relativa all’approvazione dei programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all’importazione di pollame e uova da cova
[notificata con il numero C(2007) 6094]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/843/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l’articolo 9,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
il regolamento (CE) n. 2160/2003 presenti negli alimenti contiene norme relative al controllo della Salmonella in differenti popolazioni di pollame. Le norme sono applicabili negli Stati membri a partire dai termini di cui all’allegato I di tale regolamento, e in particolare 18 mesi dopo la fissazione di un obiettivo per la riduzione della prevalenza della Salmonella.
(2)
Un obiettivo di riduzione di questo tipo è applicabile ai gruppi di riproduzione di Gallus gallus a decorrere dal 1o luglio 2005, a norma del regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione (4), alle galline ovaiole a decorrere dal 1o agosto 2006, a norma del regolamento (CE) n. 1168/2006 , e ai polli da carne a decorrere dal 1o luglio 2007, a norma del regolamento (CE) n. 646/2007 (5).
(3)
Il Canada, Israele, la Tunisia e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione i propri programmi di controllo per la Salmonella nel pollame da riproduzione di Gallus gallus, nelle uova da cova dello stesso nonché nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento. Giacché si è ritenuto che tali programmi fornissero garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003, essi dovrebbero essere approvati.
(4)
La decisione 2006/696/CE della Commissione del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE (6), regolamenta le importazioni verso la Comunità e il transito attraverso di essa di pollame riproduttore e da reddito, di uova da cova nonché di pulcini di un giorno e istituisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e le uova da cova pertinenti.
(5)
In virtù del regolamento (CE) n. 2160/2003, l’ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria, per le relative specie o categorie, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali o uova da cova contemplati da tale regolamento, sono subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un equivalente dei programmi nazionali di controllo della Salmonella che devono essere definiti dagli Stati membri ed alla sua approvazione da parte della Commissione.
(6)
In conseguenza all’approvazione dei programmi, il Canada, Israele, la Tunisia e gli Stati Uniti dovrebbero rimanere inseriti nell’elenco di cui alla decisione 2006/696/CE di paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare pollame da riproduzione di Gallus gallus, uova da cova dello stesso nonché pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento.
(7)
Determinati altri paesi terzi attualmente non elencati nella decisione 2006/696/CE non hanno ancora presentato alla Commissione alcun programma di controllo della Salmonella. Giacché le norme relative al pollame da riproduzione di Gallus gallus, alle uova da cova dello stesso nonché ai pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento sono già applicabili nella Comunità, le importazioni da paesi terzi di tale pollame e di tali uova non dovrebbero più essere autorizzate. L’elenco di paesi terzi o di parti del loro territorio di cui all’allegato I, prima parte della decisione 2006/696/CE dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(8)
Al fine di assicurare garanzie equivalenti alle norme applicate all’interno della Comunità, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare pollame riproduttore e da reddito di Gallus gallus, uova da cova dello stesso nonché pulcini di un giorno di Gallus gallus, dovrebbero certificare l’applicazione del programma di controllo per la Salmonella all’allevamento di origine, e che tale allevamento è stato sottoposto a prove riguardo alla presenza di sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica non appena le norme siano applicabili alle diverse popolazioni di pollame nella Comunità.
(9)
Inoltre, in virtù del regolamento (CE) n. 2160/2003, dal 1o gennaio 2007 nella Comunità i branchi di Gallus gallus non possono essere usati ai fini della riproduzione e le loro uova non possono essere utilizzate come uova da cova se sono infettati con Salmonella enteritidis e/o con Salmonella typhimurium. Di conseguenza l’importazione nella Comunità di pollame da riproduzione, pulcini di un giorno destinati all’allevamento e di uova da cova può essere autorizzata solo se i branchi di origine sono stati sottoposti a prove e sono risultati esenti da Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.
(10)
Il regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della Salmonella nel pollame (7), contiene disposizioni sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini nell’ambito dei programmi nazionali di controllo approvati dalla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 2160/2003.
