|
1.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/9 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 novembre 2007
che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/779/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
È necessario apportare alcune modifiche sostanziali alla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (3) (in prosieguo il «meccanismo»), al fine di rendere più coerente ed efficace la risposta dell’Unione europea alle emergenze. È opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione della decisione. |
|
(2) |
Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo della frequenza e della gravità di catastrofi di origine naturale antropica con conseguenti perdite di vite umane e di beni, compreso il patrimonio culturale, distruzione delle infrastrutture economiche e sociali e danni ambientali. |
|
(3) |
L’attività esplicata dalla Comunità in attuazione della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio dell’8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell’assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche (4), ha contribuito a proteggere le persone, l’ambiente e i beni. La Convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite del 17 marzo 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, approvata dalla Comunità con decisione 98/685/CE del Consiglio (5), ha contribuito a migliorare la prevenzione e la gestione dei disastri industriali. |
|
(4) |
Obiettivo generale del meccanismo è fornire, su richiesta, supporto nel caso di emergenze gravi e contribuire a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso attivati dagli Stati membri e dalla Comunità, tenendo conto delle specifiche esigenze delle regioni isolate, ultraperiferiche, insulari o altre della Comunità. Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento del numero di paesi che hanno chiesto l’intervento del meccanismo di soccorso della protezione civile. Il meccanismo dovrebbe essere rafforzato affinché la solidarietà europea si traduca in modo più visibile e tangibile e sia sviluppata una capacità di risposta rapida a livello europeo fondata sui nuclei di protezione civile degli Stati membri, come chiesto dal Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 e dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 13 gennaio 2005 sulla catastrofe provocata dallo tsunami. |
|
(5) |
Il meccanismo terrebbe debitamente conto della pertinente normativa della Comunità europea e degli impegni internazionali da questa assunti. La presente decisione dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati membri derivanti da trattati bilaterali o multilaterali in relazione agli aspetti contemplati dalla decisione stessa. |
|
(6) |
Il meccanismo dovrebbe agevolare la risposta della protezione civile a fronte di tutti i tipi di emergenze gravi che si producono all’interno e all’esterno della Comunità, comprese le catastrofi naturali e di origine antropica, gli atti di terrorismo e gli incidenti tecnologici, radiologici e ambientali, compreso l’inquinamento marino dovuto a cause accidentali. L’intervento della protezione civile può essere richiesto in tutti questi tipi di emergenze, a complemento delle capacità di reazione proprie del paese colpito. |
|
(7) |
La prevenzione riveste grande importanza per la protezione contro le catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali e in questo contesto dovranno essere esaminate ulteriori azioni. Contribuendo all’ulteriore sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido, la Comunità dovrebbe aiutare gli Stati membri a rendere minimi i tempi di reazione nel far fronte alle catastrofi e nell’informare i cittadini UE dei pericoli. È opportuno che tali sistemi tengano conto delle fonti d’informazione esistenti e si fondino su di esse. |
|
(8) |
Devono essere prese misure preparatorie a livello comunitario e degli Stati membri per far sì che in caso di emergenza le squadre di intervento addette ai soccorsi siano mobilitate tempestivamente e coordinate con la necessaria flessibilità e per garantire, tramite un programma di formazione, un’effettiva capacità di risposta e complementarità delle squadre di valutazione e/o coordinamento, delle squadre di intervento e di altre risorse, se del caso. |
|
(9) |
Altre misure preparatorie consistono nel mettere in comune le informazioni relative alle risorse mediche necessarie e promuovere l’uso delle nuove tecnologie. Tali informazioni riguardano le risorse mediche che gli Stati membri potrebbero rendere disponibili su base volontaria per la protezione della sanità pubblica in seguito ad una richiesta di intervento nell’ambito del meccanismo. Conformemente all’articolo 296 del trattato che istituisce la Comunità europea, nessuno Stato membro dev’essere tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza. |
