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14.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2007
sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/730/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (1), in particolare l’articolo 3 bis, paragrafo 2,
visto il parere del comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettera del 25 settembre 1998 il Regno Unito ha notificato alla Commissione le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE. Il 2 novembre 1998 la Commissione ha comunicato tali misure agli altri Stati membri e ha ricevuto le osservazioni del comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE nel corso della riunione tenutasi il 20 novembre 1998. Con lettera del 23 dicembre 1998 la Commissione ha informato il Regno Unito in merito all’esistenza di dubbi circa la portata delle misure notificate, che le impedivano di valutarne la compatibilità con il diritto comunitario. Il Regno Unito ha notificato una versione modificata di tali misure alla Commissione con lettera del 5 maggio 2000. |
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(2) |
Entro tre mesi da questa notifica la Commissione ha verificato la compatibilità delle misure in questione con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione. |
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(3) |
Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo britannico. |
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(4) |
L’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società incluso nelle misure adottate dal Regno Unito è stato redatto in modo chiaro e trasparente, e nel Regno Unito è stata avviata una consultazione di ampio respiro. |
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(5) |
La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal Regno Unito rispettano almeno due dei criteri indicati qui di seguito, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) una spiccata rilevanza generale nello Stato membro interessato, e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l’attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione dello Stato membro, in particolare come evento catalizzatore dell’identità culturale; iii) la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; iv) il fatto che l’evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori. |
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(6) |
Numerosi eventi fra quelli elencati nelle misure adottate dal Regno Unito, compresi i Giochi olimpici estivi e invernali, nonché le finali dei campionati mondiali ed europei di calcio, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito nel loro insieme, essendo particolarmente seguiti dal pubblico in generale (indipendentemente dalla nazionalità dei partecipanti), e non solo dal pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. |
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(7) |
La finale del campionato di calcio ha spiccata rilevanza generale nel Regno Unito, trattandosi della partita singola più importante nel calcio nazionale inglese e di una vera occasione nazionale, nonché di un evento di fama mondiale. |
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(8) |
La finale del campionato scozzese ha spiccata rilevanza generale in Scozia in quanto evento di portata analoga alla finale del campionato inglese. |
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(9) |
L’evento equestre Grand National ha importanza generale nel Regno Unito in quanto evento di lunga data e di richiamo mondiale, nonché specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione del paese, in quanto fa parte della coscienza nazionale britannica. |
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(10) |
Il Derby ha importanza generale nel Regno Unito come evento preminente nella stagione delle gare al galoppo e in quanto parte del calendario nazionale, nonché specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione del paese in quanto evento quintessenzialmente britannico che trascende le classi sociali e suscita interesse in tutto il paese. |
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(11) |
Le finali di tennis di Wimbledon hanno importanza generale nel Regno Unito in quanto torneo britannico preminente di fama mondiale, che risveglia grande interesse da parte dei mass media. Inoltre la risonanza generale e la specifica importanza culturale di questo evento nel Regno Unito sono dovuti al successo dei partecipanti britannici a questa competizione. |
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(12) |
La finale della Rugby League Challenge Cup e la Coppa del mondo di rugby hanno generale importanza nel Regno Unito in quanto eventi di ampio interesse generale anche per chi non segue abitualmente queste competizioni. Le partite del torneo di rugby delle «Sei nazioni», alle quali partecipano le cosiddette «home countries» (2) (Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia), hanno spiccata rilevanza generale nel Regno Unito in quanto evento importante nel calendario sportivo del paese. |
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(13) |
Le partite di cricket «Test Matches» giocate in Inghilterra hanno importanza generale nel Regno Unito in quanto eventi di riferimento nella stagione sportiva estiva nazionale, che vedono la presenza della squadra inglese e delle principali squadre straniere e il cui richiamo trascende regioni e classi sociali. Le partite di cricket della Coppa del mondo (finali, semifinali e partite che vedono la partecipazione delle squadre delle «home nations») hanno generale importanza nel Regno Unito in quanto rientrano nell’unico campionato mondiale a sé stante in questo sport, che vede la partecipazione delle squadre del Regno Unito in competizioni al più alto livello. Inoltre queste manifestazioni sportive hanno un’importanza culturale specifica generalmente riconosciuta, per la popolazione del Regno Unito, dato il loro richiamo multiculturale che contribuisce alla coesione sociale e rafforza i legami del Regno Unito con il Commonwealth. |
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(14) |
I Giochi del Commonwealth (Commonwealth Games) hanno spiccata rilevanza generale nel Regno Unito in quanto evento consolidato che vede la partecipazione di concorrenti del Regno Unito in competizioni di alto livello. |
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(15) |
Il Campionato del mondo di atletica leggera ha spiccata rilevanza generale nel Regno Unito in quanto principale manifestazione dedicata unicamente all’atletica e che vede la partecipazioni di concorrenti del Regno Unito al più alto livello. |
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(16) |
La Ryder Cup ha spiccata rilevanza generale nel Regno Unito in quanto evento internazionale unico e di grande importanza che vede la partecipazione di concorrenti del Regno Unito in competizioni di altissimo livello. |
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(17) |
Il torneo «(British) Open Golf Tournament» ha spiccata rilevanza generale nel Regno Unito, trattandosi del più importante evento del golf britannico e di uno dei più importanti e storici eventi del golf mondiale. |
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(18) |
Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. Quando, in casi eccezionali, ciò non è avvenuto (come per le partite della Coppa del mondo di cricket elencate), l’elenco è limitato (includendo finali, semifinali e partite che vedono la partecipazione delle squadre nazionali), e pertanto per gli eventi in questione risultano sufficienti forme adeguate di ritrasmissione, e in ogni caso soddisfa due dei criteri considerati indicatori affidabili dell’importanza dell’evento (considerando 13). |
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(19) |
Le misure adottate dal Regno Unito risultano proporzionate a giustificare una deroga al principio fondamentale, sancito dal trattato CE, della libera prestazione di servizi sulla base di un motivo imperativo di pubblico interesse, che è quello di assicurare l’ampio accesso dei telespettatori alla trasmissione di eventi di particolare importanza per la società. |
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(20) |
Le misure adottate dal Regno Unito sono compatibili con le regole comunitarie di concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre il numero degli eventi citati non è sproporzionatamente elevato e tale da creare distorsione della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. |
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(21) |
A rafforzare la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito è il fatto che un certo numero di eventi fra quelli elencati richiede soltanto forme adeguate di ritrasmissione. |
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(22) |
Dopo che la Commissione aveva comunicato le misure britanniche agli altri Stati membri, e consultato il comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il direttore generale dell’Istruzione e della cultura ha comunicato al Regno Unito, con lettera del 28 luglio 2000, che la Commissione europea non intendeva opporre obiezioni alle misure notificate. |
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(23) |
Tali misure sono state pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE. |
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(24) |
In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal Regno Unito sono compatibili con il diritto comunitario. Le misure, elencate nell’allegato della presente decisione, devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE. |
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(25) |
Per garantire la certezza del diritto la presente decisione dovrà applicarsi dalla data della prima pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, delle misure notificate dal Regno Unito, |
DECIDE:
Articolo 1
Le misure adottate ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE e notificate dal Regno Unito alla Commissione il 5 maggio 2000, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 328 del 18 novembre 2000, sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 2
Le misure, elencate nell’allegato della presente decisione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 18 novembre 2000.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2007.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(2) L’elenco britannico è stato modificato nel 2001 dopo che il nome di questo evento è cambiato da Five Nations Rugby Tournament a Six Nations Rugby Tournament.
