17.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/31


AZIONE COMUNE 2007/501/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2007

relativa alla cooperazione con il Centro africano di studi e ricerche sul terrorismo, nel quadro dell'attuazione della strategia antiterrorismo dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia antiterrorismo dell'Unione europea, che prevede segnatamente lo sviluppo della cooperazione con partner esterni all'Unione europea per prevenire e combattere il terrorismo.

(2)

Il 15 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia «L'Unione europea e l'Africa: verso un partenariato strategico», nella quale l'Unione europea si impegna a sostenere gli sforzi degli Stati africani in materia di lotta al terrorismo.

(3)

Il 14 settembre 2002 l'Unione africana ha approvato un piano d'azione sulla prevenzione e la lotta al terrorismo in Africa, che prevede segnatamente l'istituzione di un Centro africano di studi e ricerche sul terrorismo (CAERT).

(4)

Il CAERT è stato istituito il 13 ottobre 2004 dall'Unione africana. In particolare esso ha il compito di valutare la minaccia del terrorismo in Africa e di promuovere la cooperazione interafricana in materia di lotta al terrorismo. Esso auspica un appoggio europeo.

(5)

La minaccia terroristica è in aumento in taluni paesi dell'Africa e rappresenta un pericolo crescente non solo per questi stessi paesi, ma anche per l'Unione europea.

(6)

L'efficacia della lotta al terrorismo in Africa è ostacolata da talune carenze a livello locale, in particolare nel settore dell'organizzazione istituzionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo della presente azione comune è di fornire un sostegno dell'Unione europea agli Stati membri dell'Unione africana al fine di migliorare l'organizzazione delle loro capacità di lotta al terrorismo nel quadro delle disposizioni della strategia antiterrorismo dell'Unione europea relative alla promozione di un partenariato in materia al di fuori dell'Unione europea, in particolare con le organizzazioni internazionali. Mediante tale azione comune l'Unione europea mira inoltre a rafforzare la cooperazione tra i paesi dell'Unione africana nel settore della lotta al terrorismo, in particolare attraverso lo scambio di informazioni.

Articolo 2

Descrizione del progetto

Ai fini della presente azione comune, l'Unione europea fornirà un sostegno finanziario al CAERT per la realizzazione del progetto descritto in appresso volto a migliorare l'efficienza dei sistemi di lotta al terrorismo dei paesi africani.

Il progetto consisterà nella realizzazione di missioni di verifica dei sistemi nazionali di lotta al terrorismo e di consulenza in materia di riorganizzazione negli Stati membri dell'Unione africana. Tali missioni si fonderanno su un piano d'azione, elaborato in collaborazione con il CAERT, che l'Unione europea presenterà in occasione di un seminario preparatorio ad Addis Abeba con l'insieme dei paesi membri dell'Unione africana.

Una descrizione dettagliata del progetto figura nell'allegato.

Articolo 3

Attuazione

1.   La presidenza, assistita dal Segretario generale/Alto Rappresentante per la PESC (SG/AR), assume la responsabilità dell'attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.

2.   L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 2 è affidata al CAERT, che assolve tale compito sotto il controllo del SG/AR. A tal fine l'SG/AR stabilisce le necessarie modalità con il CAERT.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del progetto di cui all'articolo 2 ammonta a 665 000 EUR, a carico del bilancio generale 2007 delle Comunità europee.

2.   Le spese sono gestite sotto la responsabilità della Commissione nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumeranno la forma di aiuto non rimborsabile. A tal fine la Commissione conclude un accordo di finanziamento con il CAERT. L'accordo di finanziamento prevede che il CAERT garantisca completa visibilità al contributo dell'Unione europea, in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente azione comune. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 5

Informazioni e valutazione

La presidenza, assistita dall'SG/AR, riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente azione comune sulla base delle relazioni fornite periodicamente dal CAERT. Le relazioni destinate al Consiglio includono una valutazione del progetto di cui all'articolo 2. La Commissione è pienamente associata e fornisce informazioni relative agli aspetti finanziari dell'attuazione della presente azione comune.

