22.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/92


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

recante modifica della parte 1 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)

(2007/866/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2,

vista l’iniziativa della Repubblica portoghese,

considerando quanto segue:

(1)

La rete Vision è stata istituita al fine di permettere la consultazione tra autorità centrali degli Stati partner per quanto riguarda le domande di visto presentate da cittadini di paesi terzi provenienti da paesi sensibili.

(2)

Inizialmente la rete Vision funzionava utilizzando il sistema di comunicazione X400. Per seguire l’evoluzione delle tecniche moderne di trasferimento della posta elettronica era necessario che il protocollo di trasporto di posta della rete Vision migrasse dall’X400 al sistema SMTP.

(3)

Onde consentire ai nove Stati divenuti membri dell’UE nel 2004, e che sono tenuti ad applicare integralmente le misure dell’acquis di Schengen dal 21 dicembre 2007, di partecipare al sistema, il 15 ottobre 2007 gli Stati che erano membri dell’UE prima del 2004 sono migrati dal protocollo di posta X400 a quello SMTP. Quest’ultimo ha una configurazione particolare che occorre ora specificare.

(4)

È necessario aggiornare le specifiche tecniche della rete di consultazione Schengen per garantire che esse rispecchino tali cambiamenti.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla o meno nel suo diritto interno.

(6)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (3).

(7)

Per la Svizzera la presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l’associazione di tale Stato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relative alla firma — rispettivamente a nome dell’Unione europea e a nome della Comunità europea — di tale accordo nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale accordo.

(8)

La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(9)

La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(10)

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 1, punto 1.1. della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), è inserito un nuovo punto 1.1.4. figurante in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 21 dicembre 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA


(1)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(5)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


ALLEGATO

Il testo seguente è inserito nella parte 1, punto 1.1 — Caratteristiche generali del sistema di comunicazione — della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche):

«1.1.4.   OPERATIONAL MAILBOX CONFIGURATION REQUIREMENTS

Each Schengen State must configure its VISION OPERATIONAL MAIL SYSTEM according to:

NETWORK ENVIRONMENT

DNS/HOST FILE: Since there is no common Domain Name Service, it is necessary to add records concerning every remote SMTP server

Firewall: Open incoming and outgoing packets on port 25

MIME CONTENT

The mail server encoding for messages will be configured to these values:

Content-Type: text/plain RFC 2046

Charset: iso-8859-15 (Western Europe)

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

The SMTP domain used is visionmail.eu, where every Schengen State has its own third-level domain “xx”. This means that each Schengen State must configure its own mail server in order to manage the xx.visionmail.eu SMTP subdomain name (xx is the two-character Schengen State code).

The recipient mailbox address will be in the format: operxx@xx.visionmail.eu

For Schengen States with a second mailbox (for sending), the sending mailbox address will be in the format:

operxx-out@xx.visionmail.eu (Note: this is an optional address).».