ALLEGATO
Le misure adottate dal Regno Unito che devono essere pubblicate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE sono le seguenti:
[Estratti della sezione IV della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996]
LEGGE SULLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE 1996 (BROADCASTING ACT 1996)
Capitolo 55
SEZIONE IV
Eventi sportivi e altri eventi che presentano interesse a livello nazionale
Elenco degli avvenimenti
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97. |
1) |
Ai fini della presente sezione, un «evento inserito nell’elenco» è un evento sportivo o altro evento che presenta interesse nazionale figurante sino a nuovo ordine su un elenco redatto dal ministro ai fini della presente sezione. |
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2) |
Il ministro non può in alcun momento redigere, modificare o cessare di tenere aggiornato un elenco quale quello indicato al precedente paragrafo 1 senza aver previamente consultato:
ai fini del presente paragrafo, un «evento rilevante» è qualunque evento sportivo o d’altro genere che presenti interesse nazionale, che il ministro si proponga di inserire o no nell’elenco. |
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3) |
Non appena redatto o modificato un elenco quale quello di cui al precedente paragrafo 1, il ministro lo pubblica nel modo da lui ritenuto più opportuno per sottoporlo all’attenzione:
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4) |
Nel presente articolo, l’espressione «presentare interesse a livello nazionale» significa presentare interesse in Inghilterra, in Scozia, nel Galles o nell’Irlanda del Nord. |
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5) |
L’aggiunta di un evento rilevante su un elenco quale quello indicato al precedente paragrafo 1 non ha alcun effetto:
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6) |
L’elenco redatto dal ministro ai fini dell’articolo 182 della legge del 1990, nella versione in vigore immediatamente prima dell’entrata in vigore del presente articolo, si presume redatto ai fini della presente sezione. |
Categorie di servizi
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98. |
1) |
Ai fini della presente sezione, i servizi di programmi televisivi sono suddivisi in due categorie nel modo seguente:
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2) |
I servizi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono i seguenti:
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3) |
Il ministro è abilitato ad adottare qualunque decreto volto a modificare il paragrafo 2 al fine di eliminare o di aggiungere qualunque servizio ai servizi ivi menzionati. |
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4) |
Qualunque decreto adottato in virtù del paragrafo 3 può essere annullato con risoluzione adottata da una delle due Camere del Parlamento. |
[…]
Restrizioni alla trasmissione televisiva di eventi inseriti nell’elenco
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101. |
1) |
Qualunque fornitore di programmi televisivi che fornisce un servizio rientrante in una delle due categorie definite al paragrafo 1 dell’articolo 98 (il «primo servizio») e destinato ad essere ricevuto sulla totalità o su una parte del territorio del Regno Unito non può trasmettere in diretta, nel quadro di tale servizio, la totalità o una parte di un evento inserito nell’elenco senza aver ottenuto il previo consenso della Commissione, a meno che:
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2) |
La Commissione può revocare qualunque consenso dato in applicazione del precedente paragrafo 1. |
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3) |
Il mancato rispetto del precedente paragrafo 1 non ha alcun effetto sulla validità del contratto. |
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4) |
Il paragrafo 1 non è applicabile quando il fornitore di programmi televisivi che fornisce il primo servizio esercita diritti acquisiti prima dell’entrata in vigore del presente articolo. |
Potere della Commissione di imporre sanzioni
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102. |
1) |
Se la Commissione:
può ordinargli di pagarle, entro un termine prefissato, un’ammenda di cui preciserà l’importo. |
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2) |
Se la Commissione constata, per quanto riguarda una domanda di autorizzazione presentata in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, che il titolare di una licenza concessa in virtù della sezione I della legge del 1990 o di una licenza di diffusione di programmi digitali concessa in virtù della sezione I della presente legge:
può ordinargli di pagarle, entro un termine prefissato, un’ammenda di cui preciserà l’importo. |
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3) |
L’importo di qualunque ammenda inflitta a qualsivoglia persona in virtù dei precedenti paragrafi 1 o 2 non può eccedere l’importo ottenuto moltiplicando la remunerazione da prendere in considerazione per il coefficiente legale. |
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4) |
Al paragrafo 3:
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5) |
Un testo regolamentare del tipo indicato al precedente paragrafo 4, punto b), può essere annullato con risoluzione adottata da una delle due Camere del Parlamento. |
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6) |
Qualunque somma percepita dalla Commissione in applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 non formerà parte delle entrate della Commissione, ma sarà versata al fondo consolidato. |
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7) |
Qualunque somma pagabile da qualsivoglia persona alla Commissione in applicazione dei precedenti paragrafi 1 o 2 può essere recuperata dalla Commissione in quanto debito dovutole dall’interessato. |
Dovere d’informazione del ministro
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103. |
1) |
Se la Commissione:
essa ne informa il ministro. |
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2) |
Se la Commissione constata, per quanto riguarda una domanda di autorizzazione presentata in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, che un organismo emittente:
essa ne informa il ministro. |
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3) |
Nel presente articolo il termine «organismo emittente» designa la BBC o la Welsh Authority. |
Codice di orientamento
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104. |
1) |
La Commissione elabora, e può riesaminare periodicamente, un codice:
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2) |
La Commissione tiene conto delle disposizioni del codice nell’esercizio dei poteri che le sono conferiti dalla presente sezione. |
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3) |
