23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2007

che modifica la decisione 2006/504/CE per quanto riguarda la frequenza dei controlli sulle arachidi e sui prodotti derivati originari o provenienti dal Brasile a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti

[notificata con il numero C(2007) 5516]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/759/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/504/CE della Commissione (2) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti.

(2)

Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha constatato che l’aflatossina B1 è un potente cancerogeno genotossico che, anche a dosi minime, aumenta il rischio di cancro del fegato. Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (3), stabilisce i tenori massimi autorizzati di aflatossine nei prodotti alimentari. Tuttavia, il numero crescente di notifiche ricevute nel 2005 e nel 2006 attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) ha mostrato che le arachidi e i prodotti derivati provenienti dal Brasile presentavano regolarmente tenori di aflatossine superiori ai limiti previsti.

(3)

Tale contaminazione costituisce una minaccia per la salute pubblica nella Comunità. È pertanto opportuno adottare misure specifiche a livello comunitario.

(4)

L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione ha effettuato una missione in Brasile dal 25 aprile al 4 maggio 2007 al fine di valutare gli attuali sistemi di controllo volti a prevenire la contaminazione da aflatossine delle arachidi destinate all’esportazione verso la Comunità (4). Da tale missione è emerso che il sistema per il controllo delle arachidi esportate nella Comunità è sì in vigore, ma non è pienamente applicato. Tale sistema non garantisce pertanto in assoluto che le arachidi esportate nella Comunità soddisfino le prescrizioni in materia di aflatossine.

(5)

Nell’interesse della salute pubblica, le arachidi e i prodotti derivati importati dal Brasile nella Comunità, prima della loro commercializzazione, devono essere sottoposti dall’autorità competente dello Stato membro importatore a un campionamento e a un’analisi più frequenti volti a determinarne il tenore di aflatossine.

(6)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5), è predisposto un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, devono essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le misure di cui all’articolo 15, paragrafo 5, di detto regolamento saranno applicabili solo a partire dal 2008. Al fine di tutelare la salute pubblica è opportuno imporre immediatamente un aumento della frequenza dei controlli relativi al tenore di aflatossine nelle arachidi provenienti dal Brasile. Per il momento, non è richiesto che le arachidi e i prodotti derivati importati dal Brasile siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dalle competenti autorità brasiliane.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/504/CE della Commissione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/504/CE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 1, secondo comma, lettera a), sono aggiunti i seguenti punti iii), iv) e v):

«iii)

arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;

iv)

arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);

v)

arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).»;

2)

nell’articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 9:

«9.   Il presente articolo non si applica alle importazioni di arachidi di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v).»;

3)

nell’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile, ad eccezione delle arachidi di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v), per le quali il campionamento è effettuato per il 50 % delle partite provenienti dal Brasile;»

4)

nell’articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il presente articolo non si applica alle importazioni di arachidi di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v).»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

(2)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/563/CE (GU L 215 del 18.8.2007, pag. 18).

(3)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1126/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14).

(4)  Relazione di una missione effettuata in Brasile dal 25 aprile al 4 maggio 2007 al fine di valutare i sistemi in funzione per il controllo della contaminazione da aflatossine delle arachidi destinate all’esportazione verso l’Unione europea [DG (SANCO)/7182/2007 — MR].

(5)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).