sottopone ad autorizzazione:

apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.


ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all’articolo 3

1.

Cognome, nome: Almatov, Zakirjan

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Ex ministro dell’interno

Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan

Data di nascita: 10 ottobre 1949

Luogo di nascita: Tashkent, Uzbekistan

Numero di passaporto o carta d’identità: Passaporto n. DA 0002600 (passaporto diplomatico)

Cittadinanza: uzbeka

2.

Cognome, nome: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Pseudonimo: Ortografia alternativa del cognome: Mullajanov

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Ex Primo Vice ministro dell’interno

Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan

Data di nascita: 10 ottobre 1950

Luogo di nascita: Ferghana, Uzbekistan

Numero di passaporto o carta d’identità: Passaporto n. DA 003586 (passaporto diplomatico) con scadenza il 5.11.2009

Cittadinanza: uzbeka

3.

Cognome, nome: Mirzaev, Ruslan

Sesso: maschile

Titolo, funzione: ministro della difesa, ex Consigliere di Stato presso il Consiglio di sicurezza nazionale

4.

Cognome, nome: Ergashev, Pavel Islamovich

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Colonnello, Comandante della Brigata «Centro»

5.

Cognome, nome: Mamo, Vladimir Adolfovich

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Maggiore Generale, Vicecomandante, Brigata delle Forze speciali del ministero della difesa

6.

Cognome, nome: Pak, Gregori

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Colonnello, Comandante della Brigata di reazione rapida del ministero dell’interno (unità 7332)

7.

Cognome, nome: Tadzhiev, Valeri

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Colonnello, Comandante del distaccamento autonomo delle forze speciali del ministero dell’interno (unità 7351)

8.

Cognome, nome: Inoyatov, Rustam Raulovich

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Capo del Servizio di sicurezza nazionale (SNB)

Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan

Data di nascita: 22 giugno 1944

Luogo di nascita: Sherabad, Uzbekistan

Numero di passaporto o carta d’identità: Passaporto n. DA 0003171 (passaporto diplomatico) e passaporto diplomatico n. 0001892 (scaduto il 15.9.2004)

Cittadinanza: uzbeka