28.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/51


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

relativa a un contributo finanziario della Comunità per il 2007 inteso a coprire le spese sostenute dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dai Paesi Bassi e dalla Finlandia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2007) 6405]

(I testi in lingua finlandese, francese, neerlandese, svedese e tedesca, sono i soli facenti fede)

(2007/877/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie, adottate o in programma, per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti da paesi terzi o da altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2)

Il Belgio, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Finlandia hanno elaborato programmi d’azione per eradicare gli organismi nocivi ai vegetali introdotti nei rispettivi territori. Tali programmi indicano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, i costi e la durata. Il Belgio, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Finlandia hanno chiesto che venisse assegnato un contributo finanziario della Comunità a tali programmi entro il termine stabilito dalla direttiva 2000/29/CE e in conformità del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all’assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (2).

(3)

Le informazioni tecniche fornite dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dai Paesi Bassi e dalla Finlandia hanno consentito alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e completo e di concludere che le condizioni per l’assegnazione del contributo finanziario comunitario, quali stabilite dall’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, sono rispettate. È quindi opportuno concedere un contributo finanziario comunitario al fine di coprire le spese relative a tali programmi.

(4)

Il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 50 % delle spese rimborsabili. Tuttavia, in base all’articolo 23, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva, la quota del contributo finanziario della Comunità a favore del programma presentato dalla Germania e di una parte del programma dei Paesi Bassi va ridotta, poiché i programmi notificati da tali Stati membri hanno già beneficiato di un finanziamento comunitario a norma della decisione 2006/885/CE della Commissione (3), per quanto riguarda la Germania, e della decisione 2005/789/CE della Commissione (4) per quanto riguarda i Paesi Bassi.

(5)

In conformità dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, la Commissione deve accertare se l’organismo nocivo in questione è stato introdotto in seguito ad esami o ispezioni inadeguati e adottare i provvedimenti necessari a seconda dei risultati della verifica.

(6)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), le azioni fitosanitarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento di cui sopra.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata l’assegnazione di un contributo finanziario della Comunità per il 2007 destinato a coprire le spese sostenute dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dai Paesi Bassi e dalla Finlandia, direttamente connesse alle misure necessarie secondo il disposto dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   L’importo complessivo del contributo finanziario di cui all’articolo 1 è pari a 694 273 EUR.

2.   Gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità a ogni singolo programma sono indicati nell’allegato.

Articolo 3

Il contributo finanziario della Comunità di cui all’allegato è soggetto alle condizioni seguenti:

a)

presentazione di prove delle misure prese conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;

b)

presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro in questione, di una richiesta di pagamento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.

Il versamento del contributo finanziario non pregiudica le verifiche da parte della Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 4

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

(2)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 738/2005 (GU L 122 del 14.5.2005, pag. 17).

(3)  GU L 341 del 7.12.2006, pag. 43.

(4)  GU L 296 del 12.11.2005, pag. 42.

(5)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).


ALLEGATO

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE

Legenda:

a= anni di attuazione del programma di eradicazione.

SEZIONE I

Programmi per i quali il contributo finanziario della Comunità corrisponde al 50 % delle spese rimborsabili

Stato membro

Organismi nocivi combattuti

Vegetali interessati

Anno

Spesa rimborsabile

(EUR)

Contributo comunitario massimo (EUR) per programma

Belgio

Diabrotica virgifera

Granturco

2005 e 2006

67 331

33 665

Finlandia

Bemisia tabaci

Euphorbia pulcherrima

2006 e 2007

109 262

54 631

Francia

Diabrotica virgifera

Granturco

2005 e 2006

871 548

435 774

Paesi Bassi

Diabrotica virgifera

Granturco

2005

282 557

141 278


SEZIONE II

Programmi per i quali la quota del contributo finanziario della Comunità varia in misura decrescente

Stato membro

Organismi nocivi combattuti

Vegetali interessati

Anno

a

Spesa rimborsabile

(EUR)

Quota

(%)

Contributo comunitario massimo

(EUR)

Germania

Anoplophora glabripennis

Vari alberi

2006

3

26 950

45

12 127

Paesi Bassi

Diabrotica virgifera

Granturco

2005

(zona di Alsmeer)

3

37 330

45

16 798


Contributo comunitario totale (EUR)

694 273