Articolo 6

Coerenza e cooperazione

Il Consiglio e la Commissione assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune ed altre attività esterne della Comunità, conformemente all'articolo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

Articolo 7

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa scade diciotto mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione ed il CAERT di cui all'articolo 4, paragrafo 3, o il 16 luglio 2008 se l'accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale data.

Articolo 8

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


ALLEGATO

Azione di sostegno dell'Unione europea all'Unione africana nel settore della lotta al terrorismo

Descrizione dell'azione

La convenzione sulla prevenzione e la lotta al terrorismo, firmata ad Algeri il 14 luglio 1999 dai paesi membri dell'Organizzazione dell'Unità africana (OUA), costituisce il primo strumento specifico di lotta al terrorismo al livello del continente africano nel suo insieme.

Tale convenzione contiene una definizione del terrorismo (1) e prevede l'obbligo di considerare nell'ambito del diritto nazionale gli atti terroristici come reati, l'impegno a non sostenere attività terroristiche, un obbligo di cooperazione tra Stati nella lotta al terrorismo mediante lo scambio di informazioni, alcune disposizioni sull'estradizione dei terroristi e la facilitazione delle indagini giudiziarie da parte di autorità straniere sul territorio nazionale.

In tale contesto, il 14 settembre 2002 l'Unione africana (UA), succeduta all'OUA nel 2001, ha approvato ad Algeri un piano d'azione sulla prevenzione e la lotta al terrorismo in Africa, volto ad attuare la convenzione dell'OUA mediante azioni concrete.

Tale piano prevede in particolare la creazione, prevista nella sezione H del piano d'azione, di un Centro africano di studi e ricerche sul terrorismo (CAERT) incaricato di svolgere azioni di formazione, effettuare studi nel settore del terrorismo, introdurre un sistema di banche dati per la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni ed esercitare una funzione di vigilanza e di allerta in materia di terrorismo. Il Centro dispone di un corrispondente, denominato «punto focale», in ciascuno Stato.

Contenuto del progetto

Il sostegno dell'Unione europea (UE) all'UA in materia di lotta al terrorismo rientra in un processo graduale, che consente di individuare le esigenze di cooperazione ed il valore aggiunto di un'azione siffatta.

Un seminario comune sarà organizzato dal CAERT nel corso del secondo semestre del 2007 ad Addis Abeba al fine di presentare ai paesi africani l'offerta di valutazione dei loro sistemi nazionali di lotta al terrorismo e di consulenza in materia di riorganizzazione fatta dalla parte europea. Nel corso del seminario sarà presentato un piano d'azione. Al termine del seminario i paesi che lo desiderano potranno esprimere la loro volontà di partecipare all'attuazione del piano d'azione accogliendo una missione di verifica nel loro territorio. Tale piano consiste nella realizzazione di missioni di verifica al fine di migliorare l'organizzazione della lotta al terrorismo in Africa.

In un secondo tempo missioni di valutazione delle capacità locali dei paesi dell'UA nel settore della lotta al terrorismo saranno condotte nei paesi che ne avranno fatto richiesta al termine del seminario. Le squadre incaricate delle verifiche valuteranno in loco le capacità di lotta al terrorismo degli Stati al fine di proporre miglioramenti in una relazione redatta dal capomissione e successivamente trasmessa al CAERT, che avrà il compito di inviarla al Consiglio affinché la divulghi tra gli Stati membri.

In una terza fase, sulla base di tali valutazioni il CAERT (previo accordo dell'UE) proporrà azioni di consulenza ai paesi oggetto delle verifiche, che saranno incaricati di attuarne le conclusioni.