|
(10) |
Si dovrebbe prendere in considerazione l’istituzione di ulteriori nuclei di intervento nel settore della protezione civile, composti da risorse provenienti da uno o più Stati membri e volti ad essere pienamente interconnessi, come contributo al potenziamento di una capacità di reazione rapida della protezione civile. I nuclei sono organizzati al livello degli Stati membri e soggetti alla loro direzione e comando. |
|
(11) |
In caso di emergenza grave o imminente nella Comunità, che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri o che possa dar luogo ad una richiesta di soccorso da parte di uno o più Stati membri, è necessario che l’emergenza venga notificata, ove opportuno, tramite un sistema comune di comunicazione e informazione dotato della necessaria affidabilità. |
|
(12) |
Il meccanismo dovrebbe consentire di mobilitare gli interventi di soccorso e agevolarne il coordinamento, in modo da contribuire a garantire una migliore protezione in primo luogo delle persone, ma anche dell’ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, limitando il numero dei morti e dei feriti, i danni materiali, economici ed ecologici e rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà. È opportuno che la cooperazione rafforzata nel settore degli interventi della protezione civile poggi su una struttura comunitaria di protezione civile composta da un centro di monitoraggio e di informazione e un sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze gestito dalla Commissione, nonché da punti di contatto negli Stati membri. Tale struttura costituirebbe l’ambito preposto alla raccolta di informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze, alla diffusione di tali informazioni a tutti gli Stati membri e allo scambio degli insegnamenti tratti dagli interventi effettuati. |
|
(13) |
I punti di contatto negli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire informazioni sulla disponibilità dei mezzi di soccorso della protezione civile richiesti dal paese colpito dall’emergenza, comprese le informazioni sulla disponibilità di mezzi e capacità militari. |
|
(14) |
È necessario rafforzare la disponibilità di idonei mezzi di trasporto al fine di potenziare lo sviluppo di una capacità di risposta rapida a livello comunitario. La Comunità dovrebbe sostenere e integrare gli sforzi degli Stati membri agevolando la messa in comune delle risorse disponibili nel settore dei trasporti negli Stati membri e contribuendo se necessario al finanziamento di mezzi di trasporto supplementari. |
|
(15) |
Per quanto riguarda gli interventi di soccorso della protezione civile al di fuori della Comunità, il meccanismo dovrebbe agevolare e sostenere le azioni intraprese dalla Comunità e dagli Stati membri. Gli interventi di soccorso al di fuori della Comunità possono essere condotti autonomamente o come contributo a un’operazione guidata da un’organizzazione internazionale, nel qual caso la Comunità dovrebbe sviluppare le sue relazioni con le pertinenti organizzazioni internazionali. |
|
(16) |
Le Nazioni Unite, ove presenti, svolgono un ruolo di coordinamento generale degli interventi di emergenza nei paesi terzi. È opportuno che i soccorsi forniti dalla protezione civile nell’ambito del meccanismo siano coordinati con le Nazioni Unite e altri soggetti internazionali per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili ed evitare inutili duplicazioni di interventi. Un migliore coordinamento dei soccorsi di protezione civile tramite il meccanismo costituisce una condizione indispensabile per sostenere lo sforzo di coordinamento generale e assicurare un ampio contributo europeo alle operazioni internazionali di soccorso. Nelle emergenze gravi, nelle quali i soccorsi sono forniti nell’ambito sia del meccanismo sia del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (6), la Commissione dovrebbe assicurare l’efficacia, la coerenza e la complementarità della risposta della Comunità nel suo insieme. |
|
(17) |
Il meccanismo comunitario potrebbe anche costituire uno strumento inteso ad agevolare e supportare la gestione delle crisi in conformità della dichiarazione comune resa dal Consiglio e dalla Commissione il 29 settembre 2003 sull’uso del meccanismo comunitario di protezione civile nella gestione delle crisi di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea. La presente decisione non pregiudica le competenze ed il ruolo della presidenza nella gestione delle crisi ai sensi di detto titolo. |
|
(18) |
