12.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2007
che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente alla Polonia
[notificata con il numero C(2007) 6359]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/816/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (3), stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione della malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio. |
(2) |
A seguito della comparsa di focolai di influenza ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel Regno Unito, in Romania e in Polonia, la decisione 2006/415/CE è stata modificata da ultimo dalla decisione 2007/785/CE del 3 dicembre 2007, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente a tali Stati membri. |
(3) |
Poiché in Polonia è stato registrato un ulteriore focolaio della malattia al di fuori dell'area soggetta a restrizioni, la delimitazione di tale area e la durata delle misure vanno modificate per tener conto della situazione epidemiologica. |
(4) |
La decisione 2006/415/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione vanno riesaminate nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/785/CE (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 62).
ALLEGATO
L'allegato della decisione 2006/415/CE è così modificato:
1. |
Nella parte A, il testo seguente sostituisce la voce relativa alla Polonia:
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2. |
Nella parte B, il testo seguente sostituisce la voce relativa alla Polonia:
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