Prima di elaborare o di modificare il codice, la Commissione consulta qualunque persona essa ritenga opportuno. |
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4) |
Non appena elaborato o modificato il codice, la Commissione lo pubblica nel modo da lei ritenuto più opportuno per sottoporlo all’attenzione:
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Interpretazione della sezione IV e disposizioni complementari
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105. |
1) |
Nella presente sezione (e salvo incompatibilità con il contesto):
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2) |
L’articolo 182 della legge del 1990 (che vieta la trasmissione di alcuni eventi nel quadro di formule televisive «pay-per-view») cessa di avere effetto. |
[Estratti dei regolamenti 2000 sulle trasmissioni televisive]
REGOLAMENTI
2000 n. 54
TRASMISSIONI TELEVISIVE
Regolamenti 2000 sulle trasmissioni televisive (Television Broadcasting Regulations 2000)
Data di elaborazione: 14 gennaio 2000
Data di presentazione al Parlamento: 14 gennaio 2000
Data di entrata in vigore: 19 gennaio 2000
Considerando che il ministro è un ministro designato (1) ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge sulle Comunità europee 1972 (2) per quanto riguarda le misure relative alle trasmissioni televisive:
Pertanto il ministro, nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti dall’articolo 2, paragrafo 2, della legge sulle Comunità europee del 1972 e di tutti gli altri poteri che ne derivano, adotta i seguenti Regolamenti:
Riferimento ed entrata in vigore
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1. |
1) |
Potrà essere fatto riferimento ai presenti regolamenti con la denominazione di «regolamenti 2000 sulle trasmissioni televisive». |
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2) |
I presenti regolamenti entrano in vigore il 19 gennaio 2000. |
[…]
Modifiche della legge sulle trasmissioni televisive del 1996
3. La sezione IV della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996 (3) (eventi sportivi ed altri eventi che presentano interesse a livello nazionale) è modificata in conformità dell’allegato ai presenti regolamenti.
[…]
14 gennaio 2000
Chris Smith
Ministro della cultura, dei mezzi d’informazione e dello sport
ALLEGATO
Regolamento 3
Modifiche alla legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996: eventi sportivi e altri eventi che presentano interesse a livello nazionale
1. L’articolo 98 è sostituito dal seguente articolo:
Categorie di servizi
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98. |
1) |
Ai fini della presente sezione, i servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite del SEE sono suddivisi nelle due seguenti categorie:
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2) |
Nel quadro del presente articolo, le «condizioni richieste» che devono essere soddisfatte da un servizio sono le seguenti:
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3) |
Ai fini del paragrafo 2, punto a), non si tiene conto dei diritti pagabili a titolo di una licenza televisiva, così come definita all’articolo 1, paragrafo 7 della legge sulla telegrafia senza fili (Wireless Telegraphy Act) del 1949. |
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4) |
La condizione enunciata al presente paragrafo 2, punto b):
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5) |
La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei servizi di programmi televisivi e dei servizi di diffusione via satellite del SEE che le sembrano soddisfare le condizioni richieste. |
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6) |
Nel quadro del presente articolo, l’espressione «servizi di diffusione via satellite del SEE» designa qualunque servizio:
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[…]
3. All’articolo 101 (Restrizioni alla trasmissione televisiva di eventi inseriti nell’elenco), nel primo punto in cui si presenta, alla parola «persona» è sostituita l’espressione «fornitore di programmi televisivi».
[…]
9. All’articolo 105, paragrafo 1 (Interpretazione della sezione IV):
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a) |
dopo la definizione della «Commissione» è inserita la frase: «evento designato, in rapporto con uno Stato membro del SEE diverso dal Regno Unito, nel significato dato dall’articolo 101.A;» |
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b) |
nella definizione di trasmissione «in diretta», prima di «è» è inserita la frase «in relazione con la trasmissione televisiva di un evento inserito nell’elenco»; e |
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c) |
dopo la definizione di «servizio nazionale di Channel 3» e di «servizio regionale di Channel 3» è inserita la frase: «S4C ha lo stesso significato che ha nella sezione I della legge del 1990». |
[Estratti del codice dell’Independent Television Commission (ITC) relativo agli eventi sportivi e agli altri eventi inseriti nell’elenco, versione modificata del gennaio 2000]
Codice relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell’elenco
(versione aggiornata del gennaio 2000)
Prefazione
1. La legge sulla diffusione radiotelevisiva (Broadcasting Act 1996) («la legge»), modificata dai regolamenti 2000 sulle trasmissioni televisive (Television Broadcasting Regulations 2000) («i regolamenti»), fa obbligo all’Independent Television Commission (ITC) di elaborare, e periodicamente riesaminare, un codice che fornisca orientamenti su certe questioni relative alla diffusione televisiva di manifestazioni sportive e altri eventi d’interesse nazionale figuranti in un elenco predisposto dal ministro della cultura, dei mezzi d’informazione e dello sport. Il codice in questione è stato messo a punto dall’ITC, previa consultazione con organismi di diffusione radiotelevisiva, organismi sportivi, titolari di diritti per la trasmissione di manifestazioni sportive ed altre parti interessate, al fine di adempiere tale obbligo di legge, quale definito dall’articolo 104 della legge. […]
2. La legge limita l’acquisizione, da parte dei fornitori di programmi televisivi, dei diritti esclusivi di trasmissione in diretta della totalità o di parte degli eventi inseriti nell’elenco e di trasmissione in esclusiva di tali eventi senza il previo consenso della ITC (cfr. sezione IV della legge). Essa inoltre attribuisce alla ITC il potere di infliggere ammende ai titolari delle sue licenze se i limiti in materia di trasmissione in diretta degli eventi inseriti nell’elenco non sono stati rispettati, se sono state comunicate alla ITC informazioni inesatte o se non sono state comunicate informazioni importanti. Se i titolari delle licenze in questione sono la BBC o S4C, la ITC deve informarne il ministro. La ITC tiene conto delle disposizioni del presente codice nell’esercizio dei poteri che le sono attribuiti.
