22.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/105


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania per il 2008

[notificata con il numero C(2007) 6699]

(Il testo in lingua romena è il solo facente fede)

(2007/870/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma e l’articolo 20, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/89/CE del Consiglio stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina classica. Tali misure comprendono l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione, in seguito alla conferma di un caso primario di peste suina classica nei suini selvatici, un programma delle misure adottate ai fini dell’eradicazione di tale malattia. Tali misure comprendono anche la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende.

(2)

La Romania ha attuato un programma di ricerche e controllo sulla peste suina classica in tutto il suo territorio. Il programma è in corso di realizzazione.

(3)

La decisione 2006/802/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania (2), è stata adottata come una delle misure destinate a combattere la peste suina classica. La decisione 2006/802/CE è di applicazione fino al 31 dicembre 2007.

(4)

La peste suina classica è presente nella popolazione di suini selvatici e di suini nelle aziende in Romania.

(5)

La Romania ha presentato alla Commissione per approvazione il 29 novembre 2007 un piano modificato per il 2008, per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e un piano per il 2008, per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in tutto il territorio della Romania.

(6)

Inoltre, la Romania ha presentato alla Commissione il 29 novembre 2007 un piano modificato per il 2008, per la vaccinazione di emergenza dei suini nelle grandi aziende con un vaccino marcatore ed un piano per la vaccinazione di emergenza dei suini nelle aziende più piccole con un vaccino convenzionale vivo attenuato.

(7)

I piani presentati dalla Romania sono stati esaminati dalla Commissione e giudicati conformi alle disposizioni della direttiva 2001/89/CE. Essi vanno quindi approvati.

(8)

Nell’interesse della salute degli animali la Romania deve assicurare l’effettiva attuazione delle misure previste nei piani.

(9)

La decisione 2006/779/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa a delle misure zoosanitarie transitorie di lotta contro la peste suina classica in Romania (3) è stata adottata vista la presenza endemica nel territorio della Romania della peste suini classica.

(10)

Le misure previste dalla decisione 2006/779/CE proibiscono tra l’altro l’invio di carni suine, di prodotti a base di carni suine e di prodotti e preparazioni contenenti carni suine dalla Romania agli altri Stati membri. Di conseguenza, tali carni e tali prodotti devono essere provvisti di marchi speciali. Occorre quindi che le carni fresche di suini vaccinati durante la campagna di vaccinazione di emergenza in conformità con la presente decisione siano provviste dello stesso marchio; inoltre occorre fissare norme per la commercializzazione di tali carni.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione vanno approvate come misure transitorie applicabili fino al 31 dicembre 2008.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Piano di eradicazione della peste suina classica in popolazioni di suini selvatici

Il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 29 novembre 2007 per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici, nella zona indicata al punto 1 dell’allegato, è approvato.

Articolo 2

Piano per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica

Il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 29 novembre 2007 per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici, nella zona indicata al punto 2 dell’allegato, è approvato.

Articolo 3

Piano per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino marcatore

Il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 29 novembre 2007 per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino marcatore, nella zona indicata al punto 3 dell’allegato, è approvato.

Articolo 4

Piano per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino convenzionale vivo attenuato

Il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 29 novembre 2007 per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino convenzionale vivo attenuato, nella zona indicata al punto 4 dell’allegato, è approvato.

Articolo 5

Obblighi per la Romania relativi alle carni suine

La Romania garantisce che le carni suine provenienti da suini:

a)

vaccinati con un vaccino marcatore in conformità con l’articolo 3 della presente decisione sono limitate al mercato nazionale e non sono inviate ad altri Stati membri;

b)

vaccinati in conformità con gli articoli 3 e 4 sono provviste di un marchio sanitario speciale o di identificazione che non può essere confuso con la stampigliatura comunitaria di cui all’articolo 4 della decisione 2006/779/CE;

c)

vaccinati con un vaccino convenzionale vivo attenuato in conformità con l’articolo 4 della presente decisione sono limitate al consumo nazionale privato e non sono inviate agli altri Stati membri.

Articolo 6

Obblighi della Romania in materia di informazione

La Romania garantisce che la Commissione e gli Stati membri ricevono mensilmente una relazione relativa all’attuazione dei piani di vaccinazione di emergenza dei suini, di cui agli articoli 3 e 4, che fornisca almeno le seguenti informazioni per ciascun dipartimento:

a)

numero totale di aziende e numero totale di suini presenti per categoria come indicato nel programma di eradicazione;

b)

numero mensile e numero totale di aziende e di suini in cui è stata effettuata la vaccinazione d’emergenza, per categoria di aziende;

c)

numero mensile e totale di dosi di vaccino diverso che sono state utilizzate;

d)

numero mensile e totale di prove di controllo effettuate nonché risultati di tali prove.

Articolo 7

Misure per garantire la conformità adottate dalla Romania

La Romania adotta e pubblica i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione e ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Applicabilità

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Articolo 9

Destinatario

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 34. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/625/CE (GU L 253 del 28.9.2007, pag. 44).

(3)  GU L 314 del 15.11.2006, pag. 48. Decisione modificata dalla decisione 2007/630/CE (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 44).


ALLEGATO

1.   Zone di applicazione del piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici:

Tutto il territorio della Romania.

2.   Zone di applicazione del piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica nei suini selvatici:

Tutto il territorio della Romania.

3.   Zone di applicazione per il piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica con vaccino marcatore dei suini nelle aziende:

Tutto il territorio della Romania.

4.   Zone di applicazione del piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica con vaccino convenzionale vivo attenuato dei suini nelle aziende:

Tutto il territorio della Romania.