28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/22


AZIONE COMUNE 2007/192/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

che modifica l'azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 maggio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (1) (EUSEC RD Congo). Il mandato della missione proseguirà fino al 30 giugno 2007.

(2)

È opportuno riesaminare il sostegno fornito dall'Unione europea alle autorità congolesi nell'ambito della riforma del settore della sicurezza nella RDC allo scopo di promuovere un approccio globale che coniughi le diverse iniziative intraprese dall'Unione e, tra queste, la missione EUSEC RD Congo. In un primo tempo e in vista della preparazione di tale riesame, il Comitato politico e di sicurezza ha convenuto di rafforzare le azioni avviate dalla missione, in particolare alla luce delle necessità individuate dal capomissione.

(3)

L'azione comune 2005/355/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/355/PESC è modificata come segue.

1)

all’articolo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Inoltre, il capomissione è autorizzato a far ricorso a contributi finanziari degli Stati membri per provvedere alla supervisione e assicurare, in coordinamento con la Commissione, l'attuazione, a favore delle autorità della RDC e nel quadro della missione definita nell'articolo 1, di progetti specifici.

A tal fine, il capomissione conclude un accordo con gli Stati membri interessati. Tali accordi disciplinano parimenti le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del capomissione nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati membri contributori.

Né l'Unione europea né il SG/AR possono essere in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati membri contributori per atti o omissioni del capomissione nell'utilizzo dei fondi di tali Stati.»;

2)

all’articolo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

un ufficio a Kinshasa, composto dal capomissione e dal personale non distaccato presso le autorità congolesi, comprendente:

una cellula incaricata in particolare dell'identificazione dei progetti specifici finanziati o attuati dagli Stati membri e del sostegno agli stessi,

una squadra incaricata di contribuire ai lavori relativi alla riforma del settore della sicurezza condotti dall'amministrazione congolese a livello interministeriale;

b)

gli esperti distaccati in particolare presso i seguenti posti chiave dell'amministrazione congolese:

gabinetto del ministro della difesa,

Stato maggiore generale,

Stato maggiore delle forze di terra,

Stato maggiore delle forze navali,

Stato maggiore delle forze aeree, e

amministrazioni provinciali dipendenti dal ministero della difesa.»

Articolo 2

L'importo di riferimento finanziario previsto nell'articolo 2 dell'azione comune 2006/303/PESC copre anche le spese connesse alle misure di cui all'articolo 1, punto 2), della presente azione comune.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2006/303/PESC (GU L 112 del 26.4.2006, pag. 18).