3. Il ministro definisce gli «eventi inseriti nell’elenco» conformemente alla legge, e l’elenco attualmente in vigore è presentato nell’allegato 1. Il ministro può in qualsiasi momento aggiungere o depennare eventi dall’elenco, ma è tenuto a consultare previamente la BBC, la Welsh Authority, la ITC e il titolare dei diritti relativi all’evento in questione. Nel giugno 1998 il ministro ha ampliato l’elenco per includere gli eventi del gruppo B, restando inteso che essi non sarebbero stati trattati nello stesso modo di quelli inseriti nel gruppo A. Gli eventi del gruppo A sono quelli che non possono essere trasmessi in diretta in esclusiva se non vengono soddisfatti certi criteri. I criteri e gli elementi che la ITC deve prendere in considerazione sono precisati nei paragrafi da 12 a 16. Gli eventi del gruppo B sono quelli che possono essere trasmessi in diretta esclusiva solo se sono state adottate adeguate disposizioni per garantire un’ulteriore ritrasmissione. Lo standard minimo ritenuto adeguato dalla ITC in materia di ulteriore ritrasmissione è definito ai paragrafi 17 e 18 del presente codice.
[…]
Disposizioni generali e contesto
6. Per quanto riguarda la trasmissione in diretta di eventi inseriti nell’elenco, la legge definisce due categorie di servizi di programmi televisivi: i servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite del SEE e che, sino a nuovo ordine, soddisfano le condizioni richieste (la «prima categoria»), e tutti gli altri servizi di programmi televisivi e servizi di diffusione via satellite del SEE (la «seconda categoria»). Le condizioni da soddisfare sono le seguenti: a) la fornitura del servizio non dà luogo ad alcuna remunerazione e b) il servizio deve essere ricevuto da almeno il 95 % della popolazione del Regno Unito. I servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite del SEE che rientrano nella prima categoria sono inseriti in un elenco pubblicato periodicamente dalla ITC (cfr. allegato 2). Tali requisiti sono specificati dalla legge, quale risulta modificata dai regolamenti del 2000. Qualunque contratto di trasmissione televisiva in diretta di un evento inserito nell’elenco e stipulato da un’emittente deve menzionare che i diritti sono stati acquisiti in vista della diffusione nel quadro di un servizio rientrante in una sola delle due categorie; in altri termini, devono essere stipulati contratti separati per ciascuna categoria. Un’emittente che fornisce un servizio rientrante in una delle due categorie (il «primo servizio») non può trasmettere in diretta in esclusiva la totalità o parte di un evento del gruppo A senza aver ottenuto il previo consenso della Commissione, a meno che un’emittente che fornisce un servizio rientrante nell’altra categoria (il «secondo servizio») non abbia acquisito il diritto di trasmettere in diretta lo stesso evento o la stessa parte dell’evento. L’area nella quale viene diffuso il secondo servizio deve coprire o comprendere la (quasi) totalità dell’area per la quale viene fornito il primo servizio. Il primo e il secondo servizio possono essere forniti da titolari di licenze appartenenti allo stesso proprietario, ma considerati congiuntamente debbono contare un’emittente in ciascuna delle due categorie sopra descritte.
7. Questi limiti sono applicabili solo ai diritti acquisiti o dopo l’entrata in vigore dell’articolo 101 della legge del 1996, vale a dire dopo il 1o ottobre 1996, o dopo che il ministro ha cominciato a contattare i titolari di diritti nel quadro dell’aggiornamento dell’elenco, vale a dire dopo il 25 novembre 1997, come indicato nell’allegato 1.
8. Un evento può essere inserito nell’elenco perché presenta interesse «nazionale», in Inghilterra, Scozia, Galles o Irlanda del Nord considerate separatamente. Per questo motivo, ad esempio, figura nell’elenco la finale della Coppa di Scozia di calcio. Secondo la legge tali eventi possono essere trasmessi solo nella parte del territorio del Regno Unito in cui è prevedibile che i telespettatori siano maggiormente interessati. Pertanto il riferimento fatto a Channel 3 nell’allegato 2 va inteso nel senso di riguardare singoli servizi regionali o una serie di servizi regionali di Channel 3, oppure Channel 3 nel suo insieme.
9. Obiettivo della legge è quello di offrire la possibilità di seguire eventi in diretta. È importante sottolineare che essa non richiede né garantisce la trasmissione in diretta degli eventi inseriti nell’elenco, compresa la trasmissione su Channel 3, Channel 4 o sulla BBC. È altrettanto vero che la legge non vieta la trasmissione in diretta in esclusiva di eventi inseriti nell’elenco nel quadro di tali o di altri servizi, a condizione che la ITC abbia constatato il rispetto di taluni criteri (cfr. paragrafi da 12 a 18).
10. I particolari orientamenti che la ITC deve impartire sono presentati qui di seguito. La ITC li sottoporrà a periodica rassegna e potrà modificarli alla luce dell’esperienza acquisita.
Definizione dell’espressione «in diretta»
11. L’articolo 104 della legge fa obbligo alla ITC di precisare in quali circostanze la trasmissione di eventi inseriti nell’elenco in generale, o di un evento inserito nell’elenco in particolare, debba o no essere considerata «in diretta». Esaminando la questione la ITC ha ritenuto che la tutela degli interessi dei telespettatori consista nel permettere loro, nella misura del possibile, di seguire l’evento simultaneamente al suo svolgimento. Questa considerazione induce a ritenere che la trasmissione in diretta della maggior parte degli eventi sportivi, compresi quelli che si svolgono in fusi orari diversi, vada definita come trasmissione simultanea rispetto al loro svolgimento (che cioè si verifica contemporaneamente all’evento stesso). Poiché tuttavia gli eventi sono di natura e durata variabile, è impossibile dare a tale nozione una definizione unica. L’interpretazione seguente dovrebbe poter offrire la necessaria flessibilità:
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i limiti alla trasmissione in diretta si applicano durante l’evento in questione, |
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se l’evento comprende giochi o incontri distinti, i limiti sono applicabili durante lo svolgimento di ciascuno di tali giochi o incontri, |
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se è previsto che un evento unico duri più giorni, i limiti si applicano a ciascuno dei giorni in cui l’evento si verifica, durante lo svolgimento, |
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quando un evento comprende più parti distinte che si sovrappongono nel tempo (come avviene per i giochi olimpici o le partite finali della Coppa del mondo di calcio) e che non possono quindi essere trasmessi simultaneamente nella loro integralità alla televisione, i limiti si applicano a ciascuno degli incontri o a ciascuna delle gare come se si trattasse di un evento singolo. |
Fattori da prendere in considerazione per concedere o revocare l’autorizzazione a una trasmissione esclusiva
12. L’articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della legge fa obbligo alla ITC di fornire orientamenti per quanto riguarda gli aspetti da prendere in considerazione nel determinare se concedere l’autorizzazione a che un’emittente la quale fornisce un servizio che rientra nella prima categoria (il «primo servizio») trasmetta in diretta o in esclusiva un evento (o parte di un evento) in casi in cui nessun organismo emittente che fornisce un servizio rientrante nell’altra categoria (il «secondo servizio») ha acquisito gli stessi diritti, o in cui l’area nella quale il secondo servizio è destinato a essere diffuso non copre né comprende la (quasi) totalità dell’area per la quale viene fornito il primo servizio.