Modalità di attuazione dell'azione comune

Essendo destinatario di fondi PESC, il CAERT si vede attribuire un ruolo centrale nell'attuazione dell'azione comune. Il CAERT si assumerà la responsabilità dell'organizzazione del seminario di Addis Abeba, assicurerà il contatto permanente con gli Stati che hanno accettato il piano d'azione al fine di mettere a punto le missioni di verifica, gestirà tali missioni sotto il profilo operativo e finanziario e svolgerà un ruolo di coordinatore. Gli Stati membri saranno regolarmente informati dello stato di avanzamento dell'azione comune, che avrà una durata di diciotto mesi.

Un seminario, che riunirà due rappresentanti dei 53 paesi membri dell'UA, del Marocco, dell'UNODC, del CAERT e di ciascuno Stato membro dell'UE, nonché il coordinatore antiterrorismo dell'UE, si svolgerà ad Addis Abeba, sede dell'UA, nel secondo semestre del 2007. I rappresentanti saranno esperti ad alto livello ed alti funzionari.

Aperto da un rappresentante dell'UA, il seminario prevedrà gli interventi:

del CAERT sulla valutazione della minaccia terroristica,

dell'UNODC sulle convenzioni internazionali,

del coordinatore europeo sulla politica europea in materia di lotta al terrorismo,

di rappresentanti europei sulle unità nazionali di coordinamento della lotta al terrorismo,

infine di rappresentanti dell'UA.

Il seminario si concluderà con la presentazione di un piano d'azione elaborato in precedenza dall'UE, volto a proporre ai paesi che lo desiderano missioni di verifica dei loro sistemi di lotta al terrorismo e consulenza in materia di riorganizzazione.

Il bilancio di previsione del seminario coprirà le spese di viaggio e di soggiorno dei rappresentanti dei 53 paesi dell'UA, del Marocco, dei rappresentanti europei e delle organizzazioni internazionali, nonché una missione di preparazione ed una di allestimento dell'apparato logistico relativo al seminario. Le lingue di lavoro del seminario saranno quelle dell'UA: inglese, francese, arabo e portoghese.

Al termine del seminario gli Stati africani esprimeranno o meno il desiderio di accogliere una missione di verifica. Le squadre incaricate delle verifiche saranno composte da due specialisti degli Stati membri dell'UE e da un membro del CAERT. Esse dovranno avere libero accesso a tutte le informazioni pertinenti ed avranno come obiettivo la valutazione dei sistemi di lotta al terrorismo di ciascuno Stato. Al termine della loro missione, elaboreranno relazioni contenenti raccomandazioni che, se accettate dalle autorità dei paesi oggetto delle verifiche, saranno attuate da tali autorità sotto la sorveglianza del CAERT.


(1)  L'articolo 1, paragrafo 3, della convenzione definisce l'«atto terroristico» come «qualsiasi atto o minaccia di atto in violazione delle leggi penali dello Stato firmatario, che potrebbe mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica, le libertà di una persona o di un gruppo di persone, che provoca o può provocare danni ai beni privati o pubblici, alle risorse naturali, all'ambiente o al patrimonio culturale, e che è commesso con l'intenzione di:

i)

intimidire, provocare una situazione di terrore, forzare, esercitare pressioni o condurre qualsivoglia governo, organismo, istituzione, popolazione o gruppo al suo interno a prendere qualsiasi iniziativa o ad astenersene, ad adottare una posizione particolare o a rinunciarvi, o ad agire secondo taluni principi; o

ii)

turbare il funzionamento normale dei servizi pubblici, la prestazione di servizi essenziali alla popolazione o creare una situazione di crisi al suo interno; o

iii)

creare un'insurrezione generale in uno Stato firmatario».

La definizione contenuta in questo articolo contempla inoltre, in particolare, il finanziamento del terrorismo, là dove si fa riferimento anche a «qualsiasi promozione, finanziamento, contributo, ordine, aiuto, incitazione, incoraggiamento, tentativo, minaccia, cospirazione, organizzazione o equipaggiamento di una persona con l'intento di commettere uno degli atti elencati al paragrafo [precedente].»