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24.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/28 |
AZIONE COMUNE 2007/520/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2007
che modifica e proroga l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/304/PESC (1) che giunge a scadenza il 1o settembre 2007. |
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(2) |
Il 29 giugno 2007 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare il gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per un altro periodo fino al 30 novembre 2007. |
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(3) |
L'EUPT Kosovo dovrebbe poter reclutare e formare personale in pianta stabile, in quanto necessario ad una eventuale futura operazione di gestione delle crisi nell'ambito della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) prima dell'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) di una nuova risoluzione che sostituisce la risoluzione 1244 dell'UNSC. |
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(4) |
L'azione comune 2006/304/PESC dovrebbe essere modificata e prorogata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'azione comune 2006/304/PESC è modificata come segue:
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1) |
all'articolo 2, punto 5), il secondo comma è sostituito dal seguente: «Assumere e formare personale, in quanto necessario prima dell'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di una nuova risoluzione che sostituisca l'UNSCR 1244, che costituirà il nucleo della possibile futura operazione PESD di gestione delle crisi, in previsione di un rapido schieramento.»; |
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2) |
l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Clausola di riesame Entro il 30 settembre 2007 il Consiglio valuta se il mandato dell'EUPT Kosovo debba essere prolungato oltre il 30 novembre 2007, tenuto conto della necessità di una fluida transizione a una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo.»; |
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3) |
all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Essa scade il 30 novembre 2007.» |
Articolo 2
L'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, dell'azione comune 2006/304/PESC, quale aumentato dall'articolo 2 dell'azione comune 2007/334/PESC, copre la relativa spesa per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 novembre 2007.
Articolo 3
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.
Articolo 4
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
L. AMADO
(1) GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19. Azione comune modificata e prorogata dall'azione comune 2007/334/PESC (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 29).