Il meccanismo potrebbe inoltre essere utilizzato per sostenere l’assistenza consolare a cittadini dell’UE in gravi situazioni di emergenza in paesi terzi riguardo ad attività di protezione civile, se ciò è richiesto dalle autorità consolari degli Stati membri. |
|
(19) |
Allorché il ricorso a mezzi e capacità militari è considerato appropriato, la cooperazione con le forze militari seguirà le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti perché siano messi a disposizione del meccanismo i mezzi e le capacità militari per la protezione delle popolazioni civili. |
|
(20) |
Il ricorso ai mezzi e alle capacità militari dovrebbe inoltre essere coerente con i principi dei pertinenti orientamenti delle Nazioni Unite. |
|
(21) |
Dovrebbero essere previste la partecipazione di paesi candidati e la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni internazionali e regionali. |
|
(22) |
Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). |
|
(23) |
L’obiettivo della presente decisione vale a dire agevolare una cooperazione rafforzata tra la Comunità europea e gli Stati membri negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenza grave o imminente, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’intervento, tenuto conto dei benefici risultanti dall’attivazione del meccanismo in termini di riduzione delle perdite di vite umane e dei danni, essere realizzato meglio a livello comunitario. Nel caso in cui una grave emergenza trascenda le capacità di reazione dello Stato membro colpito, questo dovrebbe potersi rivolgere al meccanismo per integrare le proprie risorse in materia di protezione civile. La Comunità può dunque intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea; la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
|
(24) |
Il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica non prevedono, ai fini dell’adozione della presente decisione, altri poteri di azione se non quelli di cui, rispettivamente, all’articolo 308 e all’articolo 203, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 1
1. È istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata tra la Comunità europea e gli Stati membri negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenza grave o imminente (in prosieguo «il meccanismo»).
2. La protezione fornita dal meccanismo concerne in primo luogo le persone ma anche l’ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali o di origine antropica, atti di terrorismo e catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali compreso l’inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all’interno o all’esterno della Comunità, tenendo anche conto delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche, insulari o altre della Comunità.
Il meccanismo non ha effetti sugli obblighi derivanti dalla pertinente normativa della Comunità europea o della Comunità europea dell’energia atomica o degli accordi internazionali esistenti.
Articolo 2
Il meccanismo comprende una serie di elementi ed azioni, in particolare:
|
1) |
l’individuazione delle squadre di intervento nonché di altri tipi di supporto disponibili negli Stati membri per gli interventi di soccorso in caso di emergenza; |
|
2) |
l’elaborazione e l’attuazione di un programma di formazione per le squadre di intervento e altri tipi di supporto e per gli esperti delle squadre incaricate della valutazione e/o del coordinamento (in prosieguo «le squadre di valutazione e/o coordinamento»); |
|
3) |
workshop, seminari e progetti pilota sugli aspetti salienti degli interventi; |
|
4) |
la costituzione e l’invio di squadre di valutazione e/o coordinamento; |
|
5) |
la creazione e la gestione di un centro di informazione e monitoraggio (MIC), accessibile e capace di reagire immediatamente 24 ore su 24 e a disposizione degli Stati membri e della Commissione ai fini del meccanismo; |
|
6) |
la creazione e la gestione di un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) in grado di comunicare e di scambiare informazioni tra il MIC e i punti di contatto degli Stati membri; |
|
7) |
un contributo allo sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido per le catastrofi che possono colpire il territorio degli Stati membri, al fine di permettere agli Stati membri e alla Comunità di rispondere rapidamente, nonché alla creazione di detti sistemi tramite studi e valutazioni sulla loro necessità e fattibilità e tramite azioni intese a promuoverne l’interconnessione e la connessione con il MIC e il CECIS. Tali sistemi tengono conto e si basano sulle fonti di informazione, di monitoraggio e di rilevamento esistenti; |
|
8) |
sostegno agli Stati membri per ottenere l’accesso alle risorse di attrezzature e di trasporto mediante:
|
|
9) |
integrazione del trasporto fornito dagli Stati membri mettendo a disposizione risorse di trasporto supplementari, necessarie per garantire una risposta rapida alle emergenze gravi; |
|
10) |
sostegno all’assistenza consolare ai cittadini dell’UE in situazioni di emergenza grave in paesi terzi, nel quadro di attività di protezione civile, ove le autorità consolari degli Stati membri ne facciano richiesta; |
|
11) |
altre azioni di supporto e le azioni complementari necessarie nell’ambito del meccanismo come indicato all’articolo 4 della decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (8). |
Articolo 3
Ai fini della presente decisione, si intende per:
|
1) |
«emergenza grave», qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, l’ambiente o i beni e che possa dar luogo a una richiesta di assistenza nell’ambito del meccanismo; |
|
2) |
«risposta», qualsiasi misura adottata in forza del meccanismo durante o dopo un’emergenza grave per affrontarne le conseguenze immediate; |
|
3) |
«preparazione», stato di prontezza e capacità dei mezzi umani e materiali di garantire una risposta rapida ed efficace a un’emergenza risultanti da un’azione adottata in anticipo; |
|
4) |
«allarme rapido», fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che consenta di agire per evitare o ridurre i rischi e la preparazione di una risposta efficace; |
|
5) |
«nucleo», insieme autosufficiente e autonomo di capacità degli Stati membri predefinito in base ai compiti e alle necessità o squadra mobile operativa degli Stati membri costituita da una combinazione di risorse umane e materiali, che si può descrivere in termini di capacità di intervento o di compiti che è in grado di svolgere. |
CAPO II
Preparazione
Articolo 4
1. Gli Stati membri identificano preventivamente, nell’ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, le squadre di intervento o i nuclei che possono rendersi disponibili a tal fine o che potrebbero essere costituite con brevissimo preavviso ed essere inviate, in genere entro le 12 ore successive alla richiesta di aiuto. Tengono conto del fatto che la composizione delle squadre o dei nuclei dovrà dipendere dalla natura dell’emergenza grave e dalle sue particolari necessità.
2. Gli Stati membri selezionano gli esperti che possono essere mobilitati sul luogo dell’emergenza per far parte di una squadra di valutazione e/o coordinamento.
3. Gli Stati membri lavorano su base volontaria alla costituzione di nuclei, in particolare per soddisfare le necessità prioritarie di intervento o di supporto nell’ambito del meccanismo, che:
|
a) |
siano composti dalle risorse provenienti da uno o più Stati partecipanti al meccanismo; |
|
b) |
siano in grado di svolgere compiti nelle aree di risposta; |
|
c) |
siano in grado di eseguire i loro compiti secondo orientamenti internazionali riconosciuti e possano pertanto:
|
|
d) |
siano interoperabili con altri nuclei; |
|
e) |
siano stati formati e addestrati per soddisfare le esigenze di interoperabilità di cui alle lettere a) e d); |
|
f) |
siano posti sotto l’autorità di una persona responsabile del loro funzionamento; |
|
g) |
siano in grado di fornire assistenza ad altri organi dell’UE e/o altre organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite. |
4. Gli Stati membri prendono in considerazione la possibilità di fornire, a seconda delle necessità, anche altri tipi di supporto, che potrebbero essere messi a disposizione da parte dei servizi competenti, come personale specializzato e attrezzature speciali che consentano di affrontare un particolare tipo di emergenza, e di fare ricorso alle risorse che possono essere messe a disposizione da parte di organizzazioni non governative e altri soggetti attivi nel settore.
5. Gli Stati membri che lo desiderino possono, salvo adeguati vincoli di sicurezza, fornire informazioni sui mezzi e le capacità militari pertinenti che potrebbero essere utilizzati come ultima risorsa nel quadro dei soccorsi della protezione civile prestati attraverso il meccanismo, come il supporto sul piano dei trasporti, logistico o medico.
6. Gli Stati membri forniscono le pertinenti informazioni generali sulle squadre, sugli esperti, sui nuclei e altri tipi di supporto di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo nei sei mesi successivi all’adozione della presente decisione e aggiornano prontamente tali informazioni ove necessario, nonché sulle risorse mediche di cui all’articolo 5, punto 6.
7. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, ove ne facciano richiesta, prendono le misure ad assicurare il tempestivo trasporto dei soccorsi della protezione civile che essi offrono.