13. Nel determinare se concedere l’autorizzazione, la ITC potrebbe limitarsi a stabilire che la disponibilità dei diritti era di pubblica conoscenza e che nessun organismo emittente fornitore di un servizio rientrante nell’altra categoria aveva manifestato al titolare dei diritti il proprio interesse all’acquisizione, né aveva presentato un’offerta in questo senso. Tuttavia la ITC dovrà avere anche la certezza che agli organismi emittenti si sia presentata una reale possibilità di acquisire tali diritti a condizioni eque e ragionevoli, e per farsi un’opinione in materia dovrà tenere conto di alcuni o dell’insieme degli elementi seguenti:
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qualsiasi invito a manifestare interesse (sotto forma o di annuncio pubblico o di licitazione privata) riguardante l’acquisizione dei diritti deve essere stato comunicato apertamente e simultaneamente a organismi emittenti rientranti nelle due categorie, |
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sin dall’inizio dei negoziati la documentazione e/o il materiale di marketing devono descrivere tutti gli aspetti importanti della procedura di negoziato e di acquisizione dei diritti, nonché tutti i termini e le condizioni importanti, specificando altresì quali sono i diritti disponibili, |
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se i diritti relativi all’evento inserito nell’elenco fanno parte di un insieme di diritti, quest’ultimo deve essere proposto alle stesse condizioni agli organismi emittenti che rientrano nelle due categorie. Sarebbe poi preferibile che i diritti in questione possano essere acquisiti indipendentemente da altri (come i diritti relativi alla trasmissione dei momenti salienti dell’evento, alle trasmissioni in differita, alla trasmissione di altri eventi, ecc.), |
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le condizioni o i costi connessi all’acquisizione dei diritti (ad esempio i costi di produzione) devono essere stati chiaramente specificati e non devono essere più vantaggiosi per l’una o per l’altra delle categorie di servizi, |
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il prezzo richiesto deve essere stato equo, ragionevole e non aver comportato discriminazioni tra le due categorie di servizi. La nozione di prezzo equo varia in funzione del tipo di diritti proposti e del loro valore agli occhi degli organismi emittenti. Un’ampia forbice di prezzi dovrebbe in linea di principio essere considerata come equa, ma per farsi un’opinione in materia la ITC terrà conto in particolare dei seguenti elementi: |
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le tariffe precedentemente pagate per l’evento o per eventi analoghi, |
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l’ora di programmazione della trasmissione in diretta dell’evento, |
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il potenziale che la trasmissione in diretta dell’evento potrebbe generare a livello di entrate o di telespettatori (ad esempio vendita di spot pubblicitari o sponsorizzazioni, prospettive di entrate connesse ad abbonamenti), |
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il periodo durante il quale i diritti sono offerti, e |
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la concorrenza sul mercato. |
14. Affinché si offra una vera opportunità di acquisizione dei diritti è anche necessario che gli organismi emittenti dispongano di un periodo di tempo realistico a tal fine. La nozione di periodo di tempo realistico dipenderà dalle circostanze di ciascun caso: fra queste sono da annoverare la complessità delle trattative e della produzione e trasmissione del programma che inquadra l’evento, nonché la prossimità dell’evento alla data alla quale vengono offerti i diritti. Il periodo di tempo fissato deve offrire a tutte le parti la realistica possibilità di negoziare e di concludere accordi, ma non dovrà protrarsi indebitamente, poiché ciò impedirebbe agli organismi emittenti di conformarsi al presente codice.
15. L’autorizzazione della ITC è inoltre richiesta quando l’area nella quale il servizio è destinato ad essere fornito non copre né comprende la (quasi) totalità dell’area nella quale l’altro servizio è destinato ad essere fornito. Per determinare se deve dare o meno la sua autorizzazione, la ITC terrà conto degli interessi dei vari telespettatori nelle varie aree, nonché nelle zone di copertura dei vari organismi emittenti.
16. In linea generale l’autorizzazione viene concessa per l’insieme del periodo per i quali i diritti sono acquisiti, a riconoscimento del fatto che il prezzo pagato rifletterà, fra l’altro, anche la durata del periodo in questione. La ITC revocherà tuttavia l’autorizzazione o su richiesta dell’organismo emittente che l’ha ottenuta, o se essa è stata concessa sulla base di informazioni inesatte o fuorvianti. Inoltre la ITC prenderà in considerazione la possibilità di revocare l’autorizzazione se risulterà che i diritti sono stati acquisiti per un periodo prolungato al fine di aggirare lo spirito della legge. Per determinare cosa debba intendersi per periodo prolungato la ITC terrà conto dell’insieme dei precedenti dell’evento in questione e di altri analoghi, tra cui, in particolare, i periodi per i quali i diritti sono concessi ad organismi emittenti non appartenenti al Regno Unito ai fini della trasmissione all’estero.