(11)
I paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare pollame riproduttore e da reddito di Gallus gallus, uova da cova nonché pulcini di un giorno di Gallus gallus, dovrebbero certificare che le norme specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate non appena le norme siano applicabili alle diverse popolazioni di pollame nella Comunità. Se sono stati utilizzati antimicrobici su pulcini di un giorno per scopi diversi dal controllo della Salmonella, tale fatto va indicato sul certificato, dal momento che può influenzare le analisi effettuate per rilevare la Salmonella al momento dell’importazione.
(12)
I modelli dei certificati veterinari della decisione 2006/696/CE per l’importazione di pollame riproduttore e da reddito, uova da cova nonché pulcini di un giorno dovrebbero essere modificati di conseguenza. Per evitare che quando le norme sulle importazioni di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 diventeranno applicabili al pollame da reddito e ai pulcini di un giorno diversi da quelli da riproduzione si debbano modificare nuovamente i modelli dei certificati veterinari, tali modelli dovrebbero essere modificati anche per le importazioni di tali animali, indicando chiaramente quando tali modifiche saranno applicabili alle diverse popolazioni.
(13)
La Bulgaria e la Romania hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 2007. A decorrere da tale data le norme sul commercio intracomunitario di cui alla decisione 2006/696/CE sono applicabili a tali nuovi Stati membri. Di conseguenza la Bulgaria e la Romania dovrebbero essere cancellate dall’elenco di paesi terzi da cui agli Stati membri sono autorizzati a importare di cui agli allegati I e II, parte 1 della decisione 2006/696/CE.
(14)
Per evitare perturbazioni negli scambi, l’uso dei certificati veterinari rilasciati ai sensi della decisione 2006/696/CE, nella versione attuale, dovrebbe essere consentito per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.
(15)
Tuttavia, per evitare che quando le norme sulle importazioni di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 diventeranno applicabili alle galline ovaiole e ai polli da carne di Gallus gallus si debbano modificare nuovamente i modelli dei certificati veterinari, tali modelli dovrebbero essere modificati anche per le importazioni di tali animali, indicando chiaramente quando tali modifiche saranno applicabili alle diverse popolazioni. Il termine di applicazione di tali modifiche dovrebbe dunque essere ritardato di conseguenza.
(16)
La decisione 2006/696/CE và pertanto modificata di conseguenza.
(17)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I programmi di controllo presentati dal Canada, da Israele, dalla Tunisia e dagli Stati Uniti in conformità all’articolo 10 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003 sono approvati per quanto riguarda la Salmonella nei branchi di galline da riproduzione.
Articolo 2
Gli allegati I e II della decisione 2006/696/CE sono modificati conformemente all’allegato di cui alla presente decisione.
Articolo 3
Le partite di pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti, di pulcini di un giorno diversi dai ratiti e di uova da cova di pollame diverso dai ratiti per cui sono stati rilasciati certificati veterinari in conformità con la decisione 2006/696/CE, nella versione in vigore prima della data di applicazione della presente decisione, possono essere importate nella Comunità per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di data di attuazione della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione si applica a decorrere dal 15 febbraio 2008.
Tuttavia i punti II.2.5 del modello di certificato per pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e II.2.4 del modello di certificato per pulcini di un giorno diversi dai ratiti, di cui all’allegato I della decisione 2006/696/CE modificata dalla presente decisione, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009 se il pollame riproduttore o i pulcini di un giorno sono destinati solo alla produzione di carne.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Alla sottovoce «Garanzie complementari (GC)» è aggiunto il testo seguente:
«“IV”
Garanzie pertinenti per pollame da riproduzione di Gallus gallus, per pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento e per uova da cova di Gallus gallus, conformi alle norme UE sul controllo della Salmonella, sono state fornite e verranno certificate in conformità rispettivamente con il modello BPP, DOC e HEP.»
ii)
Alla sottovoce «Garanzie complementari (GC)» è aggiunto il testo seguente:
Condizioni specifiche
«“A”
Divieto di importazione nella Comunità di pollame da riproduzione di Gallus gallus, pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento e uova da cova di Gallus gallus, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della Salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.»