8. Gli Stati membri designano i punti di contatto e ne informano la Commissione.
Articolo 5
La Commissione svolge i seguenti compiti:
|
1) |
istituisce e gestisce il MIC; |
|
2) |
istituisce e gestisce il CECIS; |
|
3) |
contribuisce allo sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido per i disastri di cui all’articolo 2, punto 7; |
|
4) |
predispone i mezzi necessari per mobilitare e inviare, il più rapidamente possibile, piccole squadre di esperti incaricate:
|
|
5) |
istituisce un programma di formazione volto a rafforzare il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile garantendo la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento e i nuclei di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o, se del caso, degli altri tipi di supporto di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e migliorando la competenza degli esperti di cui all’articolo 4, paragrafo 2. Il programma comprende corsi ed esercitazioni comuni e un sistema di scambi in base al quale singoli componenti delle squadre possono essere distaccati presso altri Stati membri; |
|
6) |
raccoglie e mette in comune, in caso di emergenza grave, le informazioni sulle capacità degli Stati membri di produrre sieri e vaccini o altre risorse mediche necessarie nonché sulle riserve disponibili per gli interventi di soccorso; |
|
7) |
istituisce un programma basato sull’esperienza acquisita in seguito agli interventi effettuati nel quadro del meccanismo e provvede alla diffusione di tale esperienza tramite il sistema di informazione; |
|
8) |
promuove e incoraggia l’introduzione e l’uso di nuove tecnologie nel contesto del meccanismo; |
|
9) |
adotta le misure di cui all’articolo 2, punti 8 e 9; |
|
10) |
pone in essere la capacità di fornire sostegno logistico di base agli esperti in materia di valutazione e di coordinamento; |
|
11) |
intraprende tutte le altre misure complementari e di sostegno necessarie nell’ambito del meccanismo di cui all’articolo 4 della decisione 2007/162/CE, Euratom. |
CAPO III
Risposta
Articolo 6
1. Quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi un’emergenza grave che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri, lo Stato membro nel quale si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia alla Commissione e agli Stati membri che rischiano di essere interessati dall’emergenza.
Il primo comma non trova applicazione laddove all’obbligo di notificazione sia già stato dato adempimento conformemente alla pertinente normativa della Comunità europea o della Comunità europea dell’energia atomica o di accordi internazionali esistenti.
2. In caso di grave emergenza all’interno della Comunità o di imminente minaccia di tale eventualità che possono comportare una richiesta di assistenza da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro nel quale si è verificata l’emergenza ne dà immediatamente notizia alla Commissione, ove si preveda un’eventuale richiesta di aiuto tramite il MIC, in modo che la Commissione possa, ove necessario, informare gli altri Stati membri e attivare i servizi competenti.
3. Le notificazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate, ove opportuno, mediante il CECIS.
Articolo 7
1. Quando nella Comunità si verifica una grave situazione di emergenza, uno Stato membro può chiedere aiuto tramite il MIC o rivolgersi direttamente agli altri Stati membri. La richiesta deve essere quanto più specifica possibile.
2. In caso di richiesta di aiuto tramite il MIC la Commissione, appena ricevuta la richiesta, a seconda delle circostanze e senza indugio:
|
a) |
inoltra la richiesta ai punti di contatto degli altri Stati membri; |
|
b) |
agevola la mobilitazione di squadre, di esperti, di nuclei d’intervento e di altri mezzi di soccorso; |
|
c) |
raccoglie informazioni ufficialmente controllate in merito all’emergenza e le comunica agli altri Stati membri. |
3. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di soccorso decide in tempi rapidi se è in condizione di prestare il soccorso richiesto e ne informa lo Stato membro richiedente o tramite il MIC o direttamente precisando la portata e le condizioni del soccorso che può prestare. Se uno Stato membro trasmette le informazioni direttamente allo Stato membro richiedente, provvede a informarne anche il MIC. Il MIC tiene informati gli Stati membri.
4. La direzione degli interventi di soccorso è di competenza dello Stato membro che chiede aiuto. Le autorità dello Stato membro richiedente indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre o ai nuclei di intervento. I particolari dell’esecuzione di tali compiti sono lasciati al responsabile designato dallo Stato membro che presta assistenza.
