21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/113


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2007

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

(2007/861/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere che proroga di un anno l’attuale accordo e relativi protocolli sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, con alcuni adattamenti dei limiti quantitativi.

(2)

L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere applicato in via provvisoria a partire dal 1o gennaio 2008, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l’applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia.

(3)

L’accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere firmato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Ferma restando la reciprocità, l’accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2008, in attesa della sua conclusione formale.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

1.   Qualora la Repubblica di Bielorussia non rispetti il punto 4, del paragrafo 2, dell’accordo in forma di scambio di lettere, i contingenti per il 2008 saranno ridotti ai livelli applicabili per il 2007.

2.   La decisione di attuare le disposizioni del paragrafo 1, viene presa conformemente alle procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1217/2007 della Commissione (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 16).



21.12.2007   

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L 337/114


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

Signor Ambasciatore,

1.   Mi pregio fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006 (di seguito «l’accordo»).

2.   Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2007, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1.

L’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo è sostituito dal seguente testo:

«Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2008».

2.2.

L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.

2.3.

L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, dall’appendice 2 della presente lettera.

2.4.

I dazi doganali che si applicheranno nel 2008 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell’abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003 all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2007 precisati nello scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006.

3.   Le parti contraenti convengono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

4.   Qualora la Repubblica di Bielorussia diventi membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le regole dell’OMC si applicheranno a partire dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all’OMC.

5.   La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Appendice 1

«ALLEGATO II

Bielorussia

Categoria

Unità

Contingente dal 1o gennaio 2008

Gruppo IA

1

Tonnellate

1 586

2

Tonnellate

7 307

3

Tonnellate

242

Gruppo IB

4

M pezzi

1 839

5

M pezzi

1 105

6

M pezzi

1 705

7

M pezzi

1 377

8

M pezzi

1 160

Gruppo IIA

9

Tonnellate

363

20

Tonnellate

329

22

Tonnellate

524

23

Tonnellate

255

39

Tonnellate

241

Gruppo IIB

12

M paia

5 959

13

M pezzi

2 651

15

M pezzi

1 726

16

M pezzi

186

21

M pezzi

930

24

M pezzi

844

26/27

M pezzi

1 117

29

M pezzi

468

73

M pezzi

329

83

Tonnellate

184

Gruppo IIIA

33

Tonnellate

387

36

Tonnellate

1 312

37

Tonnellate

463

50

Tonnellate

207

Gruppo IIIB

67

Tonnellate

359

74

M pezzi

377

90

Tonnellate

208

Gruppo IV

115

Tonnellate

322

117

Tonnellate

2 543

118

Tonnellate

471

M pezzi: migliaia di pezzi»

Appendice 2

«ALLEGATO DEL PROTOCOLLO C

Categoria

Unità

A partire dal 1o gennaio 2008

4

1 000 pezzi

6 190

5

1 000 pezzi

8 628

6

1 000 pezzi

11 508

7

1 000 pezzi

8 638

8

1 000 pezzi

2 941

12

1 000 pezzi

5 815

13

1 000 pezzi

911

15

1 000 pezzi

5 044

16

1 000 pezzi

1 027

21

1 000 pezzi

3 356

24

1 000 pezzi

864

26/27

1 000 pezzi

4 206

29

1 000 pezzi

1 705

73

1 000 pezzi

6 535

83

tonnellate

868

74

1 000 pezzi

1 140»

Signor Ambasciatore,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ….. così redatta:

«Signor Ambasciatore,

1.   Mi pregio fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006 (di seguito “l’accordo”).

2.   Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2007, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1.

L’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo è sostituito dal seguente testo:

“Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2008”.

2.2.

L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.

2.3.

L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, dall’appendice 2 della presente lettera.

2.4.

I dazi doganali che si applicheranno nel 2008 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell’abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003 all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2007 precisati nello scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006.

3.   Le parti contraenti convengono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

4.   Qualora la Repubblica di Bielorussia diventi membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le regole dell’OMC si applicheranno a partire dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all’OMC.

5.   La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.»

Mi pregio confermarLe l’accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica di Bielorussia