17. Per quanto riguarda gli eventi del gruppo B che figurano nell’allegato 1, la ITC consentirà a che un evento sia trasmesso in diretta in esclusiva da un organismo emittente che fornisce un servizio rientrante in una delle due categorie (il «primo servizio»), se sono state adottate disposizioni adeguate volte a garantire l’ulteriore ritrasmissione da parte di un organismo emittente che fornisce un servizio rientrante nell’altra categoria (il «secondo servizio»). Il minimo che la ITC considererà adeguato sarà il caso in cui il secondo servizio abbia acquisito diritti che gli consentano di trasmettere una sintesi dei momenti salienti o di offrire una trasmissione in differita pari almeno al 10 % della durata programmata dell’evento (o della parte dell’evento che si svolge in un giorno determinato), a condizione che si trasmettano almeno 30 minuti di un evento (o parte dell’evento si svolge in un giorno determinato) avente una durata minima di un’ora; delle due, la durata prescelta sarà la più lunga. A tal fine, quando un evento si compone di varie parti che si svolgono contemporaneamente la durata programmata dell’evento si definisce come il periodo che passa tra l’ora programmata per l’inizio della prima parte dell’evento che si svolge in un giorno determinato e l’ora programmata per la fine dell’ultima parte dell’evento che si svolge nello stesso giorno. Il secondo servizio deve avere il controllo editoriale del contenuto e dell’ora di programmazione della trasmissione dei momenti salienti o della trasmissione in differita, con una eventuale restrizione: che il secondo servizio non inizierà a trasmettere questi ultimi prima che sia passato un periodo determinato dall’ora programmata per la fine dell’evento (o della parte dell’evento che si svolge in un giorno determinato). Il periodo massimo che può essere imposto è il seguente:
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Per un evento la cui fine è programmata |
Termine massimo |
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Tra mezzanotte e le 8.00 |
La trasmissione della sintesi dei momenti salienti o la trasmissione in differita deve iniziare non oltre le 10.00 |
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Tra le 8.00 e le 20.30 |
Sino a due ore |
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Tra le 20.30 e le 22.00 |
La trasmissione della sintesi dei momenti salienti o la trasmissione in differita deve iniziare non oltre le 22.30 |
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Tra le 22.00 e mezzanotte |
Sino a 30 minuti |
18. Oltre a quanto precede, il diritto di effettuare il commento radiofonico in diretta dell’evento deve essere stato acquisito da un servizio di radiodiffusione le cui trasmissioni sono effettuate sull’insieme del territorio nazionale o da un organismo che fornisce un servizio di trasmissioni sportive a emittenti radiofoniche che costituiscono una rete (quasi) nazionale.
19. Può accadere che un secondo servizio non sia in grado o non sia disposto a procedere ad un’ulteriore ritrasmissione, sia essa conforme o meno alle esigenze previste. La ITC determinerà in questo caso se sia opportuno dare la propria autorizzazione a che la trasmissione esclusiva in diretta dell’evento possa essere effettuata senza ulteriori ritrasmissioni: a tal fine la ITC terrà conto di fattori identici o analoghi a quelli esposti nei paragrafi da 12 a 16.
Casi nei quali potrebbero non essere inflitte sanzioni
20. Secondo l’articolo 104 della legge la ITC deve inoltre offrire orientamenti circa gli elementi da prendere in considerazione per determinare se sia o meno irragionevole aspettarsi che un fornitore di programmi televisivi rispetti i limiti imposti alla trasmissione in diretta di eventi inseriti nell’elenco e, pertanto, se sia opportuno imporre sanzioni in caso di mancato rispetto di tali limiti. Tenuto conto della lunghezza dei tempi di esecuzione generalmente disponibili per offrire, vendere e acquisire diritti, la ITC ritiene che siano estremamente rari i casi nei quali sarebbe ragionevole per l’organismo emittente procedere alla trasmissione di un evento in esclusiva senza aver ottenuto la previa autorizzazione della ITC. Un organismo emittente che proceda alla trasmissione in diretta di un evento inserito nell’elenco senza aver ottenuto l’autorizzazione della ITC, in casi in cui viene in tal modo violato l’articolo 101, paragrafo 1, della legge, dovrà convincere la ITC o che il termine trascorso tra il momento in cui si sono resi disponibili tali diritti e la data dell’evento era troppo breve perché si potesse ottenere tale autorizzazione, o che riteneva di essersi conformato alla normativa sulla base di informazioni inesatte. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’organismo emittente dovrà convincere la ITC di aver adottato tutte le disposizioni necessarie per verificare che un altro organismo emittente che forniva un servizio rientrante nell’altra categoria aveva acquisito i diritti.
Procedure per la richiesta di autorizzazione
21. La richiesta di autorizzazione della ITC per la trasmissione esclusiva in diretta di un evento inserito nell’elenco deve essere indirizzata per iscritto al segretario della ITC ed essere accompagnata da una descrizione completa dei motivi sui quali si basa, nonché da qualunque altra informazione pertinente. La richiesta deve essere presentata con sufficiente anticipo rispetto al verificarsi dell’evento (se possibile, almeno tre mesi) in modo tale che la ITC disponga del tempo necessario per decidere se l’autorizzazione vada concessa. Una volta presentata la richiesta, la ITC inizierà normalmente col pubblicare un annuncio che invita gli organismi emittenti che forniscono servizi rientranti nella categoria diversa da quella cui appartiene il richiedente, o eventuali titolari di diritti o altre parti interessate, a presentare le loro osservazioni. In funzione della reazione a tale annuncio e del risultato delle indagini effettuate dalla ITC in materia, il richiedente potrà essere invitato a comunicare informazioni complementari per iscritto e/o a partecipare a una riunione con il personale della ITC.
22. Si fa osservare agli organismi emittenti che la legge richiede l’autorizzazione della ITC per trasmettere in diretta esclusiva gli eventi del gruppo B, anche se sono rispettati i requisiti minimi enunciati ai paragrafi 17 e 18. In questi casi, tuttavia, l’autorizzazione verrà concessa automaticamente.
23. La ITC risponderà il più rapidamente possibile alle richieste e pubblicherà le sue decisioni motivate tenendo però conto dell’interesse legittimo che hanno le parti a che sia rispettato il carattere riservato delle informazioni.