5. Qualora lo Stato membro richiedente chiede alle squadre di intervento di dirigere le operazioni di intervento per suo conto, le squadre mobilitate dagli Stati membri e dalla Comunità si sforzano di coordinare le loro operazioni.
6. Qualora le squadre di valutazione e/o coordinamento siano inviate, esse facilitano il coordinamento fra le squadre di intervento e provvedono al collegamento con le autorità competenti dello Stato membro richiedente.
Articolo 8
1. In caso di grave emergenza all’esterno della Comunità, l’articolo 7 può, su richiesta, essere applicato anche per gli interventi di soccorso della protezione civile all’esterno della Comunità.
Tali interventi possono essere effettuati sotto forma di interventi di soccorso autonomi oppure come contributo a un’operazione guidata da un’organizzazione internazionale.
L’ambito di applicazione dei dispositivi di coordinamento di cui al presente articolo include solo l’assistenza inoltrata mediante il meccanismo.
Le misure adottate ai sensi del presente articolo non pregiudicano le misure adottate ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea.
2. Nei casi in cui è prestata l’assistenza della protezione civile di cui al paragrafo 1 in risposta ad una richiesta trasmessa tramite il MIC, lo Stato membro che assume la presidenza del Consiglio dell’Unione europea (in prosieguo «la presidenza») assicura il coordinamento globale degli interventi di soccorso della protezione civile, nel rispetto del ruolo di coordinamento operativo della Commissione di cui al paragrafo 4.
3. Per quanto riguarda il coordinamento politico e strategico la presidenza, in particolare:
|
a) |
valuta l’idoneità dell’eventuale utilizzo del meccanismo quale strumento inteso ad agevolare e supportare la gestione delle crisi; |
|
b) |
ove lo ritenga necessario, stabilisce relazioni con il paese terzo interessato a livello politico e si tiene in collegamento con tale paese in tutte le fasi dell’emergenza relativamente al quadro politico e strategico globale dell’intervento di soccorso. |
Ove opportuno, la presidenza può chiedere ad un altro Stato membro di assumere, in tutto o in parte, la responsabilità del coordinamento politico e strategico o chiedere alla Commissione di sostenere tale coordinamento.
4. Il coordinamento operativo è assicurato dalla Commissione in stretta cooperazione con la Presidenza nel quadro del coordinamento politico e strategico di cui al paragrafo 3. Il coordinamento operativo consiste, a seconda dei casi, nelle seguenti attività:
|
a) |
mantenere un dialogo continuo con i punti di contatto degli Stati membri al fine di assicurare un contributo efficace e coerente della protezione civile europea alle operazioni internazionali di soccorso attraverso il meccanismo, in particolare:
|
|
b) |
mantenere contatti con il paese terzo colpito su dettagli tecnici quali le necessità precise in materia di soccorsi, l’accettazione di offerte e le modalità pratiche per il ricevimento e la distribuzione degli aiuti a livello locale; |
|
c) |
mantenere contatti o cooperare con l’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (UNOCHA), se presente, e con gli altri soggetti pertinenti che contribuiscono alle operazioni internazionali di soccorso al fine di ottimizzare le sinergie, cercare le complementarità ed evitare duplicazioni e carenze; |
|
d) |
mantenere contatti con tutti i soggetti interessati, in particolare nella fase finale dell’intervento di soccorso a titolo del meccanismo, al fine di facilitare un ordinato passaggio delle consegne. |
5. Ove appropriato la Commissione può, caso per caso, espletare compiti operativi supplementari con l’accordo della presidenza.
6. La Commissione, in stretta cooperazione con la presidenza, può designare le squadre di valutazione e/o coordinamento di cui al paragrafo 4, lettera a), punto ii). Le squadre sono costituite da esperti e da un caposquadra forniti dagli Stati membri caso per caso. La Commissione seleziona gli esperti e il caposquadra in base a qualifiche ed esperienza, tra cui il livello di formazione intrapreso sul meccanismo, esperienze precedenti in missioni svoltesi nel quadro del meccanismo e altre gestioni di soccorso internazionali. La selezione si basa anche su altri criteri, tra cui la conoscenza delle lingue, in modo da assicurare che la squadra nel suo complesso disponga delle conoscenze necessarie per la situazione specifica.
