28.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2007
recante approvazione del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus presentato dalla Romania
[notificata con il numero C(2007) 6354]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(2007/874/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci per individuare e controllare la salmonella ed altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il rischio che essi comportano per la salute pubblica. |
(2) |
Il regolamento(CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (2), ha stabilito un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus, a livello di produzione primaria. |
(3) |
Al fine di raggiungere l’obiettivo comunitario, gli Stati membri devono mettere in atto programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di Gallus gallus da riproduzione e sottoporli al parere della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003. |
(4) |
La Romania ha presentato il suo programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus. |
(5) |
Il programma presentato dalla Romania è stato ritenuto conforme alla normativa veterinaria comunitaria e in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003. |
(6) |
Il programma nazionale di controllo deve pertanto essere approvato. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato il programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus presentato dalla Romania.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).
(2) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1168/2006 (GU L 211 dell’1.8.2006, pag. 4).