iii)
il modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP) è sostituito dal modello seguente:
«Modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP)
BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II.1. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame (1) di cui al presente certificato:
II.1.1. è conforme alla direttiva 90/539/CEE;
II.1.2. ha soggiornato nel territorio contrassegnato dal codice … (2) per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi; se si tratta di pollame importato nel paese di origine, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari;
II.1.3. proviene dal territorio contrassegnato dal codice … (2) che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall’influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;
II.1.4. è stato esaminato all’atto del rilascio del presente certificato e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
II.1.5. è rimasto dal momento della schiusa delle uova o per almeno le ultime sei settimane prima dell’esportazione nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 90/539/CEE,
a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;
b) che non è/sono soggetta/e ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
c) intorno alla/e quale/i, in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria o di malattia di Newcastle da almeno 30 giorni;
II.1.6. durante il periodo di cui al punto II.1.5 non ha avuto alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici;
II.1.7. proviene da un allevamento che:
a) è stato esaminato non oltre 24 ore prima del carico e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
b) è stato sottoposto a un programma di sorveglianza per:
(3) oppure [i) Salmonella pullorum, S. gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);]
(3) e/o [ii) Salmonella arizonae, S. pullorum e S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);]
(3) e/o [iii) Salmonella pullorum e S. gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre)]
secondo quanto prescritto dal capitolo III dell’allegato II della direttiva 90/539/CEE e non è risultato infettato da tali agenti né ha mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione da parte di tali agenti;
(3) oppure [c) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:
(nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle utilizzato nel/i vaccino/i)
all’età di … settimane;]
(3) [d) è stato vaccinato con vaccini ufficialmente autorizzati il
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
(5) [II.2.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro o una regione il cui status sia stato definito in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, il pollame di cui al presente certificato:
a) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;
b) è stato tenuto in isolamento per quattordici giorni prima della spedizione nell’azienda o in una stazione di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale. A tale proposito nessun capo di pollame presso l’azienda di origine o la stazione di quarantena, a seconda dei casi, è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile non destinato alla spedizione è entrato durante tale periodo nell’azienda o nella stazione di quarantena. Inoltre non sono state effettuate vaccinazioni nella stazione di quarantena;
c) sono stati sottoposti, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle e sono risultati negativi ai test;]
II.2.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE:
…;
(4) II.2.3. [se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame riproduttore è risultato negativo conformemente alle norme previste dalla decisione 2003/644/CE della Commissione;]
(4) II.2.4. [se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle norme previste dalla decisione 2004/235/CE della Commissione.]
(6) II.2.5. [Il programma di controllo della Salmonella di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate al allevamento di origine e l’allevamento è stato sottoposto a prove riguardo alla presenza di sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica.
Data dell’ultimo prelievo di campioni presso l’allevamento per il quale è conosciuto il risultato della prova. …
Risultato di tutte le prove presso l’allevamento:
(3) (7) [positivo;]
(3) (7) oppure [negativo]
Per ragioni diverse dal programma di controllo della Salmonella, entro le ultime tre settimane prima dell’importazione
(3) oppure non somministrati antimicrobici al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti
(3) (4) o sono stati amministrati i seguenti antimicrobici al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti: …]
(6) II.2.6. [Se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II. 2.5 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium.
(8) [II.3. Ulteriori requisiti sanitari
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che, benché l’uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti particolari di cui all’allegato B, punto 2, della decisione 93/342/CEE non sia vietato in … (2), il pollame di cui al presente certificato:
a) non è stato vaccinato con tali vaccini da almeno 12 mesi;
b) proviene da un allevamento che è stato sottoposto, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento, la quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;
c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nell’azienda di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b).]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che il pollame verrà trasportato in casse o gabbie che:
a) contengono unicamente pollame della stessa specie, categoria e tipo, proveniente dal medesimo stabilimento;
b) recano il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
d) sono progettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) in modo tale da:
i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;
ii) consentire l’ispezione visiva del pollame;
iii) consentire la pulizia e la disinfezione;
e) sono state pulite e disinfettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) prima del carico, conformemente alle istruzioni impartite dall’autorità competente.
Note
Parte I
Riquadro I. 8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell’allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come modificata da ultimo).
Riquadro I. 11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione e di allevamento.
Riquadro I. 15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I. 23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.