[…]
Gennaio 2000
APPENDICE 1
Elenco di eventi sportivi stabilito dal Regno Unito
Gruppo A
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I Giochi olimpici |
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Le finali della Coppa del mondo di calcio |
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La finale della Coppa d’Inghilterra (FA Cup) |
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La finale della Coppa di Scozia (solo per la Scozia) |
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Il Grand National |
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Il Derby |
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Le finali del torneo di Wimbledon (tennis) |
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Le finali del Campionato europeo di calcio |
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La finale della Rugby League Challenge Cup (*) |
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La finale della Coppa del mondo di rugby (*) |
Gruppo B
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I «Test Matches» di cricket giocati in Inghilterra |
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Gli incontri del torneo di Wimbledon (tranne le finali) |
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Tutte le altre partite delle finali della Coppa del mondo di rugby (*) |
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Gli incontri del torneo «Cinque nazioni» (rugby) cui partecipano squadre delle «Home Countries» (4) (*) |
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I Giochi del Commonwealth (*) |
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Il Campionato del mondo di atletica (*) |
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La Coppa del mondo di cricket — le finali, le semifinali e gli incontri cui partecipano squadre delle «home nations» (*) |
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La Ryder Cup (golf) (*) |
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L’Open di golf (*) |
NB:
Le restrizioni sono applicabili ai diritti acquisiti dopo il 1o ottobre 1996, tranne per quanto riguarda gli eventi contrassegnati da un asterisco, per i quali la data da prendere in considerazione è il 25 novembre 1997 (5).
APPENDICE 2
Elenco dei servizi in possesso delle «condizioni richieste» enunciate nei regolamenti 2000
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CHANNEL 3 (ITV) |
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CHANNEL 4 |
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BBC 1 |
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BBC 2 |
[Risposta scritta del ministro a un’interrogazione parlamentare dell’onorevole Hugh Bailey del 25 novembre 1997]
Cultura, mezzi di comunicazione e sport
Trasmissione di eventi sportivi
On. Bayley: Interrogazione rivolta al ministro della Cultura, dei mezzi d’informazione e dello sport sui progressi compiuti nella revisione dell’elenco degli eventi sportivi prevista dalla sezione IV della legge del 1996. Intende fare una dichiarazione?
On. Chris Smith: Ho consultato le parti interessate in merito ai principi che dovrebbero informare il processo di inserimento nell’elenco e pubblico oggi criteri che, spero, renderanno più trasparente il processo. Ho inoltre costituito un gruppo consultivo i cui membri hanno una conoscenza approfondita delle relative problematiche sportive, di trasmissione radiotelevisiva e di politica pubblica. I membri del gruppo sono:
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Lord Gordon of Strathblane (presidente) |
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il sig. Alastair Burt |
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il sig. Jack Charlton |
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il sig. Steve Cram |
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l’onorevole Kate Hoey |
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il sig. Michael Parkinson |
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il sig. Clive Sherling |
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il prof. David Wallace. |
Ho invitato questo gruppo a pronunciarsi in funzione dei seguenti criteri:
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a) |
se certi eventi o parte di essi vadano depennati dall’elenco; e |
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b) |
se altri eventi sportivi di grande rilievo vadano aggiunti all’elenco. |
Come prima tappa del processo di revisione dell’elenco sono formalmente consultati, come previsto dalla legge del 1996, i detentori di diritti sugli eventi già inseriti nell’elenco nonché su vari altri eventi sportivi di grande rilievo. I loro contributi saranno messi a disposizione del gruppo consultivo.
Saranno consultati i detentori di diritti relativi ai seguenti eventi.
Eventi già inseriti nell’elenco:
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i Giochi olimpici |
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le finali della Coppa del mondo di calcio |
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la finale della Coppa d’Inghilterra (FA Cup) |
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la finale della Coppa di Scozia (solo per la Scozia) |
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i «Test Matches» di cricket cui partecipano squadre inglesi |
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il torneo di tennis di Wimbledon (solo il fine settimana delle finali è attualmente presente nell’elenco) |
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il Grand National |
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il Derby. |
Altri eventi sportivi di grande rilievo:
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la Coppa del mondo di cricket |
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la Coppa del mondo di rugby |
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le Coppe europee di calcio |
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i Giochi del Commonwealth |
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i Campionati del mondo di atletica |
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il Gran Premio di Gran Bretagna |
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il torneo delle «Cinque Nazioni» di rugby |
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l’Open di golf |
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la Ryder Cup. |
Il gruppo può chiedere che altri eventi siano inclusi nella revisione dell’elenco e i detentori dei diritti saranno in questo caso consultati.
Il gruppo inizia a lavorare immediatamente e conto di ricevere le sue raccomandazioni prima di Pasqua. Deciderò allora quali cambiamenti saranno eventualmente da apportare all’elenco attuale.
[Estratti di un comunicato del ministero della Cultura, dei mezzi di comunicazione e dello sport del 25 novembre 1997]
[…]
3. I criteri che dovranno essere utilizzati dal gruppo di revisione nelle sue considerazioni sono i seguenti:
Orientamenti riguardanti l’inserimento nell’elenco degli eventi sportivi di grande rilievo
Nel decidere se inserire un evento nell’elenco il ministro deve consultare le istanze regolatrici del settore audiovisivo e i detentori dei diritti in questione. Nella nota che segue sono presentati i fattori che il ministro prenderà in considerazione nel decidere se inserire un evento nell’elenco.
