28.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

recante approvazione del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus presentato dalla Romania

[notificata con il numero C(2007) 6354]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(2007/874/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci per individuare e controllare la salmonella ed altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il rischio che essi comportano per la salute pubblica.

(2)

Il regolamento(CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (2), ha stabilito un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus, a livello di produzione primaria.

(3)

Al fine di raggiungere l’obiettivo comunitario, gli Stati membri devono mettere in atto programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di Gallus gallus da riproduzione e sottoporli al parere della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003.

(4)

La Romania ha presentato il suo programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus.

(5)

Il programma presentato dalla Romania è stato ritenuto conforme alla normativa veterinaria comunitaria e in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003.

(6)

Il programma nazionale di controllo deve pertanto essere approvato.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus presentato dalla Romania.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).

(2)  GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1168/2006 (GU L 211 dell’1.8.2006, pag. 4).