Riquadro I. 19: utilizzare il codice SA appropriato: 01.05 oppure 01.06.39.
Riquadro I. 28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.
Parte II:
(1) Pollame riproduttore e da reddito così come definito nella decisione 2006/696/CE (come modificata da ultimo).
(2) Codice del territorio, così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come modificata da ultimo).
(3) Cancellare la dicitura non pertinente.
(4) Compilare se pertinente.
(5) Qualora la partita non sia destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Finlandia e Svezia), barrare le garanzie di cui al punto II. 2.1.
(6) Le garanzie di cui ai punti II. 2.5 e II. 26 si applicano solo a pollame appartenente alla specie Gallus gallus, e
esse sono applicabili solo a decorrere dal 1o febbraio 2009, se il pollame è allevato solo per la produzione di carne.
(7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del branco, indicare come positivo.
Allevamenti di pollame riproduttore; Salmonella Hadar, Salmonella Virchow e Salmonella Infantis..
Allevamenti di pollame da reddito: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium».
(8) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi o parti di paesi cui si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 93/342/CEE. Barrare nel caso di pollame proveniente da altri paesi.
Il presente certificato è valido 10 giorni.
Veterinario ufficiale
Cognome e nome (in stampatello):
Qualifica e titolo:
Autorità locale competente:
Data:
Firma:
Timbro:»
iv)
il modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (DOC) è sostituito dal modello seguente:
«Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC)
DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II.1. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno (1) di cui al presente certificato:
II.1.1. soddisfano le disposizioni della direttiva 90/539/CEE;
II.1.2. sono nati nel territorio contrassegnato dal codice … (2). Se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese di origine, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari;
II.1.3. provengono dal territorio contrassegnato dal codice … (2) che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall’influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;
II.1.4. sono stati esaminati all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
II.1.5. sono nati nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I. 11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 90/539/CEE,
a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;
b) che, al momento della spedizione, non era(no) soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
c) intorno alla/e quale/i, in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria o di malattia di Newcastle da almeno 30 giorni;
II.1.6. non hanno avuto alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici;
II.1.7. sono nati da uova di allevamenti che:
a) sono stati tenuti per almeno sei settimane immediatamente prima dell’esportazione in stabilimenti ufficialmente riconosciuti il cui riconoscimento non era né sospeso né revocato al momento della consegna delle uova da cova all’incubatoio;
b) non sono situati in regioni che non sono indenni dall’influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;
c) non presentano, alla data del rilascio del presente certificato, alcun segno clinico di malattie né elementi che facciano sospettare eventuali malattie;
d) sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza per:
(3) [Salmonella pullorum, S. gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);]
(3) e/oppure [Salmonella arizonae, S. pullorum e S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);]
(3) e/oppure [Salmonella pullorum e S. gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre)]
secondo quanto prescritto dal capitolo III dell’allegato II della direttiva 90/539/CEE e non sono risultati infettati da tali agenti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione da parte di tali agenti;]
(3) oppure [e) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con:
(nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle utilizzato nel/i vaccino/i)
all’età di … settimane;]
(3) [f) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati
a) prima della consegna all’incubatoio erano state contrassegnate conformemente a quanto disposto dall’autorità competente;
b) erano state disinfettate conformemente a quanto disposto dall’autorità competente;
II.1.9. sono nati il … (date);
II.1.10. sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il … contro … (ripetere se necessario).]
II.2. Garanzie aggiuntive
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
(5) [II.2.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro o una regione il cui status sia stato definito in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, i pulcini di un giorno di cui al presente certificato derivano da uova da cova di allevamenti che:
(3) [i) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [ii) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]
(3) oppure [iii) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;]
II.2.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE:
…;
(4) II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da introdurre in allevamenti di pollame riproduttore o da reddito provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.
(6) II.2.4. [Il programma di controllo della Salmonella di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate al branco di origine e detto branco è stato sottoposto a test riguardo alla presenza di sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica.
Data dell’ultimo prelievo di campioni presso il branco di origine per il quale è conosciuto il risultato della prova. …
Risultato di tutte le prove presso il branco di origine:
(3) (7) [positivo;]
(3) (7) oppure [negativo]
le disposizioni specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate ai pulcini di un giorno.