Al fine di poter essere inserito nell’elenco un evento deve soddisfare il seguente criterio principale:
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l’evento ha particolare rilevanza a livello nazionale, non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport in questione; si tratta di un evento che serve ad unire la nazione, una data del calendario nazionale che è patrimonio di tutti. |
Un tale evento può verosimilmente rientrare nell’una o nell’altra di queste categorie, o in entrambe:
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— |
si tratta di un evento sportivo di grande importanza nazionale o internazionale, |
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— |
vede la partecipazione della squadra nazionale o di rappresentanti del paese negli sport in questione. |
Un evento che soddisfa il criterio essenziale può verosimilmente essere preso in considerazione, ma tale inserimento nell’elenco non è automatico. Esso avrà maggiori probabilità di essere inserito nell’elenco se possiede particolari caratteristiche che rendono opportuno l’inserimento, come le seguenti:
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— |
l’audience televisiva sarà con ogni probabilità notevole, |
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— |
è storicamente trasmesso in diretta su servizi gratuiti. |
Nel decidere se inserire un tale evento nell’elenco il ministro prenderà in considerazione altri fattori atti a ripercuotersi sui costi e benefici potenziali per lo sport in questione, per l’industria audiovisiva e per i telespettatori, quali ad esempio:
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se sia pratico offrire la trasmissione totale in diretta su un canale generalista, dal momento che gli eventi di lunga durata, quali le stagioni di campionato che comportano numerosi incontri, non saranno di norma inseriti interamente nell’elenco, |
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l’impatto dell’inserimento nell’elenco sulla riduzione delle entrate (o potenziali entrate) dello sport in questione e le conseguenze di tale riduzione per gli investimenti volti ad aumentare la partecipazione e/o a migliorare il livello delle prestazioni e/o a creare infrastrutture sicure, |
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il potenziale impatto dell’inserimento nell’elenco sul mercato audiovisivo, compreso il futuro investimento nelle trasmissioni sportive, il livello di concorrenza e la posizione degli organismi pubblici emittenti, |
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se vi siano accordi volti a garantire che l’evento sia accessibile a tutti i telespettatori mediante trasmissione dei momenti salienti, trasmissioni in differita e/o commenti radiofonici. |
Nello scegliere gli eventi da inserire nell’elenco il ministro dovrà prendere in considerazione tali fattori secondo criteri cumulativi. Non esiste un fattore unico che implichi l’inserimento dell’elenco, e il fatto di non soddisfare un criterio non può automaticamente squalificare un evento.
4. Il ministro ha annunciato quanto sopra in una risposta scritta ad un’interrogazione parlamentare dell’on. Hugh Bayley (città di York).
[Risposta scritta del ministro a un’interrogazione parlamentare dell’on. Gareth R. Thomas del 25 giugno 1998]
Cultura, mezzi di comunicazione e sport
Eventi sportivi inseriti nell’elenco
On. Gareth R. Thomas: Interrogazione rivolta al ministro della Cultura, dei mezzi di comunicazione e dello sport per sapere se farà una dichiarazione sull’esito del riesame dell’elenco degli eventi di grande rilievo inseriti nell’elenco della sezione IV della legge del 1996 sulle trasmissioni radiotelevisive.
On. Chris Smith: Il riesame dell’elenco da me effettuato è ora terminato. Esso è stato effettuato alla luce dei criteri da me pubblicati l’anno scorso. Ho proceduto ad un’ampia consultazione sui criteri e sul contenuto dell’elenco e ho valutato con attenzione i molti contributi che mi sono stati trasmessi. Ho accettato i principi generali contenuti nella relazione predisposta dal gruppo consultivo presieduto da Lord Gordon of Strathblane.
Con effetto immediato modifico l’elenco degli eventi figuranti nella sezione IV della legge del 1996 sulle trasmissioni radiotelevisive.
Restano nell’elenco i seguenti eventi, per i quali agli organismi emittenti gratuiti in chiaro deve essere disponibile la trasmissione in diretta (nella categoria A, come specificato dalla legge del 1996):
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i Giochi olimpici |
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le finali della Coppa del mondo di calcio |
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la finale della Coppa d’Inghilterra (FA Cup) |
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la finale della Coppa di Scozia (solo per la Scozia) |
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il Grand National |
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il Derby |
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il torneo di tennis di Wimbledon (finali). |
Aggiungo i seguenti eventi all’elenco sulle stesse basi:
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le finali del Campionato europeo di calcio |
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la finale della Rugby League Challenge Cup |
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la finale della Coppa del mondo di rugby. |
Dopo aver preso attentamente in considerazione le raccomandazioni del gruppo consultivo, ho concluso che un certo numero di partite dei tornei di qualificazione per la Coppa del mondo e per il Campionato europeo di calcio soddisfano i criteri previsti per l’inserimento nell’elenco. Ritengo importante che le partite di spareggio cruciali di tali campionati siano accessibili a tutti i telespettatori e intendo pertanto cercare un accordo a livello europeo al fine di proteggere la trasmissione in diretta in chiaro delle partite più importanti di tali eventi.
Ho inoltre inserito nell’elenco alcuni altri eventi, sulla base di considerazioni diverse. Per questi ultimi ho raccomandato alla ITC che un organismo emittente appartenente alla categoria B possa trasmetterli in diretta in esclusiva (come specificato nella legge del 1996) a condizione che venga predisposta in modo soddisfacente la ritrasmissione da parte di un organismo emittente della categoria A. Ho invitato la ITC a prendere in considerazione l’ipotesi di fissare uno standard minimo accettabile per tale ritrasmissione, combinando in un modo o nell’altro la copertura totale in differita, la trasmissione di una sintesi dei momenti cruciali e commenti radiofonici in diretta.
Tali eventi da includere su questa base sono i seguenti:
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i «Test Matches» di cricket giocati in Inghilterra |
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gli incontri del torneo di Wimbledon (tranne le finali) |
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tutte le altre partite delle finali della Coppa del mondo di rugby |
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gli incontri del torneo delle «Cinque Nazioni» cui partecipano squadre delle «Home Countries» |
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i Giochi del Commonwealth |
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i Campionati del mondo di atletica |
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la Coppa del mondo di cricket (la finale, le semifinali e gli incontri cui partecipano squadre delle «Home Nations») |
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la Ryder Cup |
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l’Open di golf. |
(1) S.I. 1997/1174.
(2) 1972 c. 68; in forza dell’emendamento all’articolo 1, paragrafo 2, della legge sulle Comunità europee da parte dell’articolo 1 della legge sullo Spazio economico europeo del 1993 (c. SI) si possono adottare regolamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge sulle Comunità europee al fine di dare attuazione ad obblighi cui è soggetto il Regno Unito, creati o aventi origine nel quadro dell’accordo sullo Spazio economico europeo firmato il 2 maggio 1992 ad Oporto (Cm 2073) e del protocollo di modifica di tale accordo, firmato il 17 marzo 1993 a Bruxelles (Cm 2183).
(3) 1996 c. 55.
(4) La presente appendice riproduce gli estratti del codice ITC quale notificato dal Regno Unito alla Commissione il 5 maggio 2000. L’elenco del Regno Unito è stato tuttavia modificato nel 2001 dopo che il nome di questo evento è stato cambiato, diventando Six Nations Rugby Tournament.
(5) Dopo che il nome è stato cambiato in Six Nations Rugby Tournament, la data da prendere in considerazione per questo evento è il 24 gennaio 2001.