30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

che modifica la direttiva 92/34/CEE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione da paesi terzi dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

[notificata con il numero C(2007) 5693]

(2007/776/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE, la Commissione deve decidere se i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto prodotti in un paese terzo, i quali presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni di tale direttiva.

(2)

Tuttavia, le informazioni di cui dispone attualmente la Commissione sulle condizioni esistenti nei paesi terzi non sono ancora sufficienti a permetterle l’adozione di siffatte decisioni nei confronti di nessuno di tali paesi.

(3)

Onde evitare l’interruzione del flusso di scambi, occorre autorizzare gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto da paesi terzi a continuare ad applicare condizioni equivalenti a quelle applicabili a prodotti comunitari simili, secondo quanto disposto nell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/34/CEE. È quindi opportuno prorogare oltre il 31 dicembre 2007 il periodo di applicazione della deroga di cui alla direttiva 92/34/CEE per tali importazioni.

(4)

La direttiva 92/34/CEE va modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/34/CEE, la data «31 dicembre 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2010».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/54/CE (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 16).