Per ragioni diverse dal programma di controllo della Salmonella,
(3) o non sono stati somministrati antimicrobici ai pulcini di un giorno (compresa l’iniezione in ovo)
(3) (4) oppure sono stati amministrati i seguenti antimicrobici ai pulcini di un giorno (compresa l’iniezione in ovo): …]
(6) II.2.5. [Se si tratta di pulcini di un giorno destinati all’allevamento, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II. 2.4 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium.
(8) [II.3. Ulteriori requisiti sanitari
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che, benché l’uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti particolari di cui all’allegato B, punto 2, della decisione 93/342/CEE non sia vietato in … (2):
II.3.1. il pollame riproduttore dal quale provengono i pulcini di un giorno:
a) non è stato vaccinato con tali vaccini da almeno 12 mesi;
b) proviene da un allevamento che è stato sottoposto, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento, la quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;
c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) nei 14 giorni di cui alla lettera b) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nell’azienda di origine;
II.3.2. le uova da cova da cui i pulcini di un giorno sono nati non sono venute a contatto, nell’incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano i requisiti di cui sopra.]
II.4. Attestato per il trasporto degli animali
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
II.4.1. i pulcini di un giorno di cui al presente certificato saranno trasportati in scatole a perdere utilizzate per la prima volta, che:
a) contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;
b) recano le seguenti informazioni:
il nome del paese di destinazione;
la specie di pollame;
il numero di pulcini;
la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate;
il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione;
il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
lo Stato membro di destinazione;
c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
II.4.2. i contenitori e i veicoli in cui sono state trasportate le scatole di cui al punto II. 4.1 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente alle istruzioni delle autorità competenti.
Note
Parte I
Riquadro I. 8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell’allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come modificata da ultimo).
Riquadro I. 11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento degli incubatoi e dello stabilimento di riproduzione.
Riquadro I. 15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I. 23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.
Riquadro I. 19: utilizzare il codice SA appropriato: 01.05 oppure 01.06.39.
Riquadro I. 28: (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/razza ovaiola/polli da carne/altri.
(1) “Pulcini di un giorno” così come definiti nella decisione 2006/696/CE (come modificata da ultimo).
(2) Codice del territorio, così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come modificata da ultimo).
(3) Cancellare la dicitura non pertinente.
(4) Compilare se pertinente.
(5) Qualora la partita non sia destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Finlandia e Svezia), barrare le garanzie di cui al punto II. 2.1.
(6) Le garanzie di cui ai punti II. 2.4 e II. 2.5 si applicano solo a pulcini di un giorno appartenente alla specie Gallus gallus, e esse sono applicabili soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2009, se i pulcini di un giorno sono allevati solo per la produzione di carne.
(7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del branco, indicare come positivo: Salmonella Infantis, Salmonella Virchow e Salmonella Hadar.
(8) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi o parti di paesi cui si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 93/342/CEE. Barrare nel caso di pollame proveniente da altri paesi.
Il presente certificato è valido 10 giorni.
