22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 340/104 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2007
che modifica la decisione 2005/692/CE recante talune misure protettive contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi
[notificata con il numero C(2007) 6693]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/869/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito di un’epidemia di influenza aviaria causata da un ceppo virale H5N1 ad alta patogenicità e insorta nel dicembre 2003 nel Sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro l’influenza aviaria. Detti provvedimenti comprendono in particolare la decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria in alcuni paesi terzi (3). |
(2) |
La decisione 2005/692/CE si applica fino al 31 dicembre 2007. Tuttavia, considerato che nel Sud-est asiatico e in Cina continuano a manifestarsi focolai della variante asiatica del virus dell’influenza aviaria, è opportuno prorogare l’applicazione di tali decisioni fino al 31 dicembre 2008. |
(3) |
La decisione 2005/692/CE deve quindi essere modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 7 della decisione 2005/692/CE la data del «31 dicembre 2007» è sostituita da quella del «31 dicembre 2008».
Articolo 2
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(3) GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/99/CE (GU L 43 del 15.2.2007, pag. 35).