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19.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/83 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 dicembre 2007
recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie Gallus gallus
[notificata con il numero C(2007) 6100]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/848/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci per individuare e controllare la salmonella ed altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il rischio che essi comportano per la salute pubblica. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005 (2), ha stabilito un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica negli allevamenti di galline ovaiole Gallus gallus, a livello di produzione primaria. |
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(3) |
Al fine di raggiungere l’obiettivo comunitario, gli Stati membri devono mettere in atto programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di ovaiole Gallus gallus e sottoporli al parere della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003. |
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(4) |
Alcuni Stati membri hanno presentato i loro programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di ovaiole della specie Gallus gallus. |
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(5) |
Tali programmi sono stati ritenuti conformi alla normativa veterinaria comunitaria e in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003. |
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(6) |
I programmi nazionali di controllo devono pertanto essere approvati. |
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(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvati i programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di ovaiole della specie Gallus gallus presentati dagli Stati membri elencati nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).
ALLEGATO
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito
Ungheria