Veterinario ufficiale
Cognome e nome (in stampatello):
Qualifica e titolo:
Autorità locale competente:
Data:
Firma:
Timbro:»
v)
il modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (HEP) è sostituito dal modello seguente:
«Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP)
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova (1) di cui al presente certificato:
II.1.1. sono conformi alla direttiva 90/539/CEE;
II.1.2. provengono da allevamenti che sono rimasti nel territorio contrassegnato dal codice … (2) per almeno tre mesi. Se si tratta di allevamenti importati nel paese di origine, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari;
II.1.3. provengono dal territorio contrassegnato dal codice … (2) che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall’influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;
II.1.4. provengono da allevamenti che:
a) sono stati esaminati all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
b) sono rimasti per almeno le ultime sei settimane prima dell’esportazione nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I. 11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 90/539/CEE,
il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;
che non è/sono soggetta/e ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
intorno alla/e quale/i, in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria o di malattia di Newcastle da almeno 30 giorni;
c) non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici;
d) sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza per:
(3) [Salmonella pullorum, S. gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);]
(3) e/oppure [Salmonella arizonae, S. pullorum e S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);]
(3) e/oppure [Salmonella pullorum e S. gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre)]
secondo quanto prescritto dal capitolo III dell’allegato II della direttiva 90/539/CEE e non sono risultati infettati da tali agenti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione da parte di tali agenti;]
(3) oppure (e) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con:
(nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle utilizzato nel/i vaccino/i)
all’età di … settimane;]
(3) [f) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati
il … contro … (ripetere se necessario)]
II.1.5. sono state contrassegnate come indicato al punto I. 28 del certificato con … (inchiostro colorato)
II.1.6. sono state disinfettate secondo le istruzioni del sottoscritto con … (nome del prodotto e della sostanza attiva) per … (tempo espresso in minuti);
II.1.7 sono state raccolte tra il … e il … (date);
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
(4) [II.2.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro o una regione il cui status sia stato definito in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, le uova da cova di cui al presente certificato derivano da pollame che:
(3) a) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;
(3) oppure b) è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;
(3) oppure c) è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data indicata al precedente punto II. 1.7;]
II.2.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE:
…;
(3) II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.
(5) II.2.4. [Il programma di controllo della Salmonella di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate al branco di origine e detto branco è stato sottoposto a test riguardo alla presenza di sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica.
Data dell’ultimo prelievo di campioni presso il gruppo da moltiplicazione per il quale è conosciuto il risultato della prova. …
Risultato di tutte le prove presso il branco di origine:
(3) (6) oppure [positivo;]
(3) (6) oppure [negativo]
(5) II.2.5. Nel quadro del programma di controllo di cui al punto II. 2.4 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium.
(7) [II.3. Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che, benché l’uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti particolari di cui all’allegato B, punto 2, della decisione 93/342/CEE non sia vietato in … (2), il pollame da cui sono ottenute le uova da cova:
a) non è stato vaccinato con tali vaccini da almeno 12 mesi;
b) proviene da un allevamento che è stato sottoposto, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili dell’allevamento interessato, la quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;
c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) onei 14 giorni di cui alla lettera b) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nell’azienda di origine.]
II.4. Attestato per il trasporto degli animali
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
II.4.1. le uova da cova saranno trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:
a) contengono unicamente uova da cova della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
b) recano le seguenti indicazioni:
il nome del paese di destinazione;
la specie di pollame;
il numero di uova;
la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate;
il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione;
il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
lo Stato membro di destinazione;
c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
II.4.2. i contenitori e i veicoli in cui sono state trasportate le scatole di cui al punto II. 4.1 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente alle istruzioni delle autorità competenti.
Note
Parte I:
Riquadro I. 8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell’allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come modificata da ultimo).
Riquadro I. 11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione.
Riquadro I. 15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I. 23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.
Riquadro I. 28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/uova di tacchino destinate al consumo/altri. (Sistema di identificazione e numero di identificazione): apporre la marcatura delle uova.
Parte II:
(1) Uova da cova di pollame così come definito nella decisione 2006/696/CE (come modificata da ultimo), esclusi i ratiti.
(2) Codice del territorio, così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come modificata da ultimo).
(3) Cancellare la dicitura non pertinente.
(4) Qualora la partita non sia destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Finlandia e Svezia), barrare le garanzie di cui al punto II. 2.1.
(5) Le garanzie di cui ai punti II. 2.4 e II. 2.5 si applicano solo a pollame appartenente alla specie Gallus gallus, e
(6) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del branco, indicare come positivo: Salmonella Infantis, Salmonella Virchow e Salmonella Hadar.
(7) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi o parti di paesi cui si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 93/342/CEE. Barrare nel caso di pollame proveniente da altri paesi.
Il presente certificato è valido 10 giorni.
Veterinario ufficiale
Nome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Autorità locale competente:
Data:
Firma:
Timbro:»
2)
Le menzioni relative alla Bulgaria e alla Romania sono cancellate dall’Allegato II, parte 1 della decisione 2006/696/CE.
(*1) Fatte salve specifiche prescrizioni in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.
(*2) Certificati conformi all’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.»