Il MIC mantiene uno stretto contatto con le squadre di valutazione e/o coordinamento e fornisce loro sostegno e orientamenti.
7. La presidenza e la Commissione assicurano una stretta cooperazione e mantengono un dialogo costante in tutte le fasi dell’emergenza riguardo all’intervento.
Il coordinamento operativo è del tutto integrato con il coordinamento generale fornito dall’UNOCHA, quando presente, e rispetta il ruolo direttivo di quest’ultimo.
Il coordinamento mediante il meccanismo non incide su contatti bilaterali tra gli Stati membri partecipanti e il paese colpito, né sulla cooperazione tra gli Stati membri e le Nazioni Unite. Questi contatti bilaterali possono anche essere usati per contribuire al coordinamento mediante il meccanismo.
Si ricercano sinergie e complementarità con altri strumenti dell’Unione o della Comunità. In particolare la Commissione assicura complementarità e coerenza delle azioni a titolo del meccanismo e delle azioni finanziate dal regolamento (CE) n. 1257/96.
Nel caso di un’emergenza di grande entità al di fuori della Comunità, l’eventuale ricorso a mezzi e capacità militari disponibili a sostegno della protezione civile dovrebbe essere conforme ai principi delle pertinenti linee guida delle Nazioni Unite.
8. Il ruolo di coordinamento della presidenza e della Commissione di cui al presente articolo non pregiudica competenze e responsabilità degli Stati membri riguardo alle rispettive squadre, ai rispettivi nuclei e altri tipi di supporto, mezzi e capacità militari compresi. In particolare il coordinamento della presidenza e della Commissione non implica che si impartiscano ordini alle squadre degli Stati membri, ai loro nuclei e altri tipi di supporto, i quali sono dispiegati su base volontaria in conformità del coordinamento a livello di quartier generale e del coordinamento in loco.
9. Per permettere il coordinamento di cui ai punti 8 e 9 e assicurare un ampio contributo alle operazioni internazionali di soccorso:
|
a) |
tutti gli Stati membri che prestano soccorsi in materia di protezione civile nelle circostanze indicate nel paragrafo 1 in risposta a una richiesta trasmessa tramite il MIC tengono pienamente al corrente quest’ultimo delle loro attività; e |
|
b) |
le squadre e i nuclei degli Stati membri in loco che partecipano all’intervento tramite il meccanismo si concertano con le squadre di coordinamento e/o valutazione in loco del MIC. |
Articolo 9
La Commissione può sostenere e integrare i soccorsi della protezione civile prestati dagli Stati membri nell’ambito del meccanismo, adottando le misure di cui all’articolo 2, punti 8 e 9.
CAPO IV
Disposizioni finali
Articolo 10
Il meccanismo è aperto alla partecipazione dei paesi candidati.
Altri paesi terzi, organizzazioni internazionali o regionali possono cooperare alle attività svolte nell’ambito del meccanismo ove esistano fra tali paesi terzi od organizzazioni e la Comunità accordi che lo consentono.
Articolo 11
Ai fini dell’applicazione della presente decisione, gli Stati membri designano le autorità competenti e ne danno comunicazione alla Commissione.
Articolo 12
La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, regole di attuazione, segnatamente per quanto concerne:
|
1) |
le risorse disponibili per gli interventi di soccorso, di cui all’articolo 4; |
|
2) |
il MIC, di cui all’articolo 2, punto 5; |
|
3) |
il CECIS, di cui all’articolo 2, punto 6; |
|
4) |
le squadre di valutazione e/o coordinamento, di cui all’articolo 2, punto 4, compresi i criteri di selezione degli esperti; |
|
5) |
il programma di formazione, di cui all’articolo 2, punto 2; |
|
6) |
i nuclei di cui all’articolo 4, paragrafo 3; |
|
7) |
i sistemi di rilevamento e allarme rapido, di cui all’articolo 2, punto 7; |
|
8) |
l’informazione sulle risorse mediche, di cui all’articolo 5, punto 6; |
|
9) |
gli interventi all’interno della Comunità, di cui all’articolo 7, e gli interventi al di fuori della Comunità, di cui all’articolo 8. |
Articolo 13
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 13 della decisione 2007/162/CE, Euratom.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 14
La Commissione valuta l’applicazione della presente decisione ogni tre anni a decorrere dalla data della sua notificazione e presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio le conclusioni cui giunge nella valutazione.
Le conclusioni sono corredate, ove opportuno, di proposte volte a modificare la presente decisione.
Articolo 15
La decisione 2001/792/CE, Euratom è abrogata.
Ogni riferimento alla decisione abrogata s’intende come riferimento alla presente decisione e va interpretato in base alla tabella di corrispondenza allegata.
Articolo 16
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
R. PEREIRA
(1) Parere del 24 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 195 del 18.8.2006, pag. 40.
(3) GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.
(4) GU C 198 del 27.7.1991, pag. 1.
(5) GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1.
(6) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(8) GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.
ALLEGATO
Tabella di corrispondenza
|
Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio |
Presente decisione |
|
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
Articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo comma |
|
Articolo 1, paragrafo 2, terzo comma |
Considerando 4, seconda frase |
|
Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva |
Articolo 2, frase introduttiva |
|
Articolo 1, paragrafo 3, primo trattino |
Articolo 2, punto 1 |
|
Articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino |
Articolo 2, punto 2 |
|
Articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino |
Articolo 2, punto 3 |
|
Articolo 1, paragrafo 3, quarto trattino |
Articolo 2, punto 4 |
|
Articolo 1, paragrafo 3, quinto trattino |
Articolo 2, punto 5 |
|
Articolo 1, paragrafo 3, sesto trattino |
Articolo 2, punto 6 |
|
— |
Articolo 2, punto 7 |
|
— |
Articolo 2, punto 8 |
|
— |
Articolo 2, punto 9 |
|
— |
Articolo 2, punto 10 |
|
Articolo 1, paragrafo 3, settimo trattino |
Articolo 2, punto 11 |
|
— |
Articolo 3 |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
Articolo 3, frase introduttiva |
— |
|
Articolo 3, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
Articolo 3, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 6 |
|
Articolo 3, lettera d) |
Articolo 4, paragrafo 4 |
|
— |
Articolo 4, paragrafo 5 |
|
— |
Articolo 4, paragrafo 7 |
|
Articolo 3, lettera e) |
Articolo 4, paragrafo 8, e articolo 11 |
|
Articolo 4, frase introduttiva |
Articolo 5, frase introduttiva |
|
Articolo 4, lettera a) |
Articolo 5, punto 1 |
|
Articolo 4, lettera b) |
Articolo 5, punto 2 |
|
— |
Articolo 5, punto 3 |
|
Articolo 4, lettera c) |
Articolo 5, punto 4 |
|
Articolo 4, lettera d) |
Articolo 5, punto 5 |
|
Articolo 4, lettera e) |
Articolo 5, punto 6 |
|
Articolo 4, lettera f) |
Articolo 5, punto 7 |
|
Articolo 4, lettera g) |
Articolo 5, punto 8 |
|
Articolo 4, lettera h) |
Articolo 5, punto 9 |
|
— |
Articolo 5, punto 10 |
|
— |
Articolo 5, punto 11 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
|
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
|
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 6 |
|
Articolo 6, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, secondo comma |
Articolo 8, paragrafi da 2 a 9 |
|
— |
Articolo 9 |
|
Articolo 7 |
Articolo 10, primo comma |
|
— |
Articolo 10, secondo comma |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 12, frase introduttiva |
|
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 12, punto 1 |
|
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 12, punto 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 12, punto 3 |
|
Articolo 8, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 12, punto 4 |
|
Articolo 8, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 12, punto 5 |
|
— |
Articolo 12, punto 6 |
|
— |
Articolo 12, punto 7 |
|
Articolo 8, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 12, punto 8 |
|
Articolo 8, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 12, punto 9 |
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
|
Articolo 9, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 10 |
Articolo 14 |
|
— |
Articolo 15 |
|
Articolo 11 |
— |
|
Articolo 12